Legge regionale n. 14 del 27 aprile 1981  ( Versione vigente )
"Integrazioni all' art. 39 della L.R. 16-1-1973, n. 4 'Iniziativa popolare e degli Enti locali e Referendum abrogativo e consultivo '."
(B.U. 06 maggio 1981, n. 18)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 è sostituito dal seguente: "
In caso di indizione nel corso dell'anno di referendum nazionali il Presidente della Giunta Regionale può disporre con proprio decreto che le consultazioni sui referendum di cui al titolo II e III della presente legge siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti le leggi nazionali, fissando la data, o modificando quella eventualmente già fissata; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del Referendum.
La facoltà di cui sopra è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale previa intesa con il Ministro dell'Interno.
Nel caso previsto dal comma precedente, per quanto attiene le operazioni preelettorali, quelle inerenti la votazione, la durata della stessa e lo scrutinio, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni; lo scrutinio segue quelli relativi ai referendum nazionali.
Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352 , contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
"
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 aprile 1981
Ezio Enrietti