La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera b del primo comma dell'articolo 2 le parole "e delle spese connesse allo sviluppo di nuove attività a prevalente interesse sovrazonale" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 37 del 1990.
[2] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 37 del 1990.
[3] In questo comma dell'articolo 5 le parole "se non nei limiti espressamente indicati dal Consiglio Regionale nell'ambito delle determinazioni di cui al precedente art. 4, 2° comma" sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 37 del 1990.
[4] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 37 del 1990.
[5] Questo comma dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 37 del 1990.
[6] Questo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 37 del 1990.
[7] Questo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 37 del 1990.
[8] Questo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 37 del 1990.
[9] Questo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 37 del 1990.
[10] Questo comma dell'articolo 17 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 del 1983.