Legge regionale n. 16 del 23 luglio 1982  ( Versione vigente )
"Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone".
(B.U. 28 luglio 1982, n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITÀ E NORME GENERALI
Art. 1. 
(Settore di intervento)
 
La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
 
Si intendono per tali i servizi regionali adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata.
 
Sono esclusi dagli interventi finanziari i servizi di gran turismo ed i servizi col costo a carico del committente.
 
Ai fini degli interventi sopra indicati, modi, categorie e tipi di trasporto sono quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.
 
I servizi a fune ammessi ai benefici della presente legge sono quelli in esercizio, che già fruivano dei contributi derivanti dalla applicazione della legge statale 2 agosto 1952, n. 1221 .
 
Gli impianti a fune, nuovi, esistenti o rimessi in esercizio, in particolare quelli che già fruivano in passato dei benefici di cui alla legge citata nel precedente comma, potranno essere ammessi ai contributi di cui alla presente legge, qualora la Giunta Regionale, su proposta dell'autorità territoriale competente, sentita la competente Commissione consiliare, ne abbia preventivamente riconosciuta la necessità, in relazione all'interesse sociale, a particolari condizioni urbanistiche ed ambientali, all'insufficiente disponibilità di altri mezzi pubblici e alle difficoltà di rispondere in altro modo alle esigenze del trasporto pubblico. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sul lago Maggiore, fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alle Regioni, previo risanamento in applicazione dell' art. 18, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
La gestione degli interventi finanziari è di norma delegata all'autorità territoriale di cui all' art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 , nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; per l'area metropolitana torinese dovranno essere previste in apposito provvedimento legislativo, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, d'intesa con le competenti Autorità di Gestione ed Enti ivi operanti, particolari forme di coordinamento e/o di integrazione ove necessario.
Art. 2. 
(Finalità degli interventi)
 
Le Autorità di cui all'art. 1 amministrano i contributi secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di:
 
- organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del Piano regionale e dei Piani comprensoriali dei Trasporti;
 
- assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali;
 
- consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonchè la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica.
Art. 3. 
(Tipi di intervento)
 
È disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi:
a) 
al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi;
b) 
alle spese di esercizio di servizi di linea;
c) 
al subentro di Enti e di Aziende nei servizi di trasporto.
Art. 4. 
(Informazione e documentazione per la gestione degli interventi)
 
Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli Enti e le Aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire alla Regione e all'Autorità di cui all'art. 1 il programma di esercizio, corredato dal conto economico preventivo, dell'attività di competenza regionale, redatto in coerenza con le indicazioni programmatiche della stessa Autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.
 
Alla Regione e alla Autorità di cui sopra deve essere presentato entro il 30 maggio di ogni anno il conto economico consuntivo dell'attività di competenza regionale ed entro il 30 settembre il conto economico preventivo, entrambi redatti tenendo conto dello schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale ai sensi dell' art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
 
Entro il 30 maggio dovrà altresì essere presentato il bilancio consuntivo annuale dell'intero complesso aziendale, redatto ai sensi dell'art. 2423 e segg. del C.C.
 
La Giunta Regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi.
 
La Giunta Regionale e le Autorità territoriali delegate hanno la facoltà di procedere alla verifica dei documenti contabili presentati dalle aziende e dagli enti.
 
In nessun caso, l'erogazione del contributo alla singola Azienda o Ente di trasporto puìò superare il deficit denunciato nelle dette attività.
 
Le Aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute a fornire, quale documentazione informativa, il rendiconto separato delle dette attività.
Art. 5. 
(Esclusioni)
 
Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli Enti e le Aziende che:
 
- non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con l'Autorità territoriali di cui all'art. 1, i contratti di lavoro e le leggi sociali;
 
- applicano tariffe diverse da quelle stabilite per i servizi regionali; l'adeguamento tariffario per le Aziende pubbliche dovrà avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle nuove tariffe; variano il programma e le modalità di esercizio, nonchè gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una linea senza la preventiva autorizzazione;
 
- non assicurano la regolarità e la normale efficienza dei servizi.
 
Sono inoltre esclusi dai contratti gli Enti e le Aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria.
Art. 6. 
(Accertamento ed erogazione dei contributi)
 
La ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale e destinati agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, fra le Autorità di cui all'art. 1, è determinata annualmente dalla Giunta Regionale compatibilmente con le risorse disponibili, tenuto conto del conto economico preventivo, redatto a valori standards, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali delle autorità territoriali, rispondenti ai requisiti dei costi standards, finalizzati all'attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti e approvati dalle stesse Autorità e dalla Giunta Regionale.
 
