Legge regionale n. 20 del 08 giugno 1981  ( Versione vigente )
"Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 17 giugno 1981, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
 
(...)
[3]
 
(...)
[4]
 
(...)
[5]
4. 
Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari.
[6]
4 bis. 
La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.
[7]
4 ter. 
(...)
[8]
4 quater. 
Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.
[9]
Art. 2.[10] 
(...)
Art. 3.[11] 
1. 
Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato o di collaborazione ai sensi dell'articolo 3 ter. Tali contratti hanno durata non superiore alla legislatura, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di:
a) 
dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico;
b) 
dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti; c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b).
3. 
Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto.
4. 
Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.
5. 
I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare.
6. 
Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale.
7. 
Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.
Art. 3 bis.[12] 
(Contratti a tempo determinato)
1. 
Il trattamento economico dei personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente dei gruppo misto, in relazione alle prestazioni richieste ed è parametrato sulla base dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL.
2. 
Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato da una indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni compenso accessorio, secondo fasce di importo definite dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 3 ter.[13] 
(Contratti di collaborazione)
1. 
I contratti di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1 sono stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto compatibili. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
Art. 4.[14] 
(...)
Art. 5. 
 
L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.
Art. 6.[15] 
(...)
Art. 7.[16] 
(...)
Art. 8.[17] 
(...)
Art. 9.[18] 
(...)
Art. 10. 
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4 con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.
 
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 11.[19] 
(...)
Art. 12. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 giugno 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1992. L'errata numerazione dei commi 4 (ex 3) e 4 bis è dovuto a mero errore materiale nel testo della l.r. 33/1998.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[4] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[5] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[6] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2014.

[7] Il comma 4 bis dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2012.

[8] Il comma 4 ter dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 16 del 2017.

[9] Il comma 4 quater dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 del 2018. La modifica entra in vigore con l'inizio dellaa XI Legislatura

[10] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[11] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 20 del 2018. La modifica entra in vigore con l'inizio dellaa XI Legislatura

[12] L'articolo 3 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 20 del 2018. La modifica entra in vigore con l'inizio dellaa XI Legislatura

[13] L'articolo 3 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20 del 2018. La modifica entra in vigore con l'inizio dellaa XI Legislatura

[14] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[15] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[16] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[17] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[18] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[19] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.