Legge regionale n. 16 del 16 maggio 1981  ( Versione vigente )
"Integrazione agli artt. 26, 39 e 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 'Iniziativa Popolare e degli Enti Locali e Referendum abrogativo e consultivo ' modificata con legge approvata dal Consiglio Regionale in adunanza del 1 aprile 1981".
(B.U. 27 maggio 1981, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 26, I comma, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 , e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente I comma: "
Le schede per il Referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge statale 13 marzo 1980, n. 70 .
".
Art. 2. 
 
L' art. 39, II comma della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 , quale risulta dalle modifiche approvate con legge del Consiglio Regionale in data 1° aprile 1981, è integrato dal seguente periodo:"
Tale intesa riguarderà altresì la scelta del colore delle schede da utilizzare per i Referendum regionali.
".
Art. 3. 
 
Al II comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 , sono aggiunti i seguenti III e IV comma: "
Per lo svolgimento dei Referendum regionali, ed in particolare per quanto riguarda la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70 .
Nel caso di svolgimento contemporaneo di Referendum nazionali e regionali, la Regione corrisponde ai componenti degli Uffici elettorali di Sezione, per l'attività prestata in ordine ai Referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dal III comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto ai componenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge predetta.
".
2. 
Il "
III comma
" dell' art. 40 della L.R. 16-1-73, n. 4 , diventa il "
V comma
".
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 maggio 1981
Ezio Enrietti