La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento e alle spese correnti di esercizio.
 
Per gli oneri relativi al subentro, la Regione provvede con propri stanziamenti.
 
Il trasferimento alle Autorità di Gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro di Aziende, viene deliberato dalla Giunta Regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alla effettiva realizzazione dei programmi.
 
Gli Enti e le Aziende devono presentare alle Autorità di cui all'art. 1 competente oltre ai documenti finanziari preventivi e consuntivi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge, relativi ai servizi attribuiti alle singole Autorità, anche quelli relativi all'intera attività aziendale di trasporti pubblici di linea.
 
Il trasferimento alle Autorità di cui all'art. 1 delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.
 
Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente:
a) 
il costo economico standardizzato del servizio, sulla base di una delibera quadro del Consiglio Regionale, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per aree geografiche, categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, del la qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; il costo economico standardizzato viene determinato sentite la Federtrasporti, l'ANAC, la FENIT, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
b) 
i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione, con il concorso degli Enti locali interessati, o di quelli eventualmente desumibili dal sistema informativo regionale;
c) 
l'ammontare dei contributi, entro i limiti del fondo regionale da erogare alle imprese od esercizi di trasporto, sulla base dei parametri di cui al precedente comma a) per coprire la differenza fra costi e ricavi come sopra stabiliti.
 
L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli Enti e delle Aziende i cui servizi interessano più Autorità di cui all'art. 1 sono concordati tra le stesse Autorità od, in mancanza, sono determinati dalla Giunta Regionale.
 
Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli Enti e alle Aziende beneficiari, le Autorità di cui all'art. 1 definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la quota parte dell'onere contributivo di loro competenza anche per quanto concerne i nuovi oneri gestionali conseguenti alla ristrutturazione dei servizi decisa dall'Autorità predetta.
 
Le Autorità di cui sopra erogano i contributi agli Enti ed alle Aziende in rate trimestrali anticipate a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.
 
L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun Ente od Azienda interessati entro il mese di luglio dell'anno successivo. Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo.
Art. 6 bis.[1] 
 
A sostegno di servizi sociali di concessione regionale imposti dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1983 o che verranno inseriti nella programmazione regionale, può essere accordato nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, su proposta della Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente, un contributo integrativo a favore degli Enti o Aziende concessionarie. Tale contributo è definito a parziale ripiano dei minori introiti tariffari effettivi del concessionario fino alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministero dei Trasporti ai sensi dell' art. 6, comma 1° della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
 
Il contributo regionale massimo ammissibile è stabilito rispetto alla percorrenza aziendale.
 
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, il concessionario interessato dovrà trasmettere il relativo rendiconto dei ricavi effettivi entro il 30 maggio di ogni anno.
 
Il contributo integrativo previsto nel 1° comma è anche erogabile in via straordinaria da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, per fronteggiare impreviste ed eccezionali situazioni di crisi aziendale ed occupazionale, dovuta a riduzioni notevoli di ricavi effettivi dal traffico non dipendenti dal concessionario, ad esclusione delle linee con oneri a carico del committente, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti riconosciuti socialmente utili e non sopprimibili.
Art. 7. 
(Sistema tariffario)
 
La Giunta Regionale è autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di cui al primo comma dell'art. 6 tenendo conto che i ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
Le tariffe nonchè i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi dalla Giunta Regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.
Titolo II. 
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
Art. 8. 
(Misura del contributo)
 
Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabili, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi la Regione concede alle autorità di cui all'art. 1 nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo nella misura massima del 75% della spesa ammissibile, Iva compresa, per gli investimenti effettuati da Enti e da Aziende, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 14.
 
Quando è fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo è commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi quali praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dovrà essere garantito dalla Regione con propri mezzi finanziari.
 
Il contributo è destinato:
 
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus, di tipo unificato ai sensi dell' art. 17 del D.L. 13-8-1975, n. 377 , convertito, con modificazioni nella legge 16-10-1975, n. 493 , e di altri mezzi di trasporto di persone terrestri e lacuali;
 
2) alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento di infrastrutture di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, nel limite del 25% dell'ammontare annuo del fondo per investimenti, compresi gli interventi autorizzati nel 1981.
 
