Legge regionale n. 20 del 08 giugno 1981  ( Versione vigente )
"Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 17 giugno 1981, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
 
(...)
[3]
 
(...)
[4]
 
(...)
[5]
4. 
Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l' articolo 2 della l.r. 65/1994 .
[6]
4 bis. 
L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall' articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).
[7]
4 ter. 
In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.
[8]
Art. 2.[9] 
(...)
Art. 3.[10] 
1. 
Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
[11]
1 bis. 
Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:
[12]
a) 
nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;
b) 
nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2. 
Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
3. 
Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.
[13]
4. 
(...)
[14]
5. 
(...)
[15]
Art. 4.[16] 
(...)
Art. 5. 
 
L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.
Art. 6.[17] 
(...)
Art. 7.[18] 
(...)
Art. 8.[19] 
(...)
Art. 9.[20] 
(...)
Art. 10. 
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4 con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.
 
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 11.[21] 
(...)
Art. 12. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 giugno 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1992. L'errata numerazione dei commi 4 (ex 3) e 4 bis è dovuto a mero errore materiale nel testo della l.r. 33/1998.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[4] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[5] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[6] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[7] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 del 1999.

[8] Il comma 4 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 39 del 2006.

[9] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[10] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 1999.

[11] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2012.

[12] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2012.

[13] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2012.

[14] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[15] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[16] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[17] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[18] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[19] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[20] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[21] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.