Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1983  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983."
(B.U. 02 febbraio 1983, n. 5)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
 
Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1983, è approvato in L. 3.135.987.144.684 in termini di competenza ed in L. 1.434.233.354.254 in termini di cassa.
 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1983.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
 
Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1983, è approvato in L. 3.135.987.144.684 in termini di competenza ed in L. 1.434.233.354.254 in termini di cassa.
 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.
 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1983 con gli allegati prospetti di cui all' articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 4. 
(Bilancio pluriennale)
 
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1983-1985, allegato alla presente legge.
Art. 5. 
(Riclassificazione della spesa)
 
Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7. 
(Variazioni di bilancio)
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi del l' articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 , e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.
Art. 8. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
 
È approvato ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 9. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
 
È approvato, ai sensi dell' articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 10. 
(Fondi globali)
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983:
a) 
del capitolo n. 12500 denominato: " Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali " (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) 
del capitolo n. 12600 denominato: " Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 11. 
(Fondo di riserva di cassa)
 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1983, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 21.405.937.839, ed è iscritto al capitolo numero 12900.
Art. 12. 
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
 
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1983, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , la contrazione di mutui per un importo complessivo di 181.000 milioni .
 
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 22,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
 
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 11.787.154.216 per l'anno finanziario 1983 e in L. 41.630.000.000 per l'anno finanziario 1984 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede: per l'anno finanziario 1983, con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13090 e n. 13095 del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella rispettiva misura di L. 11.500.000.000 e L. 287.154.216 e, per gli anni finanziari 1984 e successivi, con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1983-1985.
 
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1983, sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero: 1000, 1020, 1060, 1680, 2190, 2680, 2720, 2730, 2751, 2913, 2966, 2970, 2976, 3020, 3025, 3140, 3150, 3161, 3170, 3220, 3320, 3450, 3469, 3575, 3586, 3610, 3630, 3650, 3840, 5010, 5025, 5030, 5165, 5175, 5200, 5205, 5280, 5285, 5300, 5386, 5617, 5640, 5680, 5750, 5756, 5849, 5921, 6010, 6020, 7110, 7140, 7260, 7270, 7626, 7688, 7755, 7760, 7770, 7780, 7800, 8370, 8380, 8450, 8466, 8480, 8483, 8610, 8620, 8900, 8920, 8930, 8940, 8960, 9100, 9130, 9150, 9185, 9255, 9300, 9406, 9440, 11165, 11500, 11505, 11690, 11695, 11730, 11765, 11785, 12600, 12760.
Art. 13. 
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , modificata ed integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 49 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 520.
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , modificata ed integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 49 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 180 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 760.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , modificata ed integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 49 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 115 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 780.
Art. 14. 
(Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte)
 
La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all' articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 1.100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 1300.
Art. 15. 
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
 
La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 365 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 1400. È altresì autorizzata, per lo stesso anno finanziario, la spesa di 175 milioni per la concessione al Consorzio medesimo, di un contributo per le spese di sorveglianza, ed è iscritta al capitolo n. 1405.
Art. 16. 
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane)
 
La spesa per la concessione alle Comunità Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all' articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 1.300 milioni, ed è iscritta al capitolo numero 1800.
Art. 17. 
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)
 
La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 2320.
Art. 18. 
(Promozione e diffusione del verde ambientale)
 
La spesa per gli interventi, di cui alla legge regionale 16 maggio 1979, n. 24 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 35 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 2340.
Art. 19. 
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico e della sua segreteria)
 
La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico e della sua segreteria di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 2390.
Art. 20. 
(Interventi in materia di agricoltura e foreste)
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1982, le seguenti spese:
 
- 2.288 milioni, iscritti al capitolo n. 2630, per gli oneri di carattere generale;
 
- 2.500 milioni, iscritti al capitolo n. 3170, per i contributi in capitale di cui agli articoli 39, lettere b) e c) e 45;
 
- 500 milioni, iscritti al capitolo n. 3220, per le spese di cui all'articolo 23;
 
- 3.850 milioni, iscritti al capitolo n. 3650, per i contributi in capitale di cui agli articoli 31 e 36;
 
- 750 milioni, iscritti al capitolo n. 3750, per i contributi di cui all'articolo 41, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica;
 
- 250 milioni, iscritti al capitolo n. 3751, per i contributi di cui all'articolo 41, per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di azioni promozionali;
 
- 600 milioni iscritti al capitolo n. 3752, per le spese di cui all'articolo 41, per azioni promozionali;
 