Gli immobili di cui al 3° comma, punto due del presente articolo sono ammessi a beneficiare di contributo regionale in conto investimenti sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 25 anni.
[2]
 
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione di 1° grado presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari con spesa a carico del beneficiario: la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare eventuali forme di vincolo parziale rispetto all'entità del contributo previsto.
[3]
 
Le aziende ed Enti pubblici, con esclusione delle aziende pubbliche costituite in società di capitale, provvedono alla dichiarazione di vincolo di destinazione venticinquennale con deliberazione del Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di contributo regionale.
[4]
 
La durata del vincolo di destinazione è ridotta a 10 anni per gli immobili sui quali sono compiuti interventi di ammodernamento, con contributo regionale superiore ad una soglia minima stabilita annualmente dalla Giunta in sede di deliberazione dei piani di intervento regionale.
[5]
 
In via eccezionale, qualora le Aziende e Enti di trasporto previa autorizzazione regionale e delle Autorità competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammessa la revoca dei suddetti vincoli di destinazione salvo restituzione alla Regione delle quote di contributo non ammortizzate, ferma restando l'indicizzazione delle stesse rispetto alle modalità di cui all'art. 4, comma 4° della deliberazione C.R. del 16 febbraio 1984, n. 658-2041.
[6]
 
Gli investimenti ammessi a contributo in conto capitale sono contabilizzati conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3° e 4° della deliberazione del C.R. del 16 febbraio 1984, n. 658-2041: diversamente i finanziamenti regionali relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali ( autostazioni, pensiline di sosta e similari ) sono concessi a fondo perduto trattandosi di infrastrutture di pubblico interesse.
[7]
Art. 9. 
(Amministrazione e disciplina del contributo)
 
I contributi in conto capitale devono essere riportati nei bilanci aziendali di cui al precedente art. 4.
 
Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dall'alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 8 devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti.
 
È fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni gli autobus oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione. In caso di alienazione l'Ente o l'Azienda deve provvedere al rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.
 
L'obbligo di non alienare gli autobus oggetto di investimento entro i dieci anni e l'obbligo del rimborso, valgono anche in attuazione di leggi regionali abrogate.
 
Per i restanti beni oggetto di investimento che hanno beneficiato di contributo regionale, è fatto obbligo di non alienare gli stessi per i periodi così come determinati dalla normativa fiscale relativa all'ammortamento ordinario.
 
In via eccezionale, qualora le Aziende di trasporto, previa autorizzazione regionale e delle autorità competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammesso il trasferimento del materiale rotabile all'Azienda subentrante concessionaria dei servizi di competenza regionale, che per le quote residue di ammortamento conserva l'obbligazione verso l'Amministrazione Regionale di cui al precedente 2° comma.
 
Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare la indicazione, che evidenzi l'intervento della Regione. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti.
 
Qualora le Aziende destinatarie dei contributi di cui al V comma, cessino l'attività di trasporto pubblico collettivo di persone, sono obbligate alla restituzione dei contributi concessi, in proporzione alle quote non maturate del periodo dell'ammortamento.
 
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da ulteriori contributi di investimento relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.
Titolo III. 
CONTRIBUTO PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO
Art. 10. 
(Ambito di applicazione)
 
Agli Enti ed alle Aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persona è accordato un contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 6.
 
L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.
 
Viene considerata, altresì, la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro i primi venti giorni del mese successivo a quello della loro effettuazione.
 
La denuncia delle corse bis deve essere firmata dal responsabile aziendale di esercizio.
 
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.
 
Gli Enti locali o le autorità territoriali competenti provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.
 
La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall' articolo 9 bis dei D.L. 17-1-1977, n. 2 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17-3-1977, n. 62 , deve essere effettuata mediante resoconti semestrali.
Art. 11. 
(Aggiornamento del Fondo di anzianità del personale)
 
A copertura dell'onere derivante alle aziende dal rinnovo dei contratti di lavoro e relativi al fondo indennità di anzianità del personale, viene erogato alle aziende esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale, un contributo tale da consentire alle stesse l'aggiornamento graduale del fondo di cui sopra.
 
Tale contributo, che si riferisce all'anzianità maturata dal personale a tutto il 31-12-1979, è pari:
a) 
per gli agenti assunti prima del 1° luglio 1974, alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal C.C.N. L. 12-3-1980 e quello previsto dal contratto ANAC 10-12-1970;
b) 
per gli agenti assunti dal 1° luglio 1974, alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal C.C.N. L. 12-3-1980 e quello previsto dalla normativa regionale di cui al verbale di intesa 6 ottobre 1975 (Protocollo d'Intesa).
 
