Legge regionale n. 22 del 17 novembre 1983  ( Versione vigente )
"Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico."
(B.U. 30 novembre 1983, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione interviene per la salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di elevato interesse botanico al fine di:
a) 
consentire l'utilizzazione scientifica dei Giardini Botanici;
b) 
utilizzare le attrezzature esistenti presso i Giardini Botanici per la moltiplicazione e diffusione delle specie endemiche, critiche ed in via di estinzione;
c) 
favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie botaniche;
d) 
creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione;
e) 
provvedere alla sorveglianza fitopatologica delle specie in via di estinzione per cause estranee all'antropizzazione;
f) 
salvaguardare la flora e provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali.
 
Per le finalità di cui al comma precedente la Regione promuove corsi di formazione professionale e studi storico-ambientali specifici in materia botanica.
Art. 2. 
(Collaborazioni)
 
La Regione provvede al conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze naturali e con l'Istituto ed Orto Botanico dell'Università di Torino e con altri Istituti Universitari specializzati.
Art. 3. 
(Interventi)
 
Gli interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente legge sono i seguenti:
a) 
manutenzione, conservazione e recupero delle aree di elevato interesse botanico;
b) 
studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche;
c) 
incentivazione della didattica e della formazione professionale;
d) 
attività di informazione e divulgazione scientifica nonchè di dimostrazione espositiva.
 
Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati, tramite i soggetti di cui al precedente articolo 2 e, ove necessario, attraverso forme di convenzionamento con i privati proprietari.
Art. 4. 
(Finanziamenti)
 
All'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1983, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa dell'anno medesimo.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 è istituito apposito capitolo con la denominazione " Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico " e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 350.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 novembre 1983
Aldo Viglione