- 262.500.000 lire, iscritte al capitolo n. 3783, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 1);
 
- 62 milioni, iscritti al capitolo n. 3785, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 2);
 
- 200 milioni, iscritti al capitolo n. 3790, per le spese di cui agli articoli 47 e 48;
 
- 1.702 milioni, iscritti al capitolo n. 3791, per i contributi di cui agli articoli 47 e 48;
 
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3840, per i contributi di cui agli articoli 53, 56 e 57.
Art. 21. 
(Elaborazione di piani agricoli zonali)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 1300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 3825.
Art. 22. 
(Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali)
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983, le seguenti spese:
 
- 250 milioni, per gli oneri correnti di cui agli articoli 2, ultimo comma, 4, 6, lettere f), h), i), ed l), iscritti al capitolo n. 3310;
 
- 400 milioni, per le spese di cui agli articoli 3 e 6, lettere a), b), c), d), e), g), ed l), iscritti al capitolo n. 3320.
Art. 23. 
(Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983, le seguenti spese:
 
- 250 milioni per i contributi alle enoteche regionali, alle botteghe del vino, alle cantine consorziali ed ai musei etnografico-enologici, iscritti al capitolo n. 3755;
 
- 100 milioni per le spese per la segnaletica per le strade del vino, iscritti al capitolo n. 3757.
Art. 24. 
(Repressione delle frodi in materia di prodotti vinicoli)
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 , sono autorizzate per l'anno finanziario 1983, le seguenti spese:
 
- 200 milioni per i contributi alle amministrazioni provinciali e comunali, iscritti al capitolo n. 3780;
 
- 150 milioni, per le spese a carico della Regione, comprese quelle relative alla meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola, iscritti al capitolo n. 3781.
Art. 25. 
(Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 , integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 2.000 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5010.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 , modificata dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 58 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 2.000 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5025.
Art. 26. 
(Contributo regionale alla Finpiemonte per la predisposizione di aree attrezzate)
 
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 e dell' articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa per la concessione del contributo alla Finpiemonte S.p.A., è determinata per l'anno finanziario 1983 in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5030.
Art. 27. 
(Interventi regionali in materia di migrazioni)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5080.
Art. 28. 
(Interventi per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato)
 
Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 luglio 1978, n. 47 , sono autorizzate per l'anno finanziario 1983, le seguenti spese:
 
- 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 (iscritti al capitolo n. 5100);
 
- 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 (iscritti al capitolo n. 5151);
 
- 10 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 (iscritti al capitolo n. 5165);
 
- 65 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 (iscritti al capitolo n. 5170);
 
- 30 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17 (iscritti al capitolo n. 5175);
 
- 2.500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, primo comma (iscritti al capitolo n. 5200).
Art. 29. 
(Costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 14 novembre 1979, n. 64 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 2.250 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5285.
Art. 30. 
(Revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane)
 
Le spese per la revisione degli Albi Provinciali delle Imprese artigiane, di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 , sono stabilite per l'anno finanziario 1983 in 100 milioni, ed iscritte al capitolo n. 5295.
Art. 31. 
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)
 
Le spese per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6, lettera b) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 , modificata dalle leggi regionali 15 novembre 1976, n. 57 e 29 giugno 1978, n. 39, sono determinate per l 'anno finanziario 1983, rispettivamente in lire 1.820.109.000 e lire 592.819.070 e sono iscritte ai capitoli n. 5300 e n. 5386.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui all' articolo 6, lettera c), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 , modificata dalle leggi regionali 15 novembre 1976, n. 57 e 29 giugno 1978, n. 39, è determinata per l'anno finanziario 1983 in 20 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5420.
Art. 32. 
(Interventi nel settore del trasporto pubblico di persone)
 
Ai fini dell'applicazione della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 , sono autorizzate per l'anno finanziario 1983, le seguenti spese:
 
- 1.850 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale per il subentro di Enti e di Aziende nei servizi di trasporto, e sono iscritti al capitolo n. 5921;
 
- 4.000 milioni per la concessione di contributi per il conguaglio del fondo di anzianità del personale, e sono iscritti al capitolo n. 5922.
Art. 33. 
(Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 )
 
La spesa per la concessione alle Province dei contributi di cui all'articolo 2 (manutenzione ordinaria strade), è determinata per l'anno finanziario 1983 in lire 3.465.982.200, ed è iscritta al capitolo n. 6000.
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, nn. 1 e 2 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature), è determinata per l'anno finanziario 1983 in 3.000 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7260.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera d) (costruzione, ampliamento, ristrutturazione e consolidamento di sedi municipali), è determinata per l'anno finanziario 1983 in 550 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7550.
Art. 34. 
(Piani di coordinamento territoriale)
 
