"Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 , concernente 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane '."
(B.U. 27 gennaio 1982, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Alla
legge regionale 11-8-1973, n. 17
, sono apportate le seguenti modifiche:
1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente articolo:"
".
La Giunta, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente, è composta:
a) da 3 membri, nel caso in cui la Comunità Montana sia costituita da non più di 8 Comuni;
b) da 5 membri, nel caso in cui la Comunità Montana sia costituita da 9 a 14 Comuni;
c) da 7 membri, nel caso in cui la Comunità Montana sia costituita da oltre 14 Comuni
2) È introdotto all'articolo 6 il seguente II comma: "
"
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed inoltre può essere titolare di deleghe amministrative
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 gennaio 1982
Ezio Enrietti