Legge regionale n. 57 del 30 dicembre 1981  ( Versione vigente )
"Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali."
(B.U. 06 gennaio 1982, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.
 
L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei Consiglieri che presentino formale impegno di aderire per l'intera durata della polizza; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma.
[1]
 
L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di stipulare a favore dei Consiglieri regionali richiedenti assicurazione sulla vita che garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento del mandato, la corresponsione di un beneficio indennitario a favore degli aventi diritto; alle relative convenzione si applica l'articolo 3, secondo comma.
[2]
Art. 2.[3] 
 
L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente temporanea, ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non coperte dal Servizio sanitario nazionale, copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.
[4]
 
Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea del Consigliere regionale per cause non connesse con il suo servizio. Il relativo onere è a, carico del Consigliere stesso.
 
L'indennità in caso di morte, l'indennità in caso di invalidità permanente e l'indennità giornaliera in caso di invalidità temporanea sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
[5]
 
La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 3. 
 
La convenzione di cui all' ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del Bilancio regionale e del singolo Consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.
 
In ogni caso a carico del Bilancio regionale non potrà essere posto più del 70% del premio cumulativo.
Art. 4. 
 
L'onere derivante dall' applicazione della presente legge fa carico al cap. 10 del Bilancio regionale "Spese per indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".
Art. 5. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 1981
Ezio Enrietti .

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1997.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 35 del 1997.

[3] L'art. 4 della l.r. 14/1994 aumenta le indennità previste dal terzo comma del presente articolo.

[4] Questo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 35 del 1997.

[5] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1999.