Legge regionale n. 7 del 10 marzo 1982  ( Versione vigente )
"Piano socio sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-1984."
(B.U. 17 marzo 1982, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
 
Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84 è costituito dalla presente legge e dai suoi allegati, ai sensi degli articoli 55 e 15 della legge 23-12-1978, n. 833 e degli articoli 73 e 74 dello Statuto regionale .
 
La Regione, in aderenza agli obiettivi della legge 23-12-1978, n. 833 e del programma regionale di sviluppo, nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana, persegue con il piano i seguenti fini:
a) 
la tutela, con intervento globale unitario, della salute fisica e psichica dei cittadini, privilegiando la prevenzione, potenziando in primo luogo i servizi di base e sviluppando i servizi di riabilitazione e le politiche di reinserimento sociale;
b) 
l'integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali;
c) 
la distribuzione equilibrata ed organica sul territorio regionale dei servizi socio-sanitari;
d) 
l'aumento della produttività del sistema, nel rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici;
e) 
la ricerca della più alta qualificazione dei servizi, nell'interesse dell'utente.
Art. 2. 
(Contenuto)
 
Il piano determina:
a) 
gli obiettivi generali della programmazione socio-sanitaria regionale;
b) 
la struttura organizzativa, l'ambito territoriale di riferimento, l'ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni socio-sanitarie;
c) 
gli obiettivi specifici da perseguire mediante appositi progetti-obiettivo;
d) 
gli indirizzi per le politiche qualificanti;
e) 
gli orientamenti per lo sviluppo delle azioni programmatiche di particolare rilevanza sociale;
f) 
la politica della spesa.
 
Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, il piano socio-sanitario, nel triennio 1982-84, persegue, in via prioritaria, la riconversione d'uso delle risorse esistenti e l'attuazione di progetti-obiettivo.
 
A tal fine, con il piano, si promuovono il potenziamento e la qualificazione delle strutture pubbliche, sia nel settore sanitario che in quello socio-assistenziale, nonchè la razionale utilizzazione delle istituzioni private, ricorrendo al convenzionamento con le stesse secondo le necessità ed in modo motivato.
Art. 3. 
(Limiti di applicazione e validità)
 
Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84 avrà validità anche dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale che sarà emanata ai sensi dell' articolo 53 della legge 23-12-1978, n. 833 .
 
La Regione adeguerà alla legge nazionale le eventuali disposizioni del presente piano con essa in contrasto.
Art. 4. 
(Effetti)
 
La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonchè i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste, sia nel settore sanitario che in quello socio-assistenziale. Ai contenuti ed agli indirizzi del piano uniformano i loro atti ed i loro provvedimenti i Comuni e le Unità sanitarie locali nella predisposizione dei programmi di attività e nell'esercizio delle loro funzioni.
 
Ai contenuti e agli indirizzi del piano si uniformano altresì le Province e le Comunità Montane.
 
Le Unità sanitarie locali, nell'arco del triennio, provvedono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge regionale 3-9-1981, n. 42 .
Art. 5. 
(Prestazioni del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 5 della legge 29-2-1980, n. 33 , nella regione Piemonte)
 
Fatte salve le prescrizioni del piano sanitario nazionale, fermi restando gli interventi previsti a livello delle Unità sanitarie locali da specifici programmi, in conformità alle prescrizioni del presente piano, in particolare le prestazioni dell'assistenza sanitaria nella regione Piemonte comprendono:
 
- prestazioni di medicina generale, di pediatria e ostetrico-generiche, quali previste dalle convenzioni uniche nazionali;
 
- prestazioni di medicina specialistica erogate prioritariamente e in forma diretta nell'ambito dei poliambulatori e stabilimenti ospedalieri direttamente gestiti dalla Unità sanitaria locale, o presso strutture convenzionate ai sensi degli articoli 41 e 44 della legge 23-12-1978, n. 833 ;
 
- somministrazioni di farmaci, con le modalità e limiti previsti dalla convenzione nazionale unica ex art. 28 della citata legge n. 833 e secondo le indicazioni del prontuario nazionale terapeutico e della legge 3-8-1978, n. 484 e successive modificazioni;
 
- l'assistenza ospedaliera erogata presso stabilimenti ospedalieri o in case di cura convenzionate;
 
- l'assistenza integrativa ordinaria, nei limiti previsti dall' articolo 5 della legge 29-2-1980, n. 33 .
 
