Legge regionale n. 20 del 14 novembre 1983  ( Versione vigente )
"Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali - Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980,n. 13 ."
(B.U. 23 novembre 1983, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La misura delle tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla legge regionale n. 13 del 6 marzo 1980 , è aumentata del 100 per cento, con esclusione delle tasse relative alle aziende faunistico-venatorie e all'abilitazione all'esercizio venatorio previste rispettivamente ai numeri d'ordine 14 e 15 della tariffa medesima.
Art. 2. 
 
Il primo comma dell'art. 1 della legge 6 marzo 1980, n. 13 , è sostituito dal seguente: "
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa
".
Art. 3. 
 
Dopo il numero d'ordine 1 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 , è aggiunto il seguente:
1 bis 22 (10)
Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di riproduzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) D.P.R. 24 luglio 1977,n. 616 , art. 27, lettera f).
Tassa di rilascio
Tassa annuale
676.000
-
 
L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.
 
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio.
 
Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.
Art. 4. 
 
Con effetto dal 1° gennaio 1984 è soppresso il seguente periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 58 : "
La tassa di rilascio e di rinnovo annuale è fissata in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia
".
Art. 5. 
 
Negli alinea delle lettere e) ed f) della declaratoria del numero d'ordine 6 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 , sono soppresse le parole "
o centri abitati (frazioni o borgate)
".
Art. 6. 
 
È soppressa la tassa annuale prevista per la deliberazione relativa a Fiere e Mercati, di cui al numero d'ordine 22 della tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 .
Art. 7. 
 
Al numero d'ordine 44 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 , è soppresso l'inciso "
e art. 27, lett. i)
".
Art. 8. 
 
Gli aumenti previsti dal precedente articolo 1 si applicano alle tasse, soprattasse e contributi che sono da corrispondere successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
 
Per le tasse, soprattasse e contributi già corrisposti relativi a provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione.
Art. 9. 
 
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi in vigore al 31 dicembre 1983, sono aumentati del 20% con effetto dal 1° gennaio 1984.
 
L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse di rilascio ed annue previste per le Aziende faunistico-venatorie.
 
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori quando lo stesso presenta una frazione inferiore. Nei casi in cui le tasse ed i contributi siano da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.
Art. 10. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 novembre 1983
Aldo Viglione