Legge regionale n. 57 del 30 dicembre 1981  ( Versione vigente )
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri e degli Assessori regionali [1]
(B.U. 06 gennaio 1982, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)
1. 
La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato.
2. 
Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del Consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati:
a) 
le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla Regione;
b) 
le attività svolte per legge ovvero per le quali i Consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente;
c) 
le attività connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
d) 
gli eventi, incontri o riunioni ai quali il Consigliere o l'Assessore è stato formalmente invitato nella sua qualità;
e) 
gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere a), b), c), d).
3. 
L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 è totalmente a carico del bilancio regionale.
4. 
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Regione istituisce altresì, a favore dei Consiglieri regionali e degli Assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato.
5. 
L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 è a carico del Consigliere e Assessore che aderisce.
Art. 2.[3] 
(Disposizioni attuative)
1. 
L'Ufficio di Presidenza verifica che la richiesta d'indennizzo assicurativo dei Consiglieri regionali rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e definisce con propria deliberazione norme di attuazione dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.
2. 
Gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità e alla decurtazione dell'onere dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 4, sul trattamento economico del Consigliere regionale e dell'Assessore regionale, previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali).
Art. 3.[4] 
(...)
Art. 4.[5] 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
Art. 5. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 1981
Ezio Enrietti .

Note:

[1]

Il titolo della legge (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è stato sostituito dal tiolo "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri e degli Assessori regionali" ad opera del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 10 del 2024.

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2020.

[3] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 10 del 2024.

[4] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 2020.

[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2020.