Sono fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche preventive ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in atto, vigenti a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti, degli invalidi civili e degli invalidi del lavoro, ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 57 della legge 23-12-1978, n. 833 .
Art. 6. 
(Aggiornamento del piano)
 
La Regione può aggiornare annualmente con legge il piano socio-sanitario.
Titolo II. 
INDIRIZZI ED AZIONI PROGRAMMATICHE
Art. 7. 
(Indirizzi per il riordino dei servizi)
 
Le Unità sanitarie locali, per conseguire gli obiettivi del servizio sanitario nazionale e quelli relativi all'assistenza pubblica in condizioni di uniformità e di eguaglianza per tutti i cittadini e per assicurare - tenendo conto delle differenziate caratteristiche ed esigenze delle singole comunità e dei loro ambiti territoriali di appartenenza - la necessaria omogeneità dei criteri programmatori su tutto il territorio regionale, osservano gli indirizzi contenuti nell'allegato 1 per il riordino dei propri servizi sanitari e socio-assistenziali.
Art. 8. 
(Funzioni già di competenza degli enti disciolti)
 
Le funzioni socio-assistenziali attribuite ai Comuni, comprese quelle loro trasferite in base al D.P.R. 27-7-1977, n. 616 ed alla legge 21-10-1978, n. 641 , già svolte da enti contestualmente soppressi, saranno esercitate secondo il disposto dell' articolo 28 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 , e salve le disposizioni delle leggi nazionale e regionale di riordino dell'assistenza.
 
Le attività socio-assistenziali esercitate da enti infra-regionali autonomi, fino all'entrata in vigore di nuova normativa nazionale e regionale regolante la materia, saranno coordinate con l'attività delle Unità sanitarie locali, secondo i principi e gli indirizzi del piano socio-sanitario nazionale e regionale, tenuto conto delle finalità statutarie degli enti stessi e previe le eventuali necessarie modifiche.
 
Le prestazioni dovranno, comunque, essere uniformate, in conformità a quanto stabilito al precedente art. 7.
 
L'utilizzazione da parte dell'Unità sanitaria locale del personale già dipendente dagli enti disciolti, di cui al precedente 1° comma, avverrà nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tenuto conto della professionalità e salve le opportune iniziative di riqualificazione.
Art. 9. 
(Politiche qualificanti)
 
Nell'ambito degli obiettivi generali del piano, costituiscono politiche qualificanti:
a) 
l'attivazione dei distretti di base;
b) 
l'educazione sanitaria;
c) 
la formazione del personale;
d) 
la tutela dell'ambiente;
e) 
il sistema informativo;
f) 
l'integrazione unitaria a livello territoriale delle attività di diagnostica e terapia strumentale;
g) 
la politica del farmaco;
h) 
la ricerca finalizzata;
i) 
la valutazione e verifica del piano;
l) 
la politica della spesa.
 
I contenuti di tali politiche sono specificati negli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla presente legge.
Art. 10. 
(Progetti-obiettivo)
 
La tutela della salute delle persone maggiormente esposte e bisognose di cura ed assistenza è perseguita con interventi unitari e globali volti soprattutto alla prevenzione ed alla riabilitazione, oltre che alla rimozione delle cause di nocività negli ambienti di vita e di lavoro.
 
A tal fine costituiscono progetti-obiettivo del piano socio-sanitario:
 
- la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
 
- la tutela della salute dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro;
 
- la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane.
 
