"Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione."
(B.U. 29 dicembre 1982, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ammontare della tassa)
La tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'
art. 4, penultimo comma, della legge 16-5-1970, n. 281
.
La tassa è ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'
art. 4, terzo comma, della citata legge numero, 281/1970
, per le seguenti categorie di veicoli:
[1]a)
autobus ad uso privato;
b)
autoscafi ad uso privato;
c)
autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali;
d)
autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;
e)
rimorchi ad uso abitazione;
f)
autoveicoli attrezzati per campeggio;
g)
motocicli oltre 6 cavalli fiscali.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 dicembre 1982
Ezio Enrietti
Note:
[1] L' art. 1 della L.R. 16 gennaio 1984, n. 3 dispone con interpretazione autentica che all'art. 1, secondo comma, lettere c) e d) della presente legge regionale per ''autoveicoli '' si intendono ''autovetture ''.