La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all' articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 700 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7050.
Art. 35. 
(Cartografico regionale)
 
Ai fini dell'applicazione delle leggi regionali 12 ottobre 1977, n. 48 e 30 luglio 1981, n. 25, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983, le seguenti spese:
 
- 100 milioni per il funzionamento degli uffici del servizio urbanistico regionale, iscritti al capitolo n. 7100;
 
- 200 milioni per il finanziamento delle commesse e dei progetti finalizzati, iscritti al capitolo n. 7105;
 
- 1.500 milioni per l'acquisto di macchinari, iscritti al capitolo n. 7110.
Art. 36. 
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 , modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7140.
Art. 37. 
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)
 
La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 60 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7160.
Art. 38. 
(Interventi per l'edilizia residenziale agevolata)
 
Per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 , è autorizzata per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 1.689.781.330, ed è iscritta al capitolo n. 7722.
Art. 39. 
(Fondo di rotazione per l'anticipata acquisizione di aree pubbliche)
 
La dotazione del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 19 febbraio 1982, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 1.500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7743.
Art. 40. 
(Interventi per l'edilizia scolastica minore)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 1.200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7800.
Art. 41. 
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
 
Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 , la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per l'anno finanziario 1983 in 1.100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7910.
Art. 42. 
(Contributo all'Azienda Regionale dei Parchi suburbani)
 
La spesa per la concessione del contributo di cui all' articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 800 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7920.
Art. 43. 
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7930.
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia), è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 70 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7940.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 30 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7950.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 400 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7960.
 
La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 480 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7970.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'lsolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 70 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7980.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 70 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7990.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 40 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8000.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8005.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Val Sesia, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8010.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale della Garzaia di Valenza, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 40 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8020.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 40 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8025.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8040.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 30 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8050.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 30 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8060.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 40 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8065.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 40 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8070.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 20 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8085.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8120.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8148.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8180.
 
La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 70 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8185.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8190.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8195.
Art. 44. 
(Interventi per la promozione della domanda turistica)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 26 giugno 1979, n. 35 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 1.400 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8230.
Art. 45. 
(Contributi per l'incentivazione turistico-ricettiva)
 
Le spese per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3, lettera b), lettera d), lettera a), lettera c) della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate per l'anno finanziario 1983 in lire 27.500.000, 200 milioni, 225 milioni, 450 milioni, e sono rispettivamente iscritte ai capitoli n. 8465, n. 8466, n. 8475 e n. 8480.
Art. 46. 
(Interventi per il turismo alpino e speleologico)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 460 milioni, ed è iscritta ai capitoli n. 8510, n. 8520, n. 8530 e n. 8540, nella rispettiva misura di 120 milioni, 60 milioni, 250 milioni e 30 milioni.
Art. 47. 
(Contributi per il completamento e il recupero di impianti sportivi)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 2.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8610.
Art. 48. 
(Contributo per l'allestimento di aree per il tempo libero)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 56 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8620.
Art. 49. 
(Contributi per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8680.
Art. 50. 
(Contributi per la programmazione sportiva)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1. marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1983 è determinata in 450 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8690.
Art. 51. 
(Interventi per la sistemazione di bacini montani ed opere idraulico forestali)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 3.000 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8900.
Art. 52. 
(Disciplina degli scarichi delle attività produttive)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 150 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8950.
Art. 53. 
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 , modificata con la legge regionale 10 marzo 1979, n. 22 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 4.000 milioni, ed è scritta al capitolo n. 8960.
Art. 54. 
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 3, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 4.500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9100.
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 900 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9130.
 
La spesa relativa alla concessione dei contributi per l'integrazione dei costi annui di gestione, di cui all' articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9140.
Art. 55. 
(Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 è determinata per l'anno finanziario 1983 in 200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 9150.
Art. 56. 
(Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonchè per il funzionamento di centri d'incontro)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 10140.
Art. 57. 
(Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio - Emanuele Jurilli e Carmine Civitate)
 
La spesa per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46 , è stabilita per l'anno finanziario 1983 in 10 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 10836.
Art. 58. 
(Attività ed interventi di formazione professionale)
 
Le spese per l'attuazione delle attività e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , sono stabilite per l'anno finanziario 1983 in 18.810 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11500, n. 11505, n. 11510 n. 11520, n. 11550, n. 11590, n. 11615 e n. 11630, nella rispettiva misura di 1.000 milioni, 2.370 milioni, 540 milioni, 400 milioni, 12.050 milioni, 1.800 milioni, 500 milioni, 150 milioni.
Art. 59. 
(Formazione professionale degli operatori degli asili-nido)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11600.
Art. 60. 
(Insegnamento dello sci in Piemonte)
 