I suddetti progetti-obiettivo sono specificati negli allegati 12, 13 e 14 alla presente legge.
Art. 11. 
(Azioni di particolare rilevanza sociale)
 
Nell'ambito del piano socio-sanitario regionale, al fine dell'indirizzo qualitativo degli interventi, costituiscono azioni di particolare rilevanza sociale le seguenti:
 
- la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica;
 
- l'azione contro le malattie cardio-vascolari;
 
- lo sviluppo della riabilitazione;
 
- la tutela della salute mentale;
 
- la prevenzione dell'handicap e l'assistenza degli handicappati;
 
- la prevenzione delle tossicodipendenze e l'assistenza a tossicodipendenti;
 
- l'azione contro l'uremia cronica;
 
- l'azione nei casi di emergenza;
 
- la raccolta e la distribuzione del sangue umano a fini terapeutici;
 
- l'assistenza alle malattie croniche;
 
- gli interventi di odontostomatologia sociale;
 
- gli interventi di oftalmologia sociale;
 
- la profilassi e la polizia veterinaria.
 
I contenuti di tali azioni, gli scopi specifici e gli strumenti per realizzarli sono specificati negli allegati 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 alla presente legge.
Art. 12. 
(Termalismo terapeutico)
 
Le prestazioni idrotermali, da erogarsi ai sensi dell' articolo 36 della legge 23-12-1978, n. 833 , sono da considerarsi limitate al solo aspetto terapeutico e complementari, qualora ritenute indispensabili, ad altre prestazioni sanitarie previste nel programma terapeutico.
 
L'accesso alle suddette cure è disposto dai servizi centrali dell'Unità sanitaria locale su motivata proposta del medico di base.
 
L'Unità sanitaria locale stabilisce presso quale stabilimento convenzionato debbano essere effettuate le prestazioni, tenendo conto di eventuali preferenze dell'utente, privilegiando comunque le strutture termali presenti nella regione.
 
Con legge regionale, ai sensi del 2° comma dell'articolo 36 della legge predetta, sarà definita l'integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali presenti nella regione.
Titolo III. 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Art. 13. 
(Servizio di osservazione epidemiologica e di statistiche socio-sanitarie)
 
Per la verifica dell'efficacia del piano e dell'efficienza dei servizi e per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria e socio-assistenziale, viene istituito presso la Regione Piemonte il servizio di osservazione epidemiologica e di statistiche socio-sanitarie.
 
Esso è servizio funzionale di settore in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 3 di cui all' articolo 4 della legge regionale 17-12-1979, n. 73 .
 
Principali compiti del servizio sono:
a) 
la rilevazione delle informazioni relative ai fattori ambientali che costituiscono situazioni di rischio e determinano stati di malattia e alle condizioni di salute della popolazione;
b) 
l'individuazione di criteri e procedure per la rilevazione in termini di efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria e socio-assistenziale;
c) 
la rilevazione degli aspetti economico-finanziari connessi al funzionamento del servizio sanitario regionale, anche in riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 11, 2° comma, e 49, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833 .
 
Per il conseguimento dei suoi compiti, in particolare per quelli previsti alla lettera a), il servizio di osservazione epidemiologica e di statistiche socio-sanitarie opera nell'ambito di una unità organizzativa flessibile, intesa come all'art. 19 e istituita come all' art. 20 della legge regionale 20-2-1979, n. 6 , di cui faranno anche parte funzionari dei Servizi scarichi industriali, smaltimento rifiuti solidi, inquinamento atmosferico, attività attuative della programmazione regionale e di controllo nell'ambito dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali, igiene ambientale, compresi nell'allegato 3 di cui all' art. 4 della legge regionale 17-12-1979, n. 73 .
 
Le Unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione regionale, con riferimento agli obiettivi generali e alle indicazioni dei singoli progetti-obiettivo della presente legge. Le Unità sanitarie locali assicurano altresì il coordinato svolgimento delle attività di indagine epidemiologica in relazione all'attuazione di programmi regionali ed in rapporto a specifiche situazioni locali e promuovono e organizzano le rilevazioni necessarie alla propria iniziativa socio-sanitaria.
Art. 14. 
(Volontariato)
 
La Regione, apprezzando l'ispirazione solidaristica del volontariato, nonchè la sua utilità sociale e la sua necessità al perseguimento degli obiettivi della presente legge, intende valorizzarne ogni potenzialità per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, come previsto dal 1° comma dell'articolo 45 della legge 23-12-1978, n. 833 , dall' articolo 19 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 , nonchè dagli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.
 
