Legge regionale n. 1 del 06 gennaio 1983  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro."
(B.U. 12 gennaio 1983, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione, per realizzare gli obbiettivi di politica sociale derivanti dalle attribuzioni di cui all' art. 4 dello Statuto regionale e agli artt. 1 e 2 della L.R. 19-8-1977, n. 43 , promuove una attività permanente di analisi del mercato del lavoro e le iniziative a questa conseguenti, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tal fine, ai sensi dell' art. 3, legge 21-12-1978, n. 845 , nonchè dell' art. 7 della L.R. 25-2-1980, n. 8 , la Giunta Regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio-economica territoriale, all'orientamento ed alla formazione professionale alla soluzione dei problemi del lavoro e della occupazione negli ambiti definiti dalle competenze regionali, ed attraverso il confronto costante con le parti sociali e la collaborazione con gli Enti locali.
Art. 2. 
 
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 1, è istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 4 della L.R. 17-12-1979, n. 73 , il Servizio "Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro", che opererà in raccordo con il Servizio Lavoro.
 
Al Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro sono attribuiti i seguenti compiti da svolgere d'intesa con i competenti servizi regionali:
a) 
analisi sistematica del mercato del lavoro attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di dati;
b) 
predisposizione e gestione di progetti di ricerca finalizzata su specifici aspetti del mercato del lavoro, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di Istituti ed Enti specializzati;
c) 
diffusione periodica e pubblicizzazione dei dati raccolti;
d) 
raccolta, ai fini della analisi dei processi che si svolgono sul mercato del lavoro, delle informazioni sulle iniziative ad essi relative, poste in essere dai vari Assessorati regionali;
e) 
promozione della collaborazione attiva e dello scambio delle informazioni in materia di mercato del lavoro, della struttura produttiva e della istruzione, con gli Enti previdenziali ed assicurativi, con i loro uffici periferici e le strutture apposite da essi costituiti, con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, con gli Enti locali e le Regioni italiane, con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'Istat, con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l'Isfol, con gli organismi comunitari preposti ad analoghi compiti di analisi ed intervento sul mercato del lavoro;
f) 
coordinamento delle attività di ricerca su base territoriale e delle iniziative da queste derivanti, realizzate dal sistema decentrato di osservatori territoriali.
Art. 3. 
 
Il Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, al fine di garantire un quadro articolato sul territorio delle informazioni di base inerenti il mercato del lavoro, si avvale, a livello comprensoriale, di uffici denominati "Osservatori comprensoriali sul mercato del lavoro".
 
Tali uffici provvederanno alla:
a) 
attuazione del piano di lavoro del servizio approvato dalla Giunta;
b) 
individuazione delle esigenze e delle richieste emergenti a livello locale (comprensorio, comuni, forze politiche e sociali, ecc.), al fine di recepirle all'interno della formulazione del piano di lavoro dell'Osservatorio;
c) 
raccordo con le iniziative promosse da altre strutture territoriali ed in particolare dagli Enti locali piemontesi (Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.), secondo le modalità indicate al seguente articolo 4.
 
Il Consiglio Regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà all'istituzione degli uffici di cui al secondo comma, ai sensi della L.R. n. 6/79 .
 
Agli Osservatori comprensoriali sarà assegnato personale già in servizio presso i Comitati comprensoriali, o personale che a norma del successivo art. 4 potrà essere comandato dalle Amministrazioni Provinciali restando i relativi oneri a carico di dette Amministrazioni. Tale personale dovrà avere specifica attitudine professionale rispetto alle normative inerenti la politica dell'impiego, ed alle metodologie di analisi socio-economica.
Art. 4. 
 
La Regione promuove con le Amministrazioni Provinciali piemontesi la stipula di convenzioni per il coordinamento tra analoghe attività esercitate da dette Amministrazioni a livello provinciale e quella esercitata attraverso i propri uffici comprensoriali del Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro. Allo stesso scopo potranno venire stipulate convenzioni con alcune Amministrazioni Comunali interessate alla collaborazione con la Regione sul terreno che è oggetto dell'attività dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro.
 
A tal fine verranno individuati programmi di lavoro comuni, metodologie di coordinamento e le strutture operative da organizzare ed utilizzare allo scopo.
 
Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, per meglio garantire il funzionamento degli uffici decentrati del Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro ed il loro coordinamento con le strutture provinciali, il comando presso detti uffici di personale delle Amministrazioni Provinciali.
Art. 5. 
 
L'Assessore cui fa capo il Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, al fine di garantire la coerenza tra gli elementi di analisi ed informazione sul mercato del lavoro e l'attività di programmazione socio-economica attuata dalla Giunta Regionale attraverso i competenti Assessorati, promuove periodiche riunioni di coordinamento esclusivamente degli Assessori aventi competenza di intervento influenti sul mercato del lavoro e degli Istituti regionali di ricerca e di elaborazione dati, per sottoporre loro il programma di attività e le iniziative a breve dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro.
 
Su proposta di questo coordinamento possono essere istituite unità flessibili per la elaborazione, l'esame e la realizzazione di progetti specifici a carattere interassessorile.
Art. 6. 
 
La Regione si avvale del Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro anche come strumento tecnico di supporto, messo a disposizione della Commissione Regionale per l'impiego per lo svolgimento della propria attività.
 
L'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro svolgerà, in questo caso, funzioni di carattere informativo e metodologico, finalizzate in particolare alla predisposizione degli interventi diretti ad assicurare e a facilitare la migliore collocazione della manodopera.
Art. 7. 
 
Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 2 il servizio si avvale, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione del CSl-Piemonte, istituito con L.R. 4-9-1975, n. 48 , dell'Università e del Politecnico di Torino, dell'IRES regionale, di altri qualificati Istituti o Enti scientifici di natura pubblica regionali e nazionali, di organismi o di esperti di elevata e specifica capacità professionale, in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 6-11-1978, n. 65 .
Art. 8. 
 
Al fine di realizzare i compiti previsti ai precedenti articoli in modo coerente rispetto alle finalità della programmazione regionale, il Servizio Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro è tenuto a predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un piano di lavoro da svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario. Entrambi i documenti debbono essere vagliati dal coordinamento interassessorile ed approvati dalla Giunta Regionale con apposita delibera. Tale piano è esaminato dalla Commissione consiliare competente entro 30 giorni dalla sua presentazione.
 
Circa l'attività dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, la Giunta Regionale presenta una relazione, almeno semestrale, al Consiglio Regionale.
Art. 9. 
 
Per lo svolgimento dei compiti, previsti dalla presente legge, dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro e delle sue strutture decentrate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di L. 300.000.000. All'onere di cui alla presente legge si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti per l'anno 1983, alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1982-1984.
 
Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1983 sarà istituito, anche in deroga alla normativa di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 54 , per quanto attiene a indagini, studi e ricerche, apposito capitolo con la denominazione "Spese relative all'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro" e con lo stanziamento di 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Gli oneri relativi a ciascuno degli esercizi finanziari, successivi al 1983, saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 gennaio 1983
Ezio Enrietti.