Art. 1.
(Settore di intervento)
La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone ai sensi della
legge 10 aprile 1981, n. 151
.
Si intendono per tali i servizi regionali adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata.
Sono esclusi dagli interventi finanziari i servizi di gran turismo ed i servizi col costo a carico del committente.
Ai fini degli interventi sopra indicati, modi, categorie e tipi di trasporto sono quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.
I servizi a fune ammessi ai benefici della presente legge sono quelli in esercizio, che già fruivano dei contributi derivanti dalla applicazione della
legge statale 2 agosto 1952, n. 1221
.
Gli impianti a fune, nuovi, esistenti o rimessi in esercizio, in particolare quelli che già fruivano in passato dei benefici di cui alla legge citata nel precedente comma, potranno essere ammessi ai contributi di cui alla presente legge, qualora la Giunta Regionale, su proposta dell'autorità territoriale competente, sentita la competente Commissione consiliare, ne abbia preventivamente riconosciuta la necessità, in relazione all'interesse sociale, a particolari condizioni urbanistiche ed ambientali, all'insufficiente disponibilità di altri mezzi pubblici e alle difficoltà di rispondere in altro modo alle esigenze del trasporto pubblico. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sul lago Maggiore, fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alle Regioni, previo risanamento in applicazione dell'
art. 18, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
.
La gestione degli interventi finanziari è di norma delegata all'autorità territoriale di cui all'
art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44
, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; per l'area metropolitana torinese dovranno essere previste in apposito provvedimento legislativo, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, d'intesa con le competenti Autorità di Gestione ed Enti ivi operanti, particolari forme di coordinamento e/o di integrazione ove necessario.
Art. 4.
(Informazione e documentazione per la gestione degli interventi)
Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli Enti e le Aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire alla Regione e all'Autorità di cui all'art. 1 il programma di esercizio, corredato dal conto economico preventivo, dell'attività di competenza regionale, redatto in coerenza con le indicazioni programmatiche della stessa Autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.
Alla Regione e alla Autorità di cui sopra deve essere presentato entro il 30 maggio di ogni anno il conto economico consuntivo dell'attività di competenza regionale ed entro il 30 settembre il conto economico preventivo, entrambi redatti tenendo conto dello schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'
art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151
.
Entro il 30 maggio dovrà altresì essere presentato il bilancio consuntivo annuale dell'intero complesso aziendale, redatto ai sensi dell'art. 2423 e segg. del
C.C.
La Giunta Regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi.
La Giunta Regionale e le Autorità territoriali delegate hanno la facoltà di procedere alla verifica dei documenti contabili presentati dalle aziende e dagli enti.
In nessun caso, l'erogazione del contributo alla singola Azienda o Ente di trasporto puìò superare il deficit denunciato nelle dette attività.
Le Aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute a fornire, quale documentazione informativa, il rendiconto separato delle dette attività.
Art. 6.
(Accertamento ed erogazione dei contributi)
La ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale e destinati agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, fra le Autorità di cui all'art. 1, è determinata annualmente dalla Giunta Regionale compatibilmente con le risorse disponibili, tenuto conto del conto economico preventivo, redatto a valori standards, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali delle autorità territoriali, rispondenti ai requisiti dei costi standards, finalizzati all'attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti e approvati dalle stesse Autorità e dalla Giunta Regionale.
La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento e alle spese correnti di esercizio.
Per gli oneri relativi al subentro, la Regione provvede con propri stanziamenti.
Il trasferimento alle Autorità di Gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro di Aziende, viene deliberato dalla Giunta Regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alla effettiva realizzazione dei programmi.
Gli Enti e le Aziende devono presentare alle Autorità di cui all'art. 1 competente oltre ai documenti finanziari preventivi e consuntivi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge, relativi ai servizi attribuiti alle singole Autorità, anche quelli relativi all'intera attività aziendale di trasporti pubblici di linea.
Il trasferimento alle Autorità di cui all'art. 1 delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.
Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente:
a)
il costo economico standardizzato del servizio, sulla base di una delibera quadro del Consiglio Regionale, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per aree geografiche, categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, del la qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; il costo economico standardizzato viene determinato sentite la Federtrasporti, l'ANAC, la FENIT, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
b)
i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione, con il concorso degli Enti locali interessati, o di quelli eventualmente desumibili dal sistema informativo regionale;
c)
l'ammontare dei contributi, entro i limiti del fondo regionale da erogare alle imprese od esercizi di trasporto, sulla base dei parametri di cui al precedente comma a) per coprire la differenza fra costi e ricavi come sopra stabiliti.
L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli Enti e delle Aziende i cui servizi interessano più Autorità di cui all'art. 1 sono concordati tra le stesse Autorità od, in mancanza, sono determinati dalla Giunta Regionale.
Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli Enti e alle Aziende beneficiari, le Autorità di cui all'art. 1 definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la quota parte dell'onere contributivo di loro competenza anche per quanto concerne i nuovi oneri gestionali conseguenti alla ristrutturazione dei servizi decisa dall'Autorità predetta.
Le Autorità di cui sopra erogano i contributi agli Enti ed alle Aziende in rate trimestrali anticipate a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.
L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun Ente od Azienda interessati entro il mese di luglio dell'anno successivo. Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo.
A sostegno di servizi sociali di concessione regionale imposti dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1983 o che verranno inseriti nella programmazione regionale, può essere accordato nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, su proposta della Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente, un contributo integrativo a favore degli Enti o Aziende concessionarie. Tale contributo è definito a parziale ripiano dei minori introiti tariffari effettivi del concessionario fino alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministero dei Trasporti ai sensi dell' art. 6, comma 1° della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
Il contributo regionale massimo ammissibile è stabilito rispetto alla percorrenza aziendale.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, il concessionario interessato dovrà trasmettere il relativo rendiconto dei ricavi effettivi entro il 30 maggio di ogni anno.
Il contributo integrativo previsto nel 1° comma è anche erogabile in via straordinaria da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, per fronteggiare impreviste ed eccezionali situazioni di crisi aziendale ed occupazionale, dovuta a riduzioni notevoli di ricavi effettivi dal traffico non dipendenti dal concessionario, ad esclusione delle linee con oneri a carico del committente, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti riconosciuti socialmente utili e non sopprimibili.