Le Unità sanitarie locali, accertata la rispondenza delle associazioni alle finalità predette, regolano i loro rapporti con le stesse a mezzo di apposite convenzioni che hanno per oggetto il servizio che le associazioni stesse intendono svolgere nell'ambito della programmazione e della legislazione socio-sanitaria regionale, nonchè i costi che tale servizio comporta all'utenza.
Art. 15. 
(Assetto dei presidi delle Unità sanitarie locali)
 
I presidi delle Unità sanitarie locali sono definiti ed individuati, per il primo piano triennale, nell'allegato 28, secondo le procedure e le indicazioni dell'allegato 1 ed uniformandosi ai principi della gradualità e della contestualità nelle riconversioni d'uso.
Art. 16. 
(Integrazioni della legge regionale 22-5-1980, n. 60 , in ordine ai servizi delle Unità sanitarie locali)
 
Ai fini della applicazione della legge regionale 22-5-1980, n. 60 "Organizzazione e funzionamento delle Unità sanitarie locali" è attivato il servizio farmaceutico nelle Unità sanitarie locali che abbiano popolazione superiore a 50.000 abitanti o che gestiscano un ospedale generale unico, come definito al punto 27 dell'allegato 1 alla presente legge.
 
(...)
[1]
 
(...)
[2]
Art. 17. 
 
Le competenze di cui all ' articolo 14 della legge 23-12-1978, n. 833 , già regolate con disciplina legislativa nazionale, sono esercitate dalle Unità sanitarie locali, secondo le prescrizioni delle leggi regionali 21-1-1980, n. 3 e 22-5-1980, n. 60, tramite i servizi da essa previsti e seguendo i criteri, indirizzi e vincoli del presente piano, attraverso i programmi zonali di cui all'articolo 18 della presente legge.
Titolo IV. 
ATTUAZIONE E VIGILANZA
Art. 18. 
(Programmi di Unità sanitaria locale)
 
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale adotta il programma zonale di attività e di spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio assistenziali per il triennio 1982-84. Tale programma, che ha lo scopo di tradurre in sede locale gli obiettivi del piano regionale, di definire la struttura organizzativa di tutti i servizi della Unità sanitaria locale, di individuare gli obiettivi locali relativi ai progetti obiettivo, alle politiche qualificanti ed allo sviluppo delle azioni programmatiche di particolare rilevanza sociale, di definire la successione degli interventi e di indirizzare la politica della spesa, viene trasmesso alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.
 
La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla ricezione, esprime parere di congruità del programma zonale rispetto al piano socio-sanitario regionale, indicando eventuali suggerimenti o modificazioni per la stesura definitiva, dopo aver sentito in merito l'Unità sanitaria locale.
 
Acquisito tale parere, qualora esso non comporti alcuna modificazione, o nel caso in cui il termine di cui al precedente 3° comma sia trascorso senza alcuna pronuncia da parte della Giunta regionale, il programma zonale si intende definitivamente approvato.
 
Qualora il parere della Giunta regionale richieda modificazioni, L'Assemblea dell'Unità sanitaria locale provvede a riapprovare in via definitiva il programma zonale e a ritrasmetterlo alla Giunta regionale entro 10 giorni. La Giunta regionale può introdurre d'ufficio le modificazioni indicate a norma del precedente terzo comma, che non siano state accolte ed introdotte dall'Assemblea della Unità sanitaria locale.
 
Con la medesima procedura di cui ai commi precedenti la Unità sanitaria locale aggiorna annualmente il programma zonale corredandolo di una relazione sullo stato di salute della popolazione e sui livelli assistenziali raggiunti.
 
Il programma di Unità sanitaria locale ed i suoi aggiornamenti costituiscono riferimento per la formazione del bilancio preventivo pluriennale ed annuale.
 
