Legge regionale n. 42 del 03 settembre 1981  ( Versione vigente )
"Norme per la costituzione ed il riparto del fondo sanitario regionale."
(B.U. 09 settembre 1981, n. 36)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Costituzione del fondo sanitario regionale)
 
Il fondo sanitario regionale si articola in due componenti:
a) 
fondo sanitario regionale di parte corrente;
b) 
fondo sanitario regionale in conto capitale.
 
Il fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
Il fondo sanitario regionale in conto capitale è alimentato:
 
1) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
 
2) da eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale stabiliti per legge, in base al piano socio-sanitario regionale;
 
3) dai capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato alla erogazione dei servizi;
 
4) da eventuali contributi di terzi.
Art. 2. 
(Destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente)
 
Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:
a) 
delle spese correnti dalle UU.SS.LL. relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;
b) 
delle spese connesse al raggiungimento di particolari obiettivi fissati dal piano socio-sanitario regionale;
c) 
delle spese connesse alla formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del personale del servizio sanitario;
d) 
delle spese connesse all'educazione sanitaria;
e) 
delle spese connesse alla ricerca finalizzata;
f) 
delle spese connesse ad interventi imprevisti ai sensi dell' art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 .
 
L'eventuale articolazione del fondo sanitario regionale di parte corrente in più capitoli di spesa del bilancio regionale è rinviata alla legge di approvazione del bilancio stesso.
Art. 3. 
(Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente)
 
Il Consiglio Regionale provvede a determinare annualmente le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente da destinare agli interventi di cui all'art. 2, primo comma, lettere b), c), d), e) ed f).
 
L'accantonamento per interventi imprevisti di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), non può superare il cinque per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.
 
Il fondo sanitario regionale di parte corrente, previa deduzione della quota di cui al primo comma, viene ripartito tra le UU.SS.LL. con le modalità di cui agli artt. da 4 a 14.
Art. 4. 
(Determinazione del riparto della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario regionale di parte corrente)
 
Il riparto della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario regionale di parte corrente avviene sulla base del riparto posto come obiettivo, definito con le modalità degli artt. da 5 a 14 tenendo conto dei vincoli posti dalla spesa storica.
 
Le modalità per pervenire nel tempo al superamento dell'articolazione storica della spesa ed al raggiungimento del riparto obiettivo vengono definite dal Consiglio Regionale, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
Art. 5. 
(Determinazione del riparto obiettivo)
 
Il riparto obiettivo viene determinato con riferimento alle funzioni sanitarie esercitate, articolate ai sensi della legge regionale 22-5-1980, n. 60 , prevedendo, ove necessario, sottoarticolazioni:
a) 
igiene ambientale e dei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti, articolato in:
 
- funzioni zonali;
 
- funzioni sovrazonali;
b) 
medicina legale;
c) 
igiene ed assistenza veterinaria;
d) 
assistenza sanitaria di base, articolata in:
 
- assistenza medico generica e pediatrica ordinaria;
 
- assistenza medico generica e pediatrica occasionale e nelle località turistiche;
 
- servizio di guardia medica;
 
- altra assistenza sanitaria di base;
e) 
assistenza farmaceutica;
f) 
assistenza sanitaria integrativa di base, articolata in:
 
- assistenza ordinaria senza ricovero;
 
- assistenza ad alta specializzazione senza ricovero;
 
- assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale ed equiparate;
 
- assistenza con ricovero in strutture convenzionate;
 
- assistenza termale;
 
- assistenza indiretta;
 
- altra assistenza sanitaria integrativa di base;
g) 
tutela salute mentale, articolata in:
 
- attività territoriale;
 
- attività di ricovero in strutture del servizio sanitario regionale;
 
- attività di ricovero in strutture convenzionate;
h) 
funzioni amministrative.
 
Le quote relative alle singole funzioni, o sottoarticolazioni, concorrono a costituire la quota globale a destinazione indistinta assegnata a ciascuna U.S.L. e, pertanto, non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa.
Art. 6. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di igiene ambientale e dei luoghi di lavoro e di igiene degli alimenti)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di igiene ambientale e dei luoghi di lavoro e di igiene degli alimenti viene suddivisa in due componenti per:
a) 
le funzioni zonali;
b) 
le funzioni sovrazonali (laboratori di sanità pubblica).
 
La componente per le funzioni zonali viene ripartita tra le UU.SS.LL. in base alla popolazione residente.
 
