Legge regionale n. 52 del 23 dicembre 1981  ( Versione vigente )
"Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982, nonchè devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'Area di Intervento Agricoltura e variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio per l'anno 1981.".
(B.U. 30 dicembre 1981, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Interventi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani)
 
Per l'anno 1982 ai fini della concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 24 novembre 1979, n. 64 , è autorizzata la spesa di lire 334.859.855.
Art. 2. 
(Interventi per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio)
 
Per l'anno 1982 ai fini della concessione dei finanziamenti e dei contributi in capitale ad Enti locali per gli investimenti previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 , è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 3. 
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)
 
Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120.000.000 per la concessione di contributi indicati dall' articolo 6, lettera b) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 .
Art. 4. 
(Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, di interesse locale e regionale)
 
Ad integrazione della quota assegnata alla Regione Piemonte in applicazione ed ai sensi della legge 10 aprile 1981, numero 151 , articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, per l'anno finanziario 1982.
Art. 5. 
(Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto)
 
Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 , è autorizzata per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.150 milioni.
Art. 6. 
(Contributi per lo sgombero della neve)
 
Per l'anno 1982, per la concessione di contributi in annualità di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 , è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.
Art. 7. 
(Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 )
 
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 3 e n. 4 (costruzione e sistemazione di strade), sono autorizzate le seguenti spese:
 
- per l'anno finanziario 1982, lire 1.900 milioni, lire 450 milioni, lire 2.700 milioni, lire 650 milioni.
Art. 8. 
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 )
 
La somma assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , ed iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 al capitolo n. 3713 nella misura di 73 milioni in termini di competenza e di cassa, non utilizzata per gli scopi precisati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , per carenza di domande, è devoluta agli interventi di cui all' articolo 15, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 352 , ed iscritta ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 nella misura di 73 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. 
(Interventi in materia di opere pubbliche)
 
Per l'anno 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 , sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali (articolo 2, n. 3) Lire 900.000.000;
b) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonchè per gli impianti di illuminazione pubblica (articolo 3, lettera g) Lire 300.000.000;
c) 
Contributi in capitale per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione, nonchè il riscatto di acquedotti (articolo 2, n. 1) Lire 7.720.000.000;
d) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione (articolo 2, n. 1 e n. 2) Lire 1.060.000.000;
e) 
Contributi in interesse per la costruzione, l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali (articolo 3, lettera d) Lire 230.000.000.
Art. 10. 
(Interventi per la sistemazione dei bacini montani e opere idraulico forestali)
 
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 , è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 1.600 milioni.
Art. 11. 
(Interventi per la disciplina degli scarichi delle attività produttive)
 
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 , è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 250 milioni.
Art. 12. 
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)
 
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 e dall' articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 22 , è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 1.034 milioni quale contributo in annualità per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.
Art. 13. 
(Pronto intervento)
 
Per l'anno 1982, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
Interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica nonchè contributi per fabbricati (articolo 2, lettere a), b) e d) Lire 5.000.000.000;
b) 
Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali (articolo 2, lettera c) Lire 609.000.000;
c) 
Contributi in annualità per sopperire ad eventi calamitosi (articolo 2, lettera c) Lire 1.071.000.000.
Art. 14. 
(Norme finanziarie)
 
Agli oneri conseguenti le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 della presente legge, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti per l'anno 1982, alla voce "Oneri non Ripartibili" del bilancio pluriennale 1981-1983.
 
Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1982 verranno istituiti appositi capitoli di spesa con gli stanziamenti corrispondenti agli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 15. 
(Variazioni al bilancio per l'anno 1981)
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:
 
- variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa: capitolo n. 2937 lire 14.414.019 capitolo n. 11120 lire 150.000.000;
 
- variazioni in diminuzione in termini di competenza e di cassa: capitolo n. 3030 lire 14.414.019 capitolo n. 12750 lire 150.000.000;
 
- variazioni in aumento in soli termini di cassa: capitolo n. 3040 lire 161.387.783 capitolo n. 3805 lire 1.699.735.810 capitolo n. 4355 lire 535.932.732;
 
- variazioni in diminuzione in soli termini di cassa: capitolo n. 4220 lire 450.000.000 capitolo n. 12900 lire 1.947.056.325.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.[1] 
(Urgenza)
 
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 dicembre 1981
Ezio Enrietti

Note: