Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982  ( Versione vigente )
"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale."
(B.U. 10 novembre 1982, n. 45)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Abrogazione)
 
La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68 , è abrogata e sostituita dalla presente.
Art. 2. 
(Finalità)
 
La Regione, in attuazione dell' art. 5 dello Statuto , interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.
Art. 3. 
(Interventi di salvaguardia)
 
La Regione, anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonchè delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.
Art. 4. 
(Documentazione ed informazione)
 
La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonchè per una razionale gestione delle risorse ambientali .
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione.
Titolo II. 
TUTELA DELL'AMBIENTE
Capo I. 
RIFIUTI
Art. 5. 
(Abbandono di rifiuti)
 
È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonchè in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.
 
Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.
 
L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.
 
Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.
Art. 6. 
(Combustione di rifiuti)
 
È vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.
 
Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.
Art. 7. 
(Attribuzioni dei Comuni)
 
I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d'acqua:
a) 
operando affinchè coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;
b) 
provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a);
c) 
provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.
Art. 8. 
(Interventi pubblici)
 
La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province.
Capo II. 
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE E MONTANO
Art. 9.[1] 
(...)
Art. 10.[2] 
(...)
Art. 11. 
(Fuoristrada)
 
Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
 
Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonchè alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 .
 
I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
 
Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
 
È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonchè i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 .
 
Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonchè i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
 
L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.
Art. 12. 
(Recupero aree degradate)
 
La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.
 
In tal senso la Regione:
a) 
promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;
b) 
promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;
c) 
concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
 
L'Ente richiedente, per accedere al contributo, è tenuto ad attestare la destinazione dell'area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico, privato o agricolo.
Titolo III. 
Capo I. 
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA
Art. 13. 
(Cotica erbosa superficiale)
 
La cotica erbosa e la lettiera, nonchè lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
 
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
 
La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.
Art. 14. 
(Vegetazione erbacea ed arbustiva)
 
La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonchè l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.
Art. 15. 
(Protezione della flora)
 
Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonchè il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.
 
Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
 
Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
 
Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
 
L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonchè i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.
Art. 16. 
(Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli)
 
I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
 
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.
Art. 17. 
(Piante officinali spontanee)
 
La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-5-1932, n. 772 , non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6-1-1931, n. 99 , previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.
Art. 18. 
(Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali)
 
La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1° comma dell'art. 15, nonchè delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erba-rotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis; a tal fine:
a) 
favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonchè per produzione e conservazione delle sementi;
b) 
può, sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate;
c) 
sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
 
Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche dell'impianto, nonchè i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.
 
Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.
 
Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonchè a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.
 
Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività.
Capo II. 
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 19. 
(Prodotti del sottobosco)
 
Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:
a) 
i funghi epigei, anche non commestibili;
b) 
i funghi ipogei (tartufi);
c) 
i muschi;
d) 
le fragole;
e) 
i lamponi;
f) 
i mirtilli;
g) 
le bacche di ginepro.
Art. 20. 
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
 
La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
 
- Funghi:
 
a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
 
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
 
c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
 
- Muschi: Kg 0,300
 
- Fragole: Kg 0,500
 
- Lamponi: Kg 1,00
 
- Mirtilli: Kg 1,00
 
- Bacche di ginepro: Kg 0,200.
 
I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.
Art. 21. 
(Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane)
 
Le Comunità Montane ovvero i Comuni nelle zone non classificate montane, nell'ambito delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento-tipo che il Consiglio Regionale può emanare, possono:
a) 
delimitare zone a vocazione fungina;
b) 
individuare, in accordo con Istituti di ricerca, campi di sperimentazione per la coltivazione dei funghi;
c) 
stabilire criteri, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta con propri regolamenti;
d) 
indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi da adibire a sosta per autoveicoli;
e) 
istituire centri di controllo micologico.
Art. 22. 
(Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi)
 
La raccolta dei funghi è consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità Montana nel cui territorio essa si svolge.
 
I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al 1° comma.
 
