Legge regionale n. 35 del 03 settembre 1981  ( Versione vigente )
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste '."
(B.U. 09 settembre 1981, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Premessa Finalità)
 
Alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 dal titolo: "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" sono state apportate modificazioni ed integrazioni con le seguenti leggi regionali:
 
1) L.R. 22-4-1980, n. 27 , dal titolo: "Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19-6-1978, n. 1360 e della legge 20-10-1978, n. 674 , riguardanti le Associazioni dei Produttori agricoli e le relative Unioni";
 
2) L.R. 2-5-1980, n. 33 , dal titolo: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 12-10-1978, n. 63 , Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste".
 
Con la presente legge regionale vengono apportate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 .
 
I richiami contenuti nella presente legge si riferiscono al testo della L.R. 12-10-1978, n. 63 , già integrato e modificato dalla L.R. 22-4-1980, n. 27 , e dalla L.R. 2-5-1980, n. 33 .
Art.2. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo I della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1) All'art. 3, lett. b), Disposizioni varie, punto 1), Acquisto terreni in pianura , sono soppresse le parole:
"ampliamento, accorpamento ed arrotondamento"
e sono sostituite dalle parole: "
formazione, ampliamento, accorpamento ed arrotondamento
".
 
All'art. 4, comma primo, al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: "
nonchè opere e iniziative connesse col trasferimento delle aziende dalle zone previste dai piani regolatori a destinazione non agricola a quelle agricole
".
 
All'art. 5, lett. a), Istruzioni, sono soppresse le parole: "
sentito il Comitato Tecnico consultivo regionale di cui all' art. 28 della L.R. 22 febbraio 1977, n. 15
" e sono sostituite dalle parole: "
sentito il parere della Commissione consul tiva regionale di cui al successivo art. 8
".
 
All'art. 5, la lett. e), realizzazione anticipata di opere ed acquisti, è soppressa e così sostituita: "
e) Istruttoria - Idoneità - Impegno - Collaudo - Liquidazione

L'Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare l'istruttoria con visita in azienda, ove necessario, comunicando l'esito ai richiedenti, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Nel caso di esito negativo la domanda viene respinta con risposta motivata. Nel caso che esistano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dalle relative istruzioni per l'applicazione, viene rilasciato il certificato di idoneità in cui risulti, tra l'altro:
- il limite massimo di finanziamento concedibile in base ai dati disponibili ed ai parametri vigenti al momento dell'istruttoria;
- la rispondenza tecnico-agronomica ed economica dell'iniziativa alle esigenze delle aziende e la coerenza con gli obbiettivi della presente legge;
- le caratteristiche, la quantità e le dimensioni di massima dell'iniziativa;
- le eventuali condizioni e prescrizioni;
- se esiste o meno la necessaria disponibilità finanziaria.
Il certificato non comporta impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale e non dà diritto a precedenze o priorità, ma rappresenta autorizzazione per l'eventuale attuazione dell'iniziativa ed esecuzione delle opere.
Resta fermo che il provvedimento di concessione delle agevolazioni regionali potrà essere emesso soltanto:
- nel caso esista la necessaria disponibilità finanziaria; - qualora venga confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sulla base della documentazione e di eventuali accertamenti;
- nel rispetto della normativa, procedure, priorità e preferenze previste dalla legge e dalle relative istruzioni vigenti.
Il certificato di idoneità viene rilasciato per iscritto dal responsabile del Servizio, il quale può delegare a tale scopo il funzionario istruttore o altro funzionario.
Nel caso di iniziative assistite dal concorso regionale negli interessi il richiedente, sulla base del certificato di idoneità, può ottenere il finanziamento da parte dell'Istituto di credito sottoscrivendo, a proprio rischio, la relativa obbligazione.
La sottoscrizione della obbligazione con l'Istituto di credito agrario, prima del