Legge regionale n. 17 del 11 agosto 1982  ( Versione vigente )
"Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94 ."
(B.U. 25 agosto 1982, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale 5-12-1977, n. 56 e sue successive modificazioni e integrazioni vengono apportate le seguenti modifiche:
 
All'art. 33, primo comma, le parole: " salvo i casi di esonero previsti dall'art. 36 " sono sostituite dalle parole: " obbligati ai sensi dell'articolo 36, "; la parola: " adottare " è sostituita con la parola: " approvare ".
 
Al quarto comma, la parola: "
adozione
" è sostituita con la parola "
approvazione
".
 
Al settimo comma sono soppresse le parole: "
, ad eccezione dei casi di cui all' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ,e
".
 
All'ottavo comma, dopo la parola: "
concessione
" sono introdotte le parole: "
o dell'autorizzazione
"; dopo la parola: "
programma
" è inserita la parola "
pluriennale
"; dopo le parole: " " sono inserite le parole: "
se dovuti, nei casi previsti dall' art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e
"; la lettera b) è così sostituita: "
ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiori a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purchè non nocive e moleste;
"; alla lettera d), il punto e virgola è sostituito con due punti, e le parole: "
di superficie utile sono comunque consentiti
" sono sostituite dalle parole: "
sono consentiti anche se eccedono tale percentuale
".
 
Dopo l'ottavo, è inserito il seguente nono comma: "
Fino al 31 dicembre 1984 il rilascio della concessione o della autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi previsti dall'art. 91/quinquies della presente legge
".
 
All'art. 35 è aggiunto un ultimo comma: "
il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale
".
 
L'articolo 36 è sostituito dal seguente: "
Art. 36
(Programma di attuazione. Obbligo di formazione. Elenco dei Comuni obbligati. Aggiornamento dell'elenco)
Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La Regione individua, con motivazione specifica, i Comuni con popolazione inferiore o uguale a questa dimensione ricadenti in ambiti che presentino almeno uno dei seguenti caratteri:
a)
territorio caratterizzato da interesse paesaggistico o ambientale ovvero da esigenze o previsioni di tutela ambientale o idrogeologica, particolarmente in presenza di consistenti dinamiche o previsioni insediative;
b)
territorio caratterizzato da elevata ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera o compreso in sub-aree di rilevante interesse turistico per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo turistico;
c)
territorio caratterizzato dalla presenza di struttura industriale consolidata o da significative previsioni di sviluppo degli insediamenti produttivi ovvero compreso in sub-aree per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo industriale.
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, indica i Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione con elenco approvato ed aggiornato dal Consiglio Regionale con deliberazione motivata per ogni singolo Comune.
I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge
".
 
L'articolo 37 è sostituito dal seguente: "
Articolo 37
(Approvazione ed efficacia del programma di attuazione)
Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità Montana, è approvato dall'Assemblea del consorzio o della Comunità, oltrechè dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza. Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione e al Comprensorio unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva. Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purchè originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente. Ove il Comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione. Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 della presente legge semprechè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti. Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal Programma Pluriennale di Attuazione
".
 
Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente articolo: "
Art. 37 bis
(Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici)
Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione e dei bilanci consolidati dei Comprensori, nonchè per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l' art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni. Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari. Il Programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale. Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma. L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo. Il Programma operativo dovrà essere trasmesso al Comprensorio e alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio. Il Programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.
".
 
All'articolo 53 è soppresso il settimo comma.
 
All'articolo 58 al secondo comma sono soppresse le parole "
dei programmi pluriennali di attuazione e
"; all'ultima riga del 2° comma è soppressa la parola "
programmi
".
 
All'articolo 77, alla lettera e) sono soppresse le parole da "
i programmi pluriennali
" fino a "
verifiche;
".
 
