" Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette ", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Note:
[1] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 1994.
[2] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 1994.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole "della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " sono state aggiunte le parole "e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45" ad opera dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2016.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 150 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Nel comma 3 dell'articolo 11 le parole "cinque anni" sono state sostituite dalle parole " dieci anni" ad opera del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 25 del 2021.
[6] Nel comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole "possono interdire" sono state aggiunte le parole "previo parere vincolante della Regione" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 del 2011.
[7] La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2020.
[8] La lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 1 del 2015.
[9] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 3 del 2023.
[10] Nel comma 5 bis dell'articolo 11, dopo la parola "ciascuna," sono state inserite le parole "indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e " ad opera del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 19 del 2018.
[11] Il comma 6 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[12] Il comma 3 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[13] Questo punto del comma 1 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[14] L'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[15] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[16] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 del 2007.
[17] L'articolo 24 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 37 del 1986.
[18] L'articolo 27 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1984.
[19] L'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 1984.
[20] In questo comma dell'articolo 36 le parole "ed alle guardie ecologiche volontarie" sono state sostituite dalle parole "alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria" ad opera dal comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2016.
[21] L'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 9 del 2007.
[22] A far data dall'entrata in vigore della l.r. 28/2008 sono abrogate le disposizioni in materia di aree protette che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie meno elevate per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dall'art. 14 della l.r.28/2008
[23] Il comma 1 dell'articolo 38 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2016.
[24] Il comma 3 bis dell'articolo 38 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2008.
[25] L'articolo 39 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[26] L'articolo 40 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2009.
[27] Nel comma 1 dell'articolo 40 dopo le parole "delle province" sono state aggiunte le parole "e della Città metropolitana di Torino" e le parole "per la quota loro spettante" sono state soppresse ad opera dal comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2016.
[28] Il comma 2 dell'articolo 40 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2016.
[29] Nel comma 3 dell'articolo 40 dopo le parole "Le province" sono state aggiunte le parole "e la Città metropolitana di Torino" ad opera del comma 7 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2016.