Per le Aziende pubbliche il contributo sarà riferito al solo personale acquisito a partire dal 1° gennaio 1977, a seguito del subentro dell'Azienda pubblica nei servizi già esercitati da aziende private con esclusione di quelle aziende che hanno usufruito del contributo previsto dalla L.R. n. 14 del 20-3-1975 .
Titolo IV. 
CONTRIBUTI PER IL SUBENTRO DI ENTI O DI AZIENDE NEI SERVIZI DI TRASPORTO
Art. 12. 
(Ambito di applicazione)
 
Agli Enti ed alle Aziende che subentrano in tutto o in parte ed altre Aziende ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unità territoriali è concesso per una sola volta un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entità aziendali ritenuto ammissibile dalla Regione.
 
Il contributo per il subentro può essere erogato anche in assenza delle condizioni previste nel comma precedente per situazioni straordinarie riconosciute dalla Giunta Regionale, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti socialmente utili e non sopprimibili e per fronteggiare imprevisti ed eccezionali crisi occupazionali, dovuti a riduzione di ricavi per ridimensionamento di servizi e di traffico non dipendenti dal concessionario.
[8]
 
L'Azienda subentrante è tenuta a fornire alla Giunta Regionale idonee garanzie atte ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.
[9]
 
La Giunta Regionale può erogare alla Azienda subentrante, per il periodo transitorio massimo di 1 anno dal subentro il contributo di esercizio nella misura risultante dal costo effettivo revisionato, con riferimento agli utilizzi effettivi accertati del materiale rotabile e del personale viaggiante.
[10]
 
Entro il periodo transitorio la Giunta Regionale opera interventi di ristrutturazione o mediante aumento dei servizi o con riduzione del materiale rotabile e del personale.
[11]
 
Gli immobili oggetto del contributo per il subentro sono vincolati alla specifica destinazione con le modalità del successivo art. 3. Per quanto riguarda il materiale rotabile, le attrezzature d'officina e le tecnologie di controllo, la Giunta Regionale ha facoltà di imporre l'iscrizione ipotecaria di 1° grado per la durata da 5 a 10 anni, con spesa a carico del beneficiario.
[12]
 
Il contributo non terrà conto di eventuale indennizzo a titolo di avviamento commerciale o di organizzazione aziendale.
 
Al prezzo di cessione, di cui al comma precedente, deve essere dedotta la quota di investimenti sovvenzionata non ammortizzata.
 
L'ammissione a contributo è subordinata, oltre che alla disponibilità della spesa prevista nel bilancio regionale, al preventivo parere dell'Autorità di cui all'art. 1 ed è vincolata all'impegno preventivo degli Enti o delle Aziende subentranti a garantire l'effettuazione dei programmi di esercizio già autorizzati o di quelli prescritti dalla autorità territoriale competente.
 
Nel caso di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, fusione di aziende, cessione di linee fra Aziende, debitamente autorizzate dalla Giunta Regionale in applicazione delle linee programmatiche del Piano Regionale dei Trasporti, l'Azienda cedente può procedere al trasferimento o alla alienazione di tutto o di parte del materiale rotabile che risultasse eccedente alle proprie necessità.
 
L'obbligo della restituzione o dell'ammortamento della quota residua di contributo già erogato al momento dell'acquisto dalla Regione e non ancora ammortizzato, viene trasferito all'Azienda concessionaria che acquisti detto materiale rotabile.
 
Nel caso di trasferimento di personale da un'Azienda ad un'altra conseguente ai provvedimenti di cui sopra, l'Azienda cedente dovrà trasferire all'Azienda cessionaria l'intero fondo di anzianità maturato e costituito ai sensi di legge o contratto nazionale.
Art. 13. 
(Misura del contributo)
 
Il contributo è stabilito nella misura del 65% degli investimenti previsto all'articolo 12 elevata all'85% per la quota di partecipazione pubblica assunta dai Comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti.
Titolo V. 
PIPPO
Art. 14. 
(Competenze della Giunta Regionale)
 
La Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio:
 
- i criteri cui dovrà attenersi l'Autorità di cui all'art. 1 nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo;
 
- le modalità di erogazione;
 
- le modalità di contabilizzazione nei bilanci aziendali;
 
- i costi standardizzati;
 
- le tariffe.
 
