Legge regionale n. 1 del 15 gennaio 1982  ( Versione vigente )
"Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 , concernente 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane '."
(B.U. 27 gennaio 1982, n. 4)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale 11-8-1973, n. 17 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente articolo:"
La Giunta, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente, è composta:
a) da 3 membri, nel caso in cui la Comunità Montana sia costituita da non più di 8 Comuni;
b) da 5 membri, nel caso in cui la Comunità Montana sia costituita da 9 a 14 Comuni;
c) da 7 membri, nel caso in cui la Comunità Montana sia costituita da oltre 14 Comuni
".
 
2) È introdotto all'articolo 6 il seguente II comma: "
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed inoltre può essere titolare di deleghe amministrative
"
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 gennaio 1982
Ezio Enrietti