"Modifica dell' art. 1 della legge regionale 11-8-1973, n. 17 , concernente: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane '".
(B.U. 19 gennaio 1983, n. 3)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'articolo 1, primo comma, punto 2) della
legge regionale 11-8-1973, n. 17 , è modificato come segue:
la dizione 2) " " è sostituita dalla dizione 2) "
".
la dizione 2) "
Comuni della Valle Borbera
Comuni della Valle Borbera e Valle Spinti
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 gennaio 1983
Ezio Enrietti.