Legge regionale n. 28 del 12 agosto 1981  ( Versione vigente )
"Proroga e modifiche della legge regionale 31-8-1979, n. 56 'Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettivà '".
(B.U. 19 agosto 1981, n. 33)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La legge regionale 31-8-1979, n. 56 ''Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva '' è prorogata e modificata come segue.
 
L'ultimo comma dell'art. 2 è così sostituito: "
Sono esclusi dalle provvidenze di cui ai commi precedenti le opere che hanno ottenuto l'abitabilità o l'agibilità anteriormente al 17-4-1977 e gli acquisti anteriori alla medesima data
".
 
All'art. 3, alla cifra "
30.000.000
" è sostituita la cifra "
40.000.000
".
 
Dopo l'art. 3 è inserito il seguente articolo 3 bis: "
(Intervento straordinario per il mancato innevamento)
Per la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di trasporto a fune utilizzati per la pratica dello sci nonchè per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci sono concesse limitatamente all'anno 1981 alle imprese concessionarie danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1980-81 le seguenti provvidenze in alternativa:
a)
contributo costante in relazione a mutui di cui all'art. 3 lett. a);
b)
contributo una tantum in conto capitale fino al 20% dell'importo dei ratei o canoni scaduti o in scadenza nel 1981 relativi a mutui contratti con Istituti di Credito o ad operazioni di locazione finanziaria intraprese con società di leasing.
Le provvidenze di cui al comma precedente sono concesse in deroga ai criteri indicati dall'art. 5 con priorità alle piccole e medie imprese secondo il seguente ordine di precedenza:
a)
per interventi di ristrutturazione degli impianti da realizzarsi obbligatoriamente nel 1981;
b)
per la realizzazione di impianto o acquisto di mezzi che vengano ad integrare in modo determinante la funzionalità della struttura esistente.
L'ordine di precedenza di cui alle lett. a) e b) del presente comma si osserva altresì per le altre imprese
".
 
L'art. 4 è così sostituito: "
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione-Assessorato al Turismo - corredate del progetto dell'opera, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa, nei seguenti termini:
a)
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1981;
b)
entro il 30 giugno, per l'anno 1982.
Nei termini di cui al precedente comma, una copia della domanda e della documentazione a corredo, dovranno essere presentate al Comune per il parere di conformità dell'opera allo strumento urbanistico generale.
Per le opere da realizzarsi in territorio montano il Comune esprimerà il proprio parere sentita la Comunità montana al fine di accertare la coerenza dell'iniziativa alle indicazioni del piano di sviluppo.
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Comune farà pervenire il parere alla Regione - Assessorato al Turismo -; qualora il parere non pervenga entro tale termine si intenderà negativo
".
Art. 2. 
1. 
Le domande presentate ai sensi della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge.
Art. 3. 
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, così come sotto ripartiti, entro l'ammontare complessivo di L. 3.400 milioni per gli anni 1981/1982 e 1983:
 
- L. 200 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1982 e L. 1.300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi costanti di durata non superiore a 15 anni, in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive ed impianti complementari all'attività turistica nonchè di impianti di trasporto a fune;
 
- L. 20 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi di durata non superiore a 10 anni, in relazione a mutui per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili rurali;
 
- L. 100 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi costanti per un periodo di 3 anni per il miglioramento di strutture degli impianti fissi di alberghi, pensioni e locande;
 
- L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1981, L. 100 milioni nell'esercizio finanziario 1982 e L. 300 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, nonchè per la realizzazione di impianti di trasporto a fune e per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci;
 
- L. 150 milioni nell'esercizio finanziario 1982 e L. 800 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento;
 
- L. 30 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili rurali.
 
L' iscrizione degli stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci annuali sarà autorizzata con le singole leggi di approvazione dei bilanci.
 
Per l'anno 1981 viene istituito il capitolo avente per oggetto ''contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, nonchè, per la realizzazione di impianti di trasporto a fune e per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci '', con lo stanziamento di L. 200 milioni in termini di competenza e di cassa alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.
 
Per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge delle istanze presentate per l'anno 1981 la Giunta Regionale può disporre prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento disponibile globalmente per ogni voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno 1982.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 agosto 1981
Ezio Enrietti