La normativa di cui ai commi precedenti attiene la fase procedurale di approvazione dei programmi zonali, fermo restando quanto disposto in materia di controlli sugli atti delle Unità sanitarie locali di cui all' articolo 49 della legge 23-12-1978, n. 833 e alla legge regionale 21-1-1980, n. 3 .
 
Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 49, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833 , presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio, una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla Regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale.
 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttiva per la predisposizione del programma zonale di cui al 1° comma del presente articolo e predispone apposito schema per la formazione dei programmi suddetti.
Art. 19. 
(Verifica e controlli)
 
La Regione vigila sull'osservanza delle norme di contabilità previste dalla legge regionale 13-1-1981, n. 2 , ed in generale sull'andamento della gestione delle Unità sanitarie locali, in relazione all'attuazione del piano.
 
A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può, oltre ad avvalersi della struttura organizzativa di cui all' art. 95 della legge regionale 13-1-1981, n. 2 , anche disporre ispezioni atte ad accertare la strutturazione ed il funzionamento dei servizi.
 
Gli accertamenti di eventuali disavanzi che emergano dalla effettuazione delle periodiche verifiche di cassa ed i resoconti trimestrali delle Unità sanitarie locali di cui rispettivamente al 1° comma, n. 2, ed al 2° comma dell'articolo 50 della legge 23-12-1978, n. 833 , devono essere comunicati alla Regione.
 
Qualora le inosservanze e le omissioni risultanti dalle ispezioni o dalle indagini eseguite riguardino atti obbligatori, la Regione esercita il controllo sostitutivo ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 12-8-1976, n. 42 .
Art. 20. 
(Finanziamento del piano)
 
Al finanziamento della presente legge si provvede:
 
1) per la gestione dei servizi sanitari: mediante il fondo regionale, ai sensi della legge regionale 3-9-1981, n. 42 ;
 
2) per la gestione dei servizi socio assistenziali:
 
a) sulla base degli stanziamenti specificamente iscritti nella legge di bilancio pluriennale della Regione Piemonte per il triennio 1982-84, con riferimento al bilancio pluriennale dello Stato per il medesimo periodo;
 
b) sulla base delle risorse messe a disposizione delle Unità sanitarie locali da parte degli enti locali, in relazione alle funzioni socio-assistenziali il cui esercizio sia affidato alle Unità sanitarie locali a norma dell' articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , della legge regionale sul riordino dei servizi socio-assistenziali e della legge nazionale di riforma dell'assistenza;
 
c) sulla base delle risorse derivanti ai Comuni dall'alienazione o trasformazione del patrimonio con vincolo di destinazione ai servizi socio-assistenziali, nei limiti e secondo le modalità di cui alla legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e alla legge nazionale di riforma dell'assistenza;
 
d) sulla base di eventuali contributi di terzi.
Art. 21. 
(Finanziamento della spesa sanitaria)
 
Gli stanziamenti annui di cui all'articolo 20, 1° comma, numero 1 della presente legge, sono ripartiti tra le Unità sanitarie locali in base alle disposizioni della legge regionale 3-9-1981, n. 42 .
 
L'articolazione degli stanziamenti tra le distinte finalizzazioni, nonchè la ripartizione dei singoli stanziamenti alle Unità sanitarie locali è effettuata, nei limiti posti dalla legislazione vigente e dal piano sanitario nazionale, sulla base dei criteri e delle procedure determinate dalla legge regionale 3-9-1981, n. 42 , secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse, in base alla programmata rete dei servizi.
 
La ripartizione dello stanziamento relativo alla spesa in conto capitale dovrà privilegiare:
 
- il completamento della rete delle strutture di distretto e dei poliambulatori;
 
- la riconversione delle strutture di ricovero eccedenti i fabbisogni o non coerenti con le indicazioni di piano;
 
- il completamento della rete dei laboratori di sanità pubblica;
 
- l'attivazione dei presidi di formazione, con priorità per i quattro poli didattici di quadrante;
 
- la più alta qualificazione dei servizi prestati.
 
Il trasferimento alle Unità sanitarie locali degli stanziamenti di cui al 1° comma viene operato in base alle procedure in vigore.
 
Per le somme derivanti da assegnazioni dello Stato a scopi specifici, la legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, con le modalità previste dall' articolo 41 della legge regionale 14-3-1978, n. 12 .
Art. 22. 
(Finanziamento della spesa socio-assistenziale)
 
Gli stanziamenti annui di cui all'articolo 20, 1° comma, n. 2, lettera a, della presente legge, sono ripartiti fra le Unità sanitarie locali secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio del livello dei servizi.
 
Gli stanziamenti di cui all'articolo 20, 1° comma, punto 2, lettera b, della presente legge sono assegnati alle Unità sanitarie locali sulla base dei criteri e delle procedure determinate nell'ambito della legge regionale per il riordino dei servizi socio-assistenziali.
Art. 23. 
(Coordinamento della spesa sanitaria con quella socio-assistenziale)
 
La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge e le Unità sanitarie locali, mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse ad esse complessivamente assegnate, devono tendere:
a) 
ad assicurare la corretta destinazione delle risorse, evitandone un uso improprio;
b) 
a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dall'altro;
c) 
a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24. 
(Presidi trasformati o soppressi - Salvaguardia dell'occupazione)
 
I dipendenti addetti a strutture sanitarie e socio-assistenziali, delle quali dovesse essere deliberata la trasformazione o la soppressione, vengono utilizzati in altri servizi, di regola nell'ambito del comprensorio, con mansioni uguali o simili, conservando lo stato giuridico ed economico che avevano al momento della trasformazione o soppressione e con la salvaguardia delle qualifiche professionali.
Art. 25. 
(Approvazione degli allegati)
 
Sono approvati i seguenti allegati:
 
- Allegato 1 - Indirizzi per il riordino dei servizi sanitari e socio-assistenziali;
 
- Allegato 2 - Attivazione dei distretti di base;
 
- Allegato 3 - Tutela dell'ambiente;
 
- Allegato 4 - Educazione sanitaria;
 
- Allegato 5 - Sistema informativo;
 
- Allegato 6 - Formazione del personale;
 
- Allegato 7 - Integrazione unitaria, a livello territoriale, delle attività di diagnostica e terapia strumentale;
 
- Allegato 8 - Provvedimenti in materia di farmaci;
 
- Allegato 9 - Ricerca finalizzata;
 
- Allegato 10 - Valutazione e verifica del piano;
 
- Allegato 11 - Politica della spesa;
 
- Allegato 12 - Tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
 
- Allegato 13 - Tutela della salute dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro;
 
- Allegato 14 - Tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane;
 
- Allegato 15 - Prevenzione dei tumori ed assistenza oncologica;
 
- Allegato 16 - Azioni contro le malattie cardiovascolari;
 
- Allegato 17 - Sviluppo della riabilitazione;
 
- Allegato 18 - Tutela della salute mentale;
 
- Allegato 19 - Prevenzione dell'handicap ed assistenza degli handicappati;
 
- Allegato 20 - Prevenzione delle tossicodipendenze ed assistenza ai tossicodipendenti;
 
- Allegato 21 - Azioni contro l'uremia cronica;
 
- Allegato 22 - Azioni nei casi di emergenza;
 
- Allegato 23 - Raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici;
 
- Allegato 24 - Assistenza alle malattie croniche;
 
- Allegato 25 - Interventi di odontostomatologia sociale;
 
- Allegato 26 - Interventi di oftalmologia sociale;
 
- Allegato 27 - Profilassi e polizia veterinaria;
 
- Allegato 28 - Struttura organizzativa dei servizi delle Unità sanitarie locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

data a Torino, addì 10 marzo 1982
Ezio Enrietti


Note:

[1] Il secondo comma dell'articolo 16 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 9 del 1985.

[2] Il terzo comma dell'articolo 16 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 9 del 1985.