Legge regionale n. 47 del 11 novembre 1981  ( Versione vigente )
"Modifica all' articolo 25 della legge regionale 19-12-1978, n. 78 , per lo sviluppo delle strutture culturali locali".
(B.U. 18 novembre 1981, n. 46)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 25 della legge regionale n. 78 del 19-12-1978 , è integrato dal seguente ultimo comma: "
Le disposizioni di cui al comma precedente si estendono, a titolo di ulteriore contributo della Regione, agli Enti locali, Comunità Montane, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni che lo richiedano per promuovere le iniziative culturali e sviluppare le strutture del settore delle Biblioteche e Musei, per le spese sostenute da tali Enti per l'immissione in ruolo del personale a tempo indeterminato della graduatoria unica regionale, di cui alla legge regionale 12-5-1980, n. 38 , in possesso degli specifici profili professionali del settore biblioteche, musei e attività culturali (per i livelli VI - V - IV - II) individuato in base ai criteri della legge regionale 12-5-1980, n. 38 , sopracitata e successive integrazioni
".
Art. 2. 
 
Alla spesa di cui al precedente articolo, valutata per l'anno finanziario 1981 in L. 260.000.000, si fa fronte con la somma stanziata al capitolo n. 11795 del bilancio dello stesso anno, la cui denominazione viene modificata in: "Contributi agli Enti locali, Comunità Montane, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni per attività di promozione culturale, nonchè per la gestione e la manutenzione di biblioteche e musei non statali ".
 
Le spese per gli anni finanziari 1982 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 novembre 1981
Ezio Enrietti.