Art. 16.
(Destinatari dei servizi socio-assistenziali)
I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità previste dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini residenti in Piemonte.
Essi si estendono agli stranieri ed agli apolidi che risiedono in Regione, in possesso di permesso di soggiorno, nonchè ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che si trovino occasionalmente in Piemonte, in via d'urgenza, ed eventualmente per consentire il rientro nelle località di residenza.
Sono fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso.
Art. 17.
(Interventi socio-assistenziali)
L'attività socio-assistenziale si svolge mediante:
a)
interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, in particolare sotto forma di:
- assistenza domiciliare;
b)
interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino impraticabili o inefficaci, in particolare sotto forma di:
- affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole;
- affidamenti a servizi residenziali tutelari.
L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.
Art. 18.
(Modalità e caratteristiche degli interventi)
Gli interventi socio-assistenziali debbono dare garanzia di continuità; essere attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonchè delle sue personali convinzioni.
Deve essere garantita all'assistito la più ampia informazione e la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture, purchè ciò sia tecnicamente possibile e non costituisca ingiustificato aggravio di oneri.
Art. 19.
(Assistenza economica)
Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.
Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di interventi socio-assistenziali, valutati indispensabili.
Con propria delibera-quadro, secondo le indicazioni del Piano socio-sanitario regionale, ogni Unità Socio-Sanitaria Locale provvede a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, compresa quella di natura assistenziale già di competenza di Enti le cui funzioni sono state attribuite ai Comuni singoli o associati dal
D.P.R. 24-7-1977, n. 616
.
Art. 20.
(Assistenza domiciliare)
Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone e a nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.
Gli orari, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze personali.
L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale preparato ai sensi della presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.
Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare con valenze educative, per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori.
La Regione e gli Enti locali favoriscono, nell'ambito delle norme vigenti, la possibilità di impiego a tempo parziale del congiunto che si occupa dell'assistenza, nell'ambito familiare, di soggetti totalmente o parzialmente non auto-sufficienti.
Art. 21.
(Affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole)
Gli affidamenti ed inserimenti sono volti a fornire una adeguata sistemazione presso famiglie, nuclei parafamiliari o persone singole ai soggetti non in grado di provvedere a se stessi e privi di ambiente familiare, o in situazione di famiglia pregiudizievole o insufficiente allo sviluppo della loro personalità.
Gli interventi sono attuati mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso ed hanno carattere di temporaneità.
Nel caso di minori e di incapaci, gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o la curatela sul soggetto, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli affidamenti sono volti inoltre al reinserimento sociale di soggetti già ricoverati in strutture assistenziali, per i quali sia idoneo tale intervento.
Al nucleo o alla persona che riceve un soggetto in affidamento od in inserimento vengono garantiti i necessari interventi di sostegno sociale e finanziario.
Al fine di verificare il buon andamento dell'affidamento, sono attuati controlli ricorrenti.
(Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale)
I nuovi presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono le residenze assistenziali, che comprendono le comunità-alloggio, e le residenze protette, che comprendono le case protette. Le tipologie relative sono definite in sede di piano socio-sanitario regionale.
Le residenze assistenziali sono destinate ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non possono, o che non desiderano, vivere autonomamente o presso i loro familiari, o essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.
I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.
Le strutture di cui al 2° comma del presente articolo possono anche richiedere la presenza permanente di personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
Le residenze protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-assistenziale continuativa.
Presso tali presidi deve essere assicurato personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, per le diverse esigenze degli ospiti.
All'interno di tali presidi deve essere garantita la necessaria assistenza sanitaria, di norma a cura dei servizi sanitari dell'Unità Socio Sanitaria Locale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento della Autorità giudiziaria.
Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con Enti e Organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.
In carenza assoluta sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma precedente, o di loro inidoneità, l'Unità Socio Sanitaria Locale potrà attivare convenzioni anche con presidi privati registrati o autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.
Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.
I presidi residenziali socio-assistenziali possono essere utilizzati, anche a fini sanitari, soprattutto per la deospedalizzazione protetta, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, nonchè per la tutela della salute mentale, per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
In tal caso la gestione è a carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale.
(Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali)
Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.
L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal piano socio-sanitario regionale ed è subordinata altresì all'osservanza delle normative vigenti.
A tal fine le domande vanno indirizzate alla Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi dell'art. 25, 1° comma, lettera e) della presente legge che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.
La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza.
In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, la Unità Socio Sanitaria Locale procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità Socio Sanitaria Locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento.
(Registrazione dei presidi socio-assistenziali già funzionanti)
La registrazione costituisce titolo autorizzativo per i servizi socio-assistenziali già funzionanti, chè non siano già in possesso e nell'obbligo di specifica autorizzazione.
A tal fine gli Enti gestori, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad avanzare domanda di registrazione alle Unità Socio Sanitarie Locali sul cui territorio ha sede il presidio, dichiarando contestualmente la natura giuridica dell'Ente, il tipo e le caratteristiche dell'assistenza erogata, la capacità ricettiva ed il numero degli ospiti, il numero degli operatori disponibili, la data di costruzione del presidio o quella dell'eventuale ultima ristrutturazione.
Alla domanda deve essere allegato lo Statuto dell'Ente.
L'Unità Socio Sanitaria Locale, entro 90 giorni dalla ricezione delle domande ne verifica la completezza e, in caso positivo, procede alla registrazione e ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario restituisce la domanda, motivando la non avvenuta registrazione.
Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle loro delegate ai sensi dell'art. 25, lett. a) della presente legge, i Comuni, tramite le Unità Socio Sanitarie Locali assicurano, mediante l'attività di vigilanza, il possesso, da parte dei presidi di cui al presente articolo, dei requisiti minimi previsti dal piano socio-sanitario regionale per le strutture assistenziali già funzionanti.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unita Socio Sanitaria Locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento.