Legge regionale n. 57 del 30 dicembre 1981  ( Versione vigente )
"Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali."
(B.U. 06 gennaio 1982, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)
1. 
La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato.
2. 
Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del Consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati:
a) 
le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla Regione;
b) 
le attività svolte per legge ovvero per le quali i Consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente;
c) 
le attività connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
d) 
gli eventi, incontri o riunioni ai quali il Consigliere o l'Assessore è stato formalmente invitato nella sua qualità;
e) 
gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere a), b), c), d).
3. 
L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 è totalmente a carico del bilancio regionale.
4. 
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Regione istituisce altresì, a favore dei Consiglieri regionali e degli Assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato.
5. 
L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 è a carico del Consigliere e Assessore che aderisce.
Art. 2.[2] 
(Disposizioni attuative)
1. 
L'ufficio di presidenza verifica che la richiesta di indennizzo assicurativo rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e definisce, con propria deliberazione, le norme di attuazione dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.
2. 
Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del Consigliere e dell'Assessore di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali).
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
Art. 5. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 1981
Ezio Enrietti .

Note: