Legge regionale n. 4 del 27 gennaio 1983  ( Versione vigente )
"Interventi per l'attuazione dei programmi infrastrutturali viari dello Stato."
(B.U. 02 febbraio 1983, n. 5)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione, per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della viabilità che rivestono rilevante interesse regionale, anche se eseguiti da Società concessionarie, può intervenire - con concorsi finanziari, con la realizzazione parziale o totale di opere complementari e/o integrative, e con progettazioni, - mediante la stipulazione di apposite convenzioni, generali o per singole opere, che fissino le modalità esecutive e i limiti di spesa dell'intervento regionale.
 
Le convenzioni di cui sopra sono approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
 
I contributi finanziari saranno corrisposti, in ogni caso ad avvenuto appalto dei relativi lavori, secondo le modalità pattuite e nelle forme di legge.
Art. 2. 
 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1, con riferimento alle competenze regionali in ordine allo studio e alla definizione tecnica ed economica degli interventi infrastrutturali, alla programmazione degli adeguamenti e miglioramenti della rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie di interesse regionale e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Regionale dei Trasporti, la Regione Piemonte è autorizzata ad affidare incarichi di studio e di progettazione ad Enti locali, ad Enti strumentali regionali, a Società a partecipazione regionale ed a Uffici tecnici specializzati mediante la stipula di apposite convenzioni sulla base delle vigenti normative in materia di prestazioni professionali rese a favore di Enti pubblici.
 
Le convenzioni verranno approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3. 
 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 6.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo 12600 "fondo globale per le spese d'investimento".
 
Nello stato di previsione per la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Interventi in conto capitale in applicazione dell' articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531 , per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della viabilità, che riveste rilevante interesse regionale, anche se eseguiti da Società concessionarie" e con la dotazione di 6.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 1983
Ezio Enrietti.