La componente per le funzioni sovrazonali viene ripartita tra le UU.SS.LL. interessate sede dei laboratori di sanità pubblica, in base alla popolazione residente nelle zone di riferimento per il singolo laboratorio di sanità pubblica, come individuate nel piano socio-sanitario regionale.
 
Il riparto come sopra definito può essere rettificato sulla base dell'indice di urbanizzazione, nonchè mediante idonei indicatori del bisogno sanitario relativo.
Art. 7. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di medicina legale)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di medicina legale viene ripartita tra le UU.SS.LL. in base alla popolazione residente.
 
Il riparto di cui al primo comma può essere rettificato sulla base di idonei indicatori del bisogno sanitario relativo.
Art. 8. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria viene suddivisa in due componenti per:
a) 
l'attività presso i macelli;
b) 
le restanti attività veterinarie.
 
La quota per l'attività presso i macelli viene ripartita tra le UU.SS.LL. interessate in base al numero dei capi macellati, tenendo conto delle diversificate condizioni di esercizio dell'attività veterinaria.
 
La quota per le restanti attività veterinarie viene ripartita tra le UU.SS.LL. in base alla popolazione animale ed alla sua dislocazione in territori di pianura, collina o montagna, ed alla presenza, nei vari ambiti territoriali, di laboratori e stabilimenti di lavorazione e confezionamento di alimenti di origine animale, di magazzini di deposito, di spacci di carni delle diverse specie, di depositi e spacci di prodotti ittici.
Art. 9. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di assistenza sanitaria di base)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di assistenza sanitaria di base viene suddivisa in quattro componenti:
a) 
assistenza medico generica e pediatrica ordinaria;
b) 
assistenza medico generica e pediatrica occasionale e nelle località turistiche;
c) 
servizio di guardia medica;
d) 
altra assistenza sanitaria di base.
 
La quota per l'assistenza medico generica e pediatrica ordinaria è calcolata e ripartita tra le UU.SS.LL. in conformità alla convenzione di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
La quota per l'assistenza medico generica e pediatrica occasionale e nelle località turistiche è ripartita tra le UU.SS.LL. in base ad idonei indicatori della mobilità interregionale ed interzonale e delle presenze nelle località turistiche.
 
La quota per il servizio di guardia medica viene ripartita tra le UU.SS.LL. sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale, adottando il parametro del numero di turni previsto annualmente per U.S.L., od altro idoneo a rappresentare il livello necessario del servizio.
 
La quota per la restante assistenza sanitaria di base viene ripartita tra le UU.SS.LL. in base alla popolazione residente, suddivisa in fasce di età ed opportunamente pesata, per tenere conto del diverso grado di bisogno sanitario e del diverso grado di dispersione territoriale della popolazione.
 
Il finanziamento di cui al precedente comma comprende l'assistenza medico-generica e infermieristica prestata a favore di residenti nell'U.S.L. ricoverati in istituti assistenziali e strutture protette per anziani, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
Art. 10. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di assistenza farmaceutica)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di assistenza farmaceutica viene ripartita, tra le UU.SS.LL. con i seguenti criteri:
 
- una prima quota viene assegnata tenendo conto delle visite medico-generiche e pediatriche occasionali, del numero medio di prescrizioni farmaceutiche per visita e del costo medio per prescrizione;
 
- la restante parte della quota globale viene ripartita in base alla popolazione residente, suddivisa in fasce di età ed opportunamente pesata per tenere conto del diverso grado di bisogno sanitario.
Art. 11. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di assistenza sanitaria integrativa di base)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di assistenza sanitaria integrativa di base viene suddivisa in sette componenti:
a) 
assistenza ordinaria senza ricovero;
b) 
assistenza ad alta specializzazione senza ricovero;
c) 
assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale o equiparate;
d) 
assistenza con ricovero in strutture convenzionate;
e) 
assistenza termale;
f) 
assistenza indiretta;
g) 
altra assistenza sanitaria integrativa di base.
 
La quota per l'assistenza ordinaria senza ricovero è ripartita tra le UU.SS.LL. con i seguenti criteri:
 
- una prima quota viene assegnata tenendo conto delle visite medico-generiche e pediatriche occasionali, del numero medio di prescrizioni specialistiche e del costo medio per prescrizione;
 
- la restante parte della quota globale viene ripartita in base alla popolazione residente, suddivisa in fasce di età opportunamente pesata per tenere conto del diverso grado di bisogno sanitario.
 
