"Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte."
(B.U. 07 settembre 1983, n. 36)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge regionale disciplina secondo i principi di cui alla
legge 5 luglio 1982, n. 441
, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria:
a)
dei Consiglieri regionali del Piemonte;
b)
dei Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati, e Direttori generali di istituti e di Enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione Piemonte;
c)
dei Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di società al cui capitale la Regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
d)
dei Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di Enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione Piemonte concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma di L. 500.000.000.
Art. 2.
Entro tre mesi dalla propria proclamazione, ciascun Consigliere regionale è tenuto a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio:
a)
una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b)
copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c)
una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al
terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659
, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Il consenso deve essere espresso dai soggetti interessati con l'apposizione della firma in calce ai moduli di cui all'art. 5 della presente legge.
Art. 3.
Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri regionali, il coniuge non separato ed i figli conviventi consenzienti sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonchè a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
Art. 4.
Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i Consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
Tali obblighi valgono anche per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Regionale.
Art. 5.
Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.
Art. 6.
Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio Regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente del Consiglio.
Art. 7.
La conoscenza di tali dichiarazioni è assicurata mediante pubblicazione telematica delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[2]
Per ciascun soggetto vengono riportate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e quelle concernenti la situazione patrimoniale.
Art. 8.
Gli amministratori e i direttori generali indicati nelle lettere b), c), e d) del precedente articolo 1 sono tenuti a presentare le dichiarazioni ed a produrre la documentazione indicate dalla presente legge regionale con le modalità e nei termini, decorrenti dalla rispettiva assunzione e scadenza del mandato, previsti per i Consiglieri regionali.
Art. 9.
Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, il Presidente della Giunta Regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunica all'Ufficio di Presidenza l'elenco completo degli Enti o delle persone che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al precedente art. 1, lett. a), c) e d); tale elenco deve essere aggiornato dalla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi 5 settembre 1983
Aldo Viglione
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2016.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 7 dopo la parola "pubblicazione" è stata aggiunta la parola "telematica" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2016.
[3] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2016.