non espressamente attribuite allo Stato ed alla Regione, sono esercitate dai Comuni mediante le Unità Sanitarie Locali.
Note:
[1] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 2001.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico" sono state sostituite dalle parole "l'azienda sanitaria locale (ASL) si avvale del proprio personale tecnico e sanitario" e le parole "rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima" sono state sostituite dalle parole "rilasciata dal Direttore generale dell'ASL medesima" ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 del 2024.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale " sono state sostituite dalle parole "il Direttore generale dell'ASL" e le parole "e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta regionale" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 10 del 2024.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 10 del 2024.
[5] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 del 1991.
[6] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 del 1991.