Il tesserino per la raccolta dei funghi è personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.
 
Per il suo rilascio è richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente dalle Comunità Montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
 
Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente, possono essere destinate:
a) 
ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi;
b) 
ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo.
 
Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell'art. 21, lettera a), le Comunità Montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi.
 
Le disposizioni del 5° comma, lettere a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell' art. 841 e seguenti del Codice Civile ; dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione alle Comunità Montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo.
Art. 23. 
(Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco)
 
La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
 
È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.
 
È altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
 
Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.
 
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.
Art. 24.[3] 
(...)
Art. 25. 
(Divieti)
 
Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.
Capo III. 
TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE
Art. 26. 
(Formica rufa)
 
È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
 
È altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonchè uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.
 
Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyotena.
Art. 27.[4] 
(Anfibi)
 
È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
 
Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.
 
La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.
 
È vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
 
La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole
Art. 28. 
(Molluschi)
 
Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
 
In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.
 
Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
 
La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.
Art. 29. 
(Gamberi)
 
È vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).
 
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.
 
Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
Art. 30. 
(Ulteriore norma di tutela)
 
La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 31. 
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
 
Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
Art. 32. 
(Autorizzazioni in deroga)
 
I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
 
Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.
Art. 33.[5] 
(Commercializzazione)
 
È consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonchè da giardini ed orti botanici.
 
Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
 
È inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione
Titolo IV. 
NORME COMUNI
Art. 34. 
(Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale)
 
Ai fini della presente legge è istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:
 
- l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente;
 
- sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di Agraria, di Veterinaria, nonchè delle Associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione;
 
- tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
 
- tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
 
- l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.
 
Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.
 
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.
 
Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità Montane, dai Comitati comprensoriali; può consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione Regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonchè per la divulgazione e l'applicazione della presente legge.
Art. 35. 
(Raccolta a fini scientifici e didattici)
 
In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.
 
La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.
 
Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34.
Titolo V. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 36. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.
 
Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.
 
I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.
 
Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.
 
I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.
 
Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.
Art. 37. 
(Guardie ecologiche volontarie)
 
L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
 
Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.
Art. 38.[6] 
(Sanzioni amministrative)
 
Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) 
per le violazioni di cui all'art. 5 si applicano le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ;
b) 
per le violazioni di cui all'art. 9 si applicano le sanzioni di cui all' art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 , così come modificata dalla legge 1° marzo 1975, n. 47 ;
c) 
per le violazioni di cui all'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall' art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568 ;
d) 
per le violazioni previste dagli articoli 6 - 1° comma 13, 14, 26, 33, si applicano le sanzioni da L. 20.000 a L. 200.000;
e) 
per le violazioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione da L. 50.000 a L. 500.000;
f) 
per le violazioni di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 11 si applica la sanzione da L. 25.000 a L. 250.000; le violazioni alle disposizioni degli altri commi dello stesso articolo comportano la sanzione da L. 20.000 a L. 200.000;
g) 
per la violazione al 1° comma dell'art. 15 si applica la sanzione di L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione al 2° comma dello stesso articolo 15 comporta la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000;
h) 
per le violazioni alle norme previste dagli artt. 16, 25 e 30 si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 1.000.000;
i) 
per la violazione al 2° comma dell'art. 20 si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000;
l) 
le violazioni al 1° comma dell'art. 20 sopra citato e agli articoli 27 e 28 comportano la sanzione di L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
m) 
le violazioni all'art. 29 comportano la sanzione di L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare catturato;
n) 
la violazione al disposto dell'art. 22 comporta la sanzione equivalente al doppio del costo del tesserino
Art. 39. 
(Procedura amministrativa)
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Titolo VI. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 40. 
(Proventi)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 38 sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione.
Art. 41. 
(Disposizioni contabili)
 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni.
 
La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: " Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari dei fondi ", con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

" Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette ", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Art. 42. 
(Disposizioni finali)
 
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 novembre 1982
Ezio Enrietti


Note: