" Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette ", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Note:
[1] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 1994.
[2] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 1994.
[3] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[4] Nel comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole "possono interdire" sono state aggiunte le parole "previo parere vincolante della Regione" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 del 2011.
[5] La lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 1 del 2015.
[6] Il comma 5 bis dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 10 del 2011.
[7] Il comma 6 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[8] Il comma 3 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[9] Questo punto del comma 1 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[10] L'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[11] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[12] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[13] L'articolo 24 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 37 del 1986.
[14] L'articolo 27 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1984.
[15] L'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 1984.
[16] L'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 9 del 2007.
[17] A far data dall'entrata in vigore della l.r. 28/2008 sono abrogate le disposizioni in materia di aree protette che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie meno elevate per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dall'art. 14 della l.r.28/2008
[18] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 1 del 2015.
[19] La lettera d del comma 1 dell'articolo 38 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 del 2010.
[20] Nella lettera l del comma 1 dell'articolo 38 le parole "agli articoli 22 e 33" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 33" ad opera del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[21] Il comma 3 bis dell'articolo 38 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2008.
[22] L'articolo 39 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[23] L'articolo 40 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.