Legge regionale n. 37 del 09 dicembre 1982  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'area attrezzata Le Vallere."
(B.U. 15 dicembre 1982, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione dell'area attrezzata)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituita, con la presente legge, l'area attrezzata Le Vallere.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini dell'area attrezzata Le Vallere, incidente sul Comune di Moncalieri, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.
 
I confini dell'area attrezzata sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Regione Piemonte-area attrezzata Le Vallere".
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione dell'area attrezzata Le Vallere, sono specificate secondo quanto segue:
a) 
conservare le caratteristiche morfologiche dell'area tutelando l'aspetto paesaggistico dell'ambiente fluviale;
b) 
favorire la fruizione a scopi sociali e didattici utilizzando a questi fini l'immobile ivi presente.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione ad area attrezzata, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5. 
(Gestione)
 
Le funzioni di gestione, direttiva, di amministrazione e di vigilanza, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono esercitate dall'Azienda regionale dei parchi suburbani istituita con legge regionale 21-8-1982, n. 28 .
Art. 6. 
(Norme vincolistiche)
 
Sull'intero territorio dell'area attrezzata Le Vallere oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:
a) 
esercitare l'attività venatoria;
b) 
introdurre specie animali non autoctone;
c) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
d) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
 
Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale e proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale dei parchi suburbani, sono fissate le norme specifiche relative alle modalità di fruizione dell'area attrezzata e dell'immobile ivi presente.
Art. 7. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 6, comportano la sanzione amministrativa dal minimo di L. 25.000 al massimo di L. 250.000.
[1]
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa dal minimo di L. 200.000 al massimo di L. 2.000.000.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza dell'area attrezzata le Vallere è affidata:
a) 
al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei parchi suburbani;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 9. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Agli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2 provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo di bilancio 7970 per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 10. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione dell'area attrezzata Le Vallere provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo di bilancio 7970 per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 11. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 7 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 dicembre 1982
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 7 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del secondo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.