La spesa per gli interventi di cui all' articolo 15 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 150 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11620.
Art. 61. 
(Museo Regionale di Scienze Naturali)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 370 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11695.
Art. 62. 
(Promozione delle attività del teatro di prosa)
 
Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 , sono determinate per l'anno finanziario 1983 in 2.200 milioni, e sono iscritte ai capitoli numero 11715 e n. 11720, nella rispettiva misura di 800 milioni e 1.400 milioni.
Art. 63. 
(Interventi per la realizzazione del servizio di lettura)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 1° aprile 1980, n. 19 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 700 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11740.
Art. 64. 
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)
 
Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58, e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate per l'anno finanziario 1983 in 2.100 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11765 e n. 11785, nella rispettiva misura di 600 milioni e di 1.500 milioni.
Art. 65. 
(Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino)
 
Le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 , sono determinate per 'anno finanziario 1983 in 550 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11845 e n. 11850, nella rispettiva misura di 300 milioni e di 250 milioni.
Art. 66. 
(Contributi agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 , è determinata per l'anno finanziario 1983 in 250 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11860.
Art. 67. 
(Contributo alla fondazione Architetto Enrico Monti)
 
Il contributo di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 43 , è determinato per l'anno finanziario 1983 in 20 milioni, ed è iscritto al capitolo n. 11895.
Art. 68. 
(Modificazione di alcune autorizzazioni di spesa previste per l'anno finanziario 1983, dalla legge regionale 31 agosto 1982, n. 26 )
 
Le seguenti autorizzazioni di spesa sono determinate per l'anno finanziario 1983, negli importi indicati a fianco di ciascun capitolo:
 
- Capitolo n. 2675 L. 2.350.000.000;
 
- Capitolo n. 2680 L. 2.937.200.000;
 
- Capitolo n. 2715 L. 250.000.000;
 
- Capitolo n. 3010 L. 110.000.000;
 
- Capitolo n. 3130 L. 350.000.000;
 
- Capitolo n. 6010 L. 1.500.000.000;
 
- Capitolo n. 6020 L. 1.240.000.000;
 
- Capitolo n. 6079 L. 4.900.000.000;
 
- Capitolo n. 8965 L. 3.000.000.000;
 
- Capitolo n. 11755 L. 2.000.000.000.
Art. 69. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1982)
 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1982 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983, nell'ammontare di lire 108.067.804.131, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli: 2506, 2525, 2530, 2550, 2565, 2575, 2584, 2589, 2594, 2599, 2610, 2625, 2640, 2651, 2652, 2740, 2761, 2765, 2780, 2813, 2818, 2819, 2829, 2830, 2840, 2850, 2855, 2860, 2870, 2973, 2974, 3045, 3055, 3075, 3080, 3110, 3213, 3231, 3301, 3335, 3355, 3370, 3423, 3509, 3611, 3655, 3680, 3695, 3705, 3759, 3763, 3768, 3770, 3793, 3798, 3804, 3811, 3835, 3860, 3880, 3881, 3889, 3891, 3895, 3900, 3910, 3920, 3930, 3950, 3975, 3981, 4005, 4011, 4013, 4015, 4022, 4028, 4030, 4040, 4047, 4050, 4125, 4145, 4162, 4166, 4180, 4195, 4206, 4209, 4225, 4230, 4335, 4395, 4520, 4525, 4540, 5158, 5270, 5420, 5540, 5545, 5614, 5857, 5922, 6000 (per la quota di L. 2.435.926.859), 6090, 6100, 6110, 7280, 7290, 7630, 7741, 8405, 8530, 9405, 9430, 9435, 9445, 9455, 9530, 9550, 9565, 9570, 9575, 9595, 10100, 10105, 10121, 10385, 10401, 10421, 10441, 10460, 10471, 10480, 10495, 10511, 10540, 10580, 11530, 11559, 11563, 11566, 11611, 11951, 11965, 11971, 11981, 12500.
Art. 70. 
(Bilancio degli Enti dipendenti)
 
È approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983, allegato alla presente legge dell'Azienda Regionale dei Parchi Suburbani già "Azienda regionale per la gestione della Tenuta la Mandria".
Art. 71.[1] 
(Bilancio di previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte)
 
È approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1983, allegato alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 1983
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS

Note: