Legge regionale n. 6 del 19 febbraio 1982  ( Versione vigente )
"Snellimento procedure attuative dei programmi di edilizia residenziale e costituzione di un fondo di rotazione per l'anticipata acquisizione di aree pubbliche."[1]
(B.U. 03 marzo 1982, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
Tutti i fondi destinati ad interventi di edilizia residenziale, stanziati dallo Stato o da Enti pubblici, nonchè dalla Regione, anche se derivanti dalla stipula di mutui, dalla emissione di obbligazioni o certificati immobiliari, sono programmati unitariamente dalla Regione sulla base dei propri indirizzi territoriali.
 
La Regione promuove inoltre lo snellimento delle procedure attuative degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata.
 
A tal fine la Regione è autorizzata a localizzare le previsioni finanziarie mediante programmi pluriennali nell'ambito delle previsioni complessive del piano decennale per l'edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 .
 
Qualora l'importo di finanziamento non sia stato ancora definito ai sensi dell' art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , o da altre leggi pluriennali dello Stato o della Regione, è consentita l'anticipata localizzazione degli interventi edilizi nella misura media desumibile dagli investimenti annui a valere sui precedenti esercizi finanziari delle leggi pluriennali stesse.
Art. 2. 
(Acquisizione di aree e di immobili)
 
Per agevolare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale, la Regione Piemonte in coerenza con i propri indirizzi programmatici e territoriali, e sulla base delle indicazioni dei Comitati Comprensoriali, attraverso anche la concessione di finanziamenti a Comuni o loro Consorzi, promuove:
a) 
l'acquisizione di aree pubbliche nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l'acquisizione di aree localizzabili ai sensi dell' art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247 ;
b) 
l'acquisizione di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente, individuate secondo le modalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 , nonchè di fabbricati esistenti contenuti nell'ambito dei piani di recupero formati ai sensi dell'art. 41/bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni;
c) 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al 1° comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 .
Art. 3. 
(Tipi di intervento e soggetti attuatori)
 
Sulle aree acquisite ai sensi della presente legge possono essere realizzati i seguenti interventi per nuove costruzioni:
a) 
in edilizia sovvenzionata da realizzarsi a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro Consorzi;
b) 
in edilizia agevolata da realizzarsi a cura dei Comuni o loro Consorzi, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro Consorzi, delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro Consorzi, delle Imprese di costruzione o loro Consorzi;
c) 
in edilizia convenzionata, a cura delle Cooperative edilizie a proprietà divisa o loro Consorzi, delle Imprese di costruzione o loro Consorzi, fruenti di proprie forme di finanziamento;
d) 
in edilizia pubblica, comunque finanziata, anche attraverso provvedimenti legislativi straordinari.
 
Sulle aree medesime possono essere altresì realizzati, a cura di Consorzi di Imprese di Costruzione, Società o Consorzi misti, programmi organici di edilizia residenziale, di cui al successivo articolo 4, scelti sulla base di appositi bandi emessi dalla Regione in esecuzione dei programmi di cui all'articolo 1 della presente legge.
 
Nella scelta dei programmi verrà attribuita priorità a quelle iniziative:
a) 
che comportino, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 , integrazione fra soggetti attuatori dei fondi disposti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 , e degli interventi di edilizia convenzionata di cui alla precedente lettera c);
b) 
che prevedano congiuntamente o interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, o interventi di edilizia privata realizzata su aree degli operatori, concorrenti al soddisfacimento delle aliquote stabilite dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
c) 
che risultino connesse a programmi di sviluppo e qualificazione delle strutture produttive finalizzati alla industrializzazione ed alla prefabbricazione.
 
Nei fabbricati acquisiti ai sensi della presente legge possono essere realizzati, in edilizia sovvenzionata o agevolata, a cura dei Comuni o loro Consorzi, Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro Consorzi, Cooperative a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro Consorzi e Imprese di Costruzione o loro Consorzi, gli interventi definiti alle lettere b), c) e d) dell' articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4. 
(Individuazione dei Comuni beneficiari)
 
La Regione Piemonte, sentiti i Comitati comprensoriali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla formulazione ed approvazione dell'ordine di priorità dei Comuni o loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 2.
 
Successivamente l'ordine di priorità, formulato secondo le disposizioni di cui al precedente comma, dovrà essere approvato entro il 30 novembre di ciascun anno.
 
L'ordine di priorità può individuare, nel territorio di uno o più Comuni, aree su cui realizzare programmi organici di edilizia residenziale da attuare attraverso Piani Particolareggiati, Piani di Zona e Piani di Recupero secondo i contenuti, le modalità e le procedure di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 41/bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni.
 
Per programmi organici si intendono interventi complessi di rilevanza territoriale previsti nei piani o negli schemi di piano territoriale dei Comprensori, che possono comprendere, oltre ad insediamenti residenziali, anche insediamenti produttivi e terziari e le relative urbanizzazioni primarie, secondarie e generali ed attrezzature di servizio.
 
L'approvazione dell'ordine di priorità costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante esproprio per pubblica utilità, per la progettazione e per l'esecuzione dei complessi residenziali organici anche se localizzati nel territorio di più Comuni.
Art. 5. 
(Modalità finanziarie)
 
I finanziamenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono concessi nella misura massima del 25% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano particolareggiato o del piano di recupero o del piano di zona formato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , approvato ovvero adottato e non ancora approvato, sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dall' articolo 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247 , o del 100% del costo di acquisizione dell'immobile definito dall'Ufficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente.
 
La misura massima del finanziamento concedibile, di cui al precedente comma, è da considerarsi comprensiva della indennità provvisoria per l'occupazione d'urgenza delle aree.
Art. 6. 
(Convenzioni)
 
L'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è comunque condizionata all'adozione da parte del Comune di una convenzione quadro formulata ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , redatta sulla base di apposito schema deliberato dalla Giunta Regionale.
 
La mancata adozione della convenzione quadro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'ordine di priorità, di cui al precedente articolo 4, comporta la perdita del finanziamento previsto dalla presente legge che non potrà essere riconfermato.
 
Per la realizzazione dei programmi organici di edilizia residenziale di cui all'articolo 3 della presente legge, la convenzione di cui al precedente primo comma è integrata da una convenzione speciale di affidamento in concessione deliberata dalla Giunta Regionale.
Art. 7. 
(Poteri sostitutivi)
 
L'approvazione dell'ordine di priorità di cui al precedente articolo 4, comporta l'obbligo, da parte dei Comuni o del Consorzio di Comuni, di avviare le procedure espropriative entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
 
L'individuazione, l'assegnazione delle aree nonchè la stipula della convenzione prevista al primo comma del precedente articolo 6 con i soggetti attuatori degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata ovvero convenzionata, devono essere effettuate a cura dei Comuni o del Consorzio di Comuni entro 30 giorni dalla data della comunicazione regionale di incarico ai soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.
 
Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti 1° e 2° comma, la Giunta Regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un Commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di dette funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'Ente Locale, compresa la stipula della convenzione sulla base dello schema quadro di cui al primo comma del precedente articolo 6, nonchè il rilascio della concessione ad edificare.
 
I provvedimenti del Commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.
 
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno pervenire alla fase di inizio dei lavori entro 4 mesi dalla data di comunicazione ai soggetti attuatori di cui al precedente 2° comma ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data della comunicazione predetta.
 
L'assegnazione di fondi destinati ad interventi per i quali non sia rispettato il termine di 4 mesi di cui al comma precedente è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di assestamento dell'ordine di priorità di cui all'articolo 4 della presente legge o di riparti successivi.
Art. 8. 
(Disponibilità finanziarie e fondo di rotazione)
 
Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi localizzati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere utilizzati i finanziamenti disposti:
a) 
dal bilancio regionale;
b) 
dai fondi stanziati ai sensi dell' articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modifiche ed integrazioni;
c) 
dai fondi comunque stanziati per le stesse finalità da leggi e provvedimenti dello Stato a favore di Comuni o loro Consorzi.
 
I finanziamenti del bilancio regionale di cui alla precedente lettera a) costituiscono fondo di rotazione speciale per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge.
 
I soggetti attuatori di cui al precedente articolo 3 sono tenuti alla restituzione, direttamente alla Tesoreria Regionale, dei finanziamenti anticipati dalla Regione ai Comuni per le finalità dell'art. 2 della presente legge, che vengono computati nel fondo di rotazione di cui al precedente comma.
 
Al fine di mantenere in termini reali invariata la potenzialità del fondo di rotazione, l'importo di finanziamento da retrocedere dovrà essere rivalutato sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorrente tra la sua anticipazione e la relativa restituzione .
 
All'atto dell'approvazione dell'ordine di priorità di cui al primo comma dell'articolo 4, si approvano anche i criteri attuativi per l'impiego dei finanziamenti di cui all'ordine di priorità stesso.
Art. 9. 
(Articolo finanziario)
 
Per la costituzione del fondo di rotazione di cui al precedente articolo 8, è istituito, per l'anno finanziario 1982 e successivi, apposito capitolo di bilancio, alla cui dotazione finanziaria si provvederà mediante le leggi di approvazione del bilancio regionale.
Art. 10. 
(Disposizione finale)
 
Per le modalità e procedure attuative, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nelle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 giugno 1974, n. 247, 8 agosto 1977, n. 513 e 5 agosto 1978, n. 457, nonchè le disposizioni contenute nelle leggi regionali 17 maggio 1976, n. 27 e n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e nella legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 .
Art. 11. 
(Norma transitoria)
 
In sede di prima applicazione, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 7, quinto comma, è elevato a sei mesi.
 
Inoltre, il termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, quinto comma, è ridotto a 16 mesi a decorrere dalla data di inizio lavori, fatti salvi eventuali maggiori termini, dovuti a documentata complessità degli interventi, da fissare nella convenzione di cui all'articolo 6, ultimo comma.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 febbraio 1982
Ezio Enrietti

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.