L'articolo 83 è sostituito dal seguente: "
Art. 83
(Primo programma pluriennale di attuazione: tempi di formazione e limitazioni in caso di inadempienza. Secondo programma di attuazione per Comuni non dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge)
La durata del primo programma pluriennale di attuazione, per tutti i Comuni, e del secondo programma, per i Comuni di cui al 2° e 3° comma, è di tre anni. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, previa adozione di una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge, solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'articolo 15. Il primo programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere approvato entro e non oltre il termine di cui al successivo 7° comma, decorso il quale continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 85, 1° comma sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale. La variante specifica riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture comprese nel programma di attuazione; i contenuti della variante devono essere conformi alle previsioni del progetto preliminare di Piano Regolatore Generale. Qualora il Comune non trasmetta alla Regione il Piano Regolatore Generale entro un anno dall'approvazione della variante specifica, il programma di attuazione decade e si applicano nuovamente le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Fino all'approvazione delle suddette varianti specifiche da parte della Regione si applicano le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Dopo la scadenza del primo e del secondo Programma Pluriennale di attuazione sono consentiti i soli interventi di cui al primo comma dell'art. 85. I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato posteriormente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione, solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art. 15. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 approvano il primo o il secondo Programma Pluriennale di attuazione con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel Programma Pluriennale di Attuazione. Le suddette varianti, per le parti interessate, dovranno comunque prevedere l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge. Per le parti interessate dalla variante, le previsioni del programma di attuazione non si attuano fino all'approvazione della stessa da parte della Regione. Fino all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione e, alla sua scadenza, fino all'approvazione del secondo, i Comuni possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 457 , i Comuni dotati di Programma di Fabbricazione possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41/bis ed inserirli nel programma di attuazione previo adeguamento, mediante variante specifica da approvarsi da parte della Regione, alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge. La formazione delle varianti specifiche agli strumenti urbanistici generali di cui al 2°, 3° e 4° comma non è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale. La Regione, acquisito il parere del Comitato Comprensoriale, approva le suddette varianti entro 180 giorni dal loro ricevimento. Il Comitato Comprensoriale esprime il proprio parere entro 90 giorni dall'invio degli atti da parte della Regione, che provvederà comunque all'approvazione qualora il Comprensorio non si esprima entro tale termine. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge provvedono, se obbligati, ad approvare il primo programma di attuazione o a modificare quello vigente, se necessario a seguito dell'approvazione del Piano Regolatore Generale. Fino al termine di cui al successivo 7° comma, tali Comuni, qualora non dotati in precedenza di programma pluriennale di attuazione approvato, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Decorso tale termine, fino alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive dello strumento urbanistico vigente. I Comuni approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei Comuni obbligati o dei suoi successivi aggiornamenti. In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti di cui al quarto comma dell'art. 37
".
 
All'articolo 84 il titolo è cosi modificato: "
Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione
".
 
Al primo comma dopo la parola "
attuazione
", sono aggiunte le parole "
e il secondo, se approvato ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 83, sono formati
" e sono soppresse le parole "
è formato
".
 
Alla lettera d) è soppressa la parola "
primo
".
 
All'art. 85, primo comma, sono soppresse le parole successive a "
strumenti urbanistici generali
" fino a "
programma di attuazione stesso
" e sono sostituite dalle seguenti: "
vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
".
 
Alla lettera c4), le parole "
dall'art. 33 della presente legge
" sono soppresse e sostituite con le parole: "
dalle lettere a), c), d), dell'art. 33 della presente legge
".
 
Il secondo comma è sostituito dal seguente: "
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al primo comma possono essere concessi purchè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti
".
 
Il quarto, il sesto e il settimo comma sono soppressi.
 
Dopo l'articolo 91/quater è aggiunto il seguente: "
Art. 91 quinquies
(Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio.
Fino al 31 dicembre 1984, in conformità al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , sono rilasciate, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:
a)
interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b), c), d), della presente legge; gli interventi di cui alla lettera d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;
b)
interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'articolo 2, lettera b), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo 'B' negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale; interventi residenziali di completamento, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera f), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regolatori Generali approvati ai sensi del Titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'articolo 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo 'B', se individuati nella variante, o, qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi degli articoli 19 e 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;
c)
da realizzare su aree comprese nei piani di zona. Fino al 31 dicembre 1984, in conformità con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 , così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori.
".
Art. 2. 
 
I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.
 
Dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 36, qualora Comuni dotati di programma di attuazione approvato risultassero non più obbligati e ritenessero di non mantenerlo, potranno, con delibera di Consiglio, da trasmettere alla Regione non appena esecutiva, dichiararne la decadenza per il residuo periodo di durata.
 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti obbligati a dotarsi di programma di attuazione.
 
I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora non ne siano ancora dotati, approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di inadempienza, applicano le limitazioni di cui all' art. 83 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 .
Art. 3. 
 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli artt. 35 e 37/bis della L.R. 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 agosto 1982
Ezio Enrietti