La quota per l'assistenza ad alta specializzazione senza ricovero è ripartita tra le UU.SS.LL. interessate in base alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
 
La quota per l'assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale o equiparate, è ripartita tra le UU.SS.LL. interessate tenendo conto dei bacini d'utenza dei vari reparti e del diverso costo standard, nonchè di elementi indicativi delle caratteristiche del servizio svolto dai reparti stessi.
 
La quota per l'assistenza con ricovero in strutture convenzionate è calcolata e ripartita tra le UU.SS.LL. sulla base della retta determinata annualmente per i vari tipi di strutture e dell'utilizzo medio delle strutture convenzionate, come previsto dal piano socio-sanitario regionale.
 
La quota per l'assistenza termale, per l'assistenza indiretta e per la restante assistenza sanitaria integrativa di base è ripartita tra le UU.SS.LL. in base alla popolazione residente, opportunamente pesata, per quanto attiene l'assistenza termale, per tenere conto del diverso grado di bisogno.
Art. 12. 
(Determinazione del riparto per le funzioni di tutela della salute mentale)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di tutela della salute mentale viene suddivisa in tre componenti:
a) 
assistenza svolta a livello territoriale;
b) 
assistenza svolta mediante strutture di ricovero del servizio sanitario regionale;
c) 
assistenza svolta mediante strutture di ricovero convenzionate.
 
La quota per l'assistenza svolta a livello territoriale è ripartita tra le UU.SS.LL. in base alla popolazione residente.
 
La quota per l'assistenza svolta mediante strutture di ricovero del servizio sanitario regionale viene determinata e ripartita in base al numero dei ricoverati, prevedendo una graduale riduzione di tale numero, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
 
La quota per l'assistenza svolta mediante strutture di ricovero convenzionate è calcolata e ripartita in base alla retta determinata annualmente per i vari tipi di strutture e dell'utilizzo medio delle strutture stesse, prevedendo una graduale riduzione del numero dei ricoverati.
Art. 13. 
(Determinazione del riparto per le funzioni amministrative)
 
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni amministrative viene suddivisa in due componenti:
a) 
funzioni connesse ad attività sanitarie zonali;
b) 
funzioni connesse ad attività sanitarie sovrazonali.
 
La quota per le funzioni connesse ad attività zonali è ripartita tra le UU.SS.LL. parte in quota fissa, parte in base alla popolazione residente.
 
La quota per le funzioni connesse ad attività sovrazonali è ripartita tra le UU.SS.LL. interessate in proporzione alla somma delle quote per le funzioni, o sottoarticolazioni, di cui agli artt. 6, primo comma, lettera b), 11, primo comma, lettere b) e c), 12, primo comma, lettera b).
Art. 14. 
(Elementi e parametri per l'applicazione dei criteri di riparto)
 
Per dare applicazione ai criteri di riparto di cui agli artt. da 5 a 13 la Giunta Regionale sulla base delle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede annualmente a determinare:
a) 
l'incidenza percentuale delle varie funzioni e delle relative sottoarticolazioni;
b) 
la popolazione di riferimento, tenendo conto della disponibilità di dati certi;
c) 
gli indici, pesi e strandards previsti nei suddetti articoli.
Art. 15. 
(Ripartizione delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione vincolata)
 
Le quote del fondo sanitario regionale di cui all'art. 2, primo comma, lettere b), c), d) ed e), dedotta la parte destinata ad interventi di livello regionale, vengono ripartite tra le UU.SS.LL. in conformità al piano socio-sanitario regionale, mediante deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 16. 
(Ripartizione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente accantonata per interventi imprevisti)
 
L'utilizzo dell'accantonamento per interventi imprevisti di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), avviene mediante deliberazione della Giunta Regionale da trasmettere entro cinque giorni al Consiglio Regionale.
 
L'eventuale richiesta da parte delle UU.SS.LL. dell'assegnazione di una quota integrativa deve essere deliberata dall'Assemblea generale e deve essere motivata dall'insorgere di esigenze obiettive ed inderogabili di spesa cui non sia possibile far fronte con le assegnazioni ordinarie.
 
La Giunta Regionale, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente, delibera in merito.
Art. 17. 
(Destinazione del fondo sanitario regionale in conto capitale)
 
Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:
a) 
delle spese relative a nuove costruzioni di edilizia sanitaria;
b) 
delle spese relative all'ampliamento, ristrutturazione e rinnovo edilizio di strutture sanitarie esistenti;
c) 
delle spese relative al rinnovo ed al potenziamento del patrimonio tecnologico.
 
Gli eventuali apporti di cui all'art. 1, terzo comma punto 2), possono essere destinati unicamente al finanziamento di spese in conto capitale che rispondano congiuntamente ai seguenti requisiti:
a) 
siano spese non finanziabili mediante il fondo sanitario nazionale, o con l'utilizzo del ricavo delle alienazioni del patrimonio non destinato ai servizi sanitari;
b) 
siano spese relative ad opere previste dal Piano socio-sanitario regionale;
c) 
siano spese relative:
 
- al completamento di opere di edilizia sanitaria;
 
- ad investimenti edilizi a scopo di riequilibrio interzonale, fermo restando il vincolo di non dar luogo all'attivazione di nuovi posti letto senza la contestuale disattivazione di almeno pari numero di posti letto in altri presidi;
 
- ad opere nelle quali non sia nettamente distinguibile la componente sanitaria da quella sociale, ivi comprese quelle destinate a comuni servizi amministrativi, generali ed economali.
 
L'utilizzo dei capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato ai servizi già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria avviene, in via prioritaria, tenendo conto dell'Ente di provenienza e della volontà dei testatori. Ove ciò sia incompatibile con le prescrizioni del Piano socio-sanitario regionale, l'utilizzo avviene in base al programma di cui al quinto comma del precedente art. 15, tenuto conto, ove possibile, della collocazione territoriale del bene
[1]
 
Gli eventuali contributi di cui all'art. 1, terzo comma, punto 4), vengono trattenuti dall'U.S.L. per l'utilizzo in conformità alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale.
Art. 18. 
(Ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale)
 
Lo stanziamento di cui all'art. 17, primo comma, lettere a) e b), previo accantonamento di una quota per interventi urgenti e non prevedibili e per revisioni prezzi, è ripartito mediante deliberazione del Consiglio Regionale sulla base delle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 17.
 
Lo stanziamento di cui all'art. 17, primo comma, lettera c), è ripartito, mediante deliberazione della Giunta Regionale, tra le UU.SS.LL., per un quarto tenendo conto congiuntamente di due termini di riferimento:
 
- la popolazione residente;
 
- la popolazione di riferimento per l'attività ospedaliera.
 
La restante parte dello stanziamento, di cui all'art. 16, primo comma, lettera c), previo accantonamento di una quota per interventi urgenti e non prevedibili, è ripartito mediante deliberazione del Consiglio Regionale sulla base delle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale, tenuto conto di quanto disposto dal IV comma dell'art. 17.
 
L'utilizzo dell'accantonamento per interventi urgenti e non prevedibili e per revisioni prezzi avviene mediante deliberazione della Giunta Regionale da trasmettere entro cinque giorni al Consiglio Regionale.
Art. 19. 
(Procedure per l'adozione degli atti previsti dalla presente legge)
 
Le deliberazioni del Consiglio Regionale di cui agli artt. 3, primo comma, e 4, secondo comma, devono essere adottate entro il 30 luglio dell'anno precedente quello cui si riferiscono.
 
La deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 18, primo comma, deve essere adottata entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
 
Le deliberazioni della Giunta Regionale di cui agli artt. 14, 15 e 18, secondo comma, devono essere adottate entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.
 
Nei casi in cui per le deliberazioni della Giunta Regionale è previsto il parere della Commissione Consiliare competente, il parere si considera espresso ove la Commissione, per qualsiasi motivo, non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione al Presidente del Consiglio.
 
Per la predisposizione degli atti di propria competenza la Giunta Regionale si avvale della consulenza tecnica del Consiglio Regionale di Sanità.
Art. 20. 
(Norme transitorie)
 
In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino alla definizione degli elementi previsti dall'art. 11, 4° comma, la quota destinata all'assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale o equiparate è ripartita tra le UU.SS.LL. interessate tenendo conto congiuntamente di due termini di riferimento:
 
- la popolazione di riferimento, determinata in base alla mobilità interzonale;
 
- il costo medio di un posto letto per tipo di divisione o reparto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 1981
Ezio Enrietti.

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 17 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 del 1983.