La Giunta Regionale può deliberare piani di investimenti pluriennali relativamente al titolo secondo della presente legge nei limiti del periodo di decorrenza del bilancio regionale pluriennale approvato.
[13]
 
Tale periodo può essere dilatato in relazione all'eventuale più ampio arco temporale di previsione della dotazione del fondo per gli investimenti di cui all' art. 11 della legge 24 aprile 1981, n. 151.
[14]
Art. 15. 
(Servizi di concessione comunale)
 
I servizi pubblici di linea concessi o gestiti dai Comuni il cui onere non è stato previsto nei bilanci di previsione per l'esercizio 1981, potranno essere ammessi a contributo a condizione che gli stessi siano compresi nei programmi unitari ed integrati di esercizio in attuazione della legge regionale 22-8-1977, n. 44 .
 
In assenza dei programmi unitari ed integrati di esercizio vale il provvedimento di autorizzazione della Giunta Regionale.
Titolo VI. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16. 
(Regime transitorio della delega)
 
Fino a quando non sarà provveduto alla formazione ed approvazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio in relazione agli obiettivi da conseguire con i piani comprensoriali dei trasporti, in base a quanto disposto dalla legge regionale 22-8-1977, n. 44 , i contributi di cui alla presente legge saranno direttamente erogati dalla Regione agli Enti ed alle Aziende di trasporto.
Art. 17. 
(Saldo 1981)
 
Per la liquidazione a saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 1981, si provvede in base ai criteri contenuti nella presente legge, nei limiti dei servizi attualmente di concessione regionale.
Art. 18. 
(Abrogazione di leggi regionali)
 
La presente legge abroga la legge regionale 2-1-1980, n. 1 e la legge regionale 22 aprile 1980, n. 26 , salvo la definizione degli impegni già assunti prima della entrata in vigore della presente legge.
Titolo VII. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 19. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le spese previste a titolo di Fondo per gli investimenti e a titolo di Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui rispettivamente agli artt. 1l e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
 
È inoltre autorizzata per l'anno 1982 la spesa, integrativa rispetto al Fondo per gli investimenti di cui all' art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , a carico della Regione per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale, pari a L. 6.000.000.000 di cui al capitolo n. 5616 del bilancio di previsione 1982 .
 
È inoltre autorizzata la spesa, a carico della Regione per l'anno 1982, relativa al subentro di Enti o di Aziende nei servizi di trasporto, pari a L. 350.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale iscritto al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.
 
È altresì autorizzata la spesa a carico della Regione, per l'anno 1982, a titolo di conguaglio del fondo di anzianità del personale, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, al 31 dicembre 1979, preventivata per la quota 1982 in Lire 1.000.000.000, nonchè a titolo di saldo competenze, pari a lire 5.000.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma, pari a complessivi 6.000 milioni si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.
 
La denominazione del capitolo n. 5615 è così modificata:
 
- Fondo per gli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico produttiva dei servizi ( articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ); con lo stanziamento derivante dall'assegnazione disposta a favore della Regione Piemonte.
 
La denominazione del capitolo n. 5856 è così modificata:
 
- Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico di persone ( articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ); con lo stanziamento derivante dall'assegnazione disposta a favore della Regione Piemonte.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione a fianco indicata:
 
- capitolo 5921 - ''Contributi in conto capitale per il subentro di Enti e di Aziende nei servizi di trasporto ''; con la dotazione di 350 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- capitolo 5922 - ''Contributi per il conguaglio del fondo di anzianità del personale per il riconoscimento dell'anzianità pregressa al 31 dicembre 1979 ''; con la dotazione di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- capitolo 5923 - ''Contributi in conto esercizio a titolo di saldo competenze 1981 agli Enti ed Aziende di trasporto ''; con la dotazione di 5.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Per i successivi anni gli stanziamenti verranno stabiliti con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
I contributi previsti dalla presente legge, dal momento in cui è divenuto esecutivo il provvedimento della Giunta Regionale che li riconosce e ne determina il loro ammontare, possono essere, a richiesta degli Enti e delle Aziende di trasporto interessate e previa autorizzazione dell'Assessorato, ceduti o delegati all'incasso o costituiti in pegno a favore di terzi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale in materia di atti dispositivi di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 20. 
(Dichiarazione di urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 luglio 1982
Ezio Enrietti.

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] L'articolo 6 bis è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[2] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[3] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[4] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[5] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[6] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[7] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[8] Questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[9] Questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[10] Questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[11] Questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[12] Questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[13] Questo comma dell'articolo 14 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.

[14] Questo comma dell'articolo 14 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1985.