"Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590."
(B.U. 08 settembre 1982, n. 36)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
La Regione Piemonte con la presente legge in attuazione della
legge 25-5-1970, n. 364
e della legge di modificazione ed integrazione 15-10-1981, n. 590, disciplina:
1 - il riconoscimento e la vigilanza dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole;
2 - la concessione ai consorzi di cui al presente punto 1 del contributo regionale previsto all'
articolo 10 della legge 15-10-1981, n. 590
.
Art. 1 bis.[1]
(Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)
1.
I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, vengono riconosciuti dalla Giunta regionale.
2.
I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni.
Art. 2.[2]
(...)
Art. 3.
(Contributi e procedure)
La Regione Piemonte può concedere i contributi di cui all'
art. 10 della legge 15-10-1981, n. 590
, in favore dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole nonchè degli altri soggetti previsti dallo stesso articolo 10.
Il contributo è contenuto entro la misura massima dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.
L'esatta misura del contributo viene fissata dalla Giunta, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, tenuto conto delle colture interessate, delle zone e del livello dei premi adottati dalle società assicuratrici.
Il contributo è concesso dalla Giunta Regionale su richiesta dei consorzi, avanzata tramite le Province le quali provvedono alla relativa istruttoria ed esprimono il loro motivato parere.
Il contributo è anticipato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio, nella misura del 70% salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi.
Art. 4.
(Comitato regionale)
È istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste il Comitato Regionale degli organismi riconosciuti di difesa delle produzioni agricole di cui alla presente legge.
Il Comitato è composto:
1 - da un funzionario regionale designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;
2 - da un rappresentante per ogni organismo riconosciuto dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole di cui al 1° e
2° comma dell'art. 10 della legge 15-10-1981, n. 590
.
Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed e presieduto da un rappresentante degli organismi eletto a maggioranza assoluta tra i membri di cui al precedente punto 2).
Il Comitato può essere consultato dalla Regione per i problemi relativi all'applicazione della presente legge; inoltre il Comitato presiede al coordinamento degli organismi secondo apposito regolamento che sarà approvato dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla sua costituzione.
Art. 5.[3]
(...)
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
L'entità del contributo di cui al precedente articolo 3 è fissato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1982; per la concessione dell'acconto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 700.000.000.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dell'acconto valutati in L. 700.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: capitolo 2510 per L. 350.000.000; capitolo 3100 per 200 milioni; capitolo 3750 per L. 150 milioni, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: " Contributi a favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, in attuazione della
legge 25-5-1970, n. 364
, modificata ed integrata dalla
legge 15-10-1981, n. 590
" e con lo stanziamento di 700.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
È autorizzata inoltre sul corrispondente capitolo, la spesa di L. 1.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 e di L. 1.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 7.
(Urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto Regionale
, ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 agosto 1982
Ezio Enrietti
Note:
[1] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 26 del 2015.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[3] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 del 2015.