Legge regionale n. 9 del 30 marzo 1982  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 11-8-1973, n. 17 concernente: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane '."
(B.U. 07 aprile 1982, n. 14)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' art. 7 della L.R. 11-8-1973, n. 17 sono aggiunti i seguenti commi: "
Dopo 90 giorni dall'elezione dei Consigli comunali facenti parte della Comunità Montana, il nuovo Consiglio della Comunità Montana è comunque validamente insediato con l'avvenuta designazione dei 2/3 dei suoi componenti da parte degli aventi diritto.
In questo caso per la rappresentanza degli Enti che non hanno proceduto alla designazione dei loro rappresentanti si applica l'ultimo comma del precedente art. 3.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 marzo 1982
Ezio Enrietti