Legge regionale n. 38 del 09 dicembre 1982  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera."
(B.U. 15 dicembre 1982, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale integrale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera, incidente sui Comuni di Givoletto e Varisella, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5.000, facente parte integrante della presente legge.
[1]
 
L'area di cui al comma precedente è preordinata all'espropriazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , o all'acquisizione od all'affitto.
 
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta " Regione Piemonte - Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera".
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera, sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare le caratteristiche naturali dell'area, al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie Euphorbia gibelliana ivi presente nell'unica stazione conosciuta al mondo;
 
2) conservare l'insieme floristico caratterizzante l'area;
 
3) favorire la conoscenza dell'Euphorbia gibelliana e gli studi scientifici della stessa.
 
Le modalità di conservazione e di tutela sono stabilite in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Riserva naturale integrale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5. 
(Gestione)
 
Le funzioni di gestione, direttive, di amministrazione, di promozione culturale e scientifica e di vigilanza, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono esercitate dall'Azienda regionale dei parchi suburbani, costituita con la legge regionale 31-8-1982, n. 28 .
Art. 6. 
(Norme vincolistiche)
 
Sull'intero territorio della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria;
c) 
accedere, se non per motivi tecnici o scientifici e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale dei parchi suburbani: è concesso l'accesso pedonale esclusivamente lungo il sentiero che conduce alla Cappella della Madonna della Neve. Sono esonerati dal divieto di accesso e dalla conseguente autorizzazione i proprietari e gli aventi titolo;
[2]
d) 
raccogliere qualsiasi specie floristica, se non per motivazioni di carattere scientifico e comunque in numero non superiore ai due esemplari per specie;
e) 
costruire qualsiasi opera sia pubblica, sia privata.
Art. 7. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6, comportano la sanzione amministrativa dal minimo di lire 25.000 al massimo di lire 250.000.
[3]
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e) del precedente articolo 6, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, oltre all'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni del Presidente della Giunta Regionale.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1° e 3° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) dell'art. 6, comportano la sanzione amministrativa dal minimo di lire 200.000 al massimo di lire 2.000.000.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al 2° comma dell'articolo 3 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera è affidata:
a) 
al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei parchi suburbani;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successiva modificazione ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 9. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Agli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2, provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo di bilancio 7970 per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 10. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo di bilancio 7970 per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 11. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico)
 
All'onere relativo alla redazione del piano naturalistico, di cui al 2° comma dell'articolo 3 della presente legge, si provvede a norma del 2° comma dell'art. 21 della L.R. 4-9-79, n. 57 , mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 12. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 7 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 dicembre 1982
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Il primo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 53 del 1984.

[2] La lettera c del primo comma dell'articolo 6 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 53 del 1984.

[3] In questo comma dell'articolo 7 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del secondo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.