Legge regionale n. 57 del 30 dicembre 1981  ( Versione vigente )
"Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali."
(B.U. 06 gennaio 1982, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.
Art. 2.[1] 
 
L'assicurazione per rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del Bilancio regionale.
 
Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea del Consigliere regionale per cause non connesse con il suo servizio. Il relativo onere è a, carico del Consigliere stesso.
 
Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:
[2]
 
- L. 300.000.000 in caso di morte
 
- L. 300.000.000 in caso di invalidità permanente
 
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea
 
La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 3. 
 
La convenzione di cui all' ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del Bilancio regionale e del singolo Consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.
 
In ogni caso a carico del Bilancio regionale non potrà essere posto più del 70% del premio cumulativo.
Art. 4. 
 
L'onere derivante dall' applicazione della presente legge fa carico al cap. 10 del Bilancio regionale "Spese per indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".
Art. 5. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 1981
Ezio Enrietti .

Note:

[1] L'art. 4 della l.r. 14/1994 aumenta le indennità previste dal terzo comma del presente articolo.

[2] Questo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1986.