"Modifica ed integrazione dell' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 ."
(B.U. 27 gennaio 1982, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'
articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al terzo comma è apportata la seguente aggiunta:"
"
Essa è invece cumulabile, per il Presidente e i Membri della Giunta delle Comunità Montane di cui al penultimo comma dell'articolo 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come Presidente, Vice-Presidente e Assessore della Comunità Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune, e l'indennità spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Associazione dei Comuni
2) Il quarto comma è soppresso.
Art. 2.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del
sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 gennaio 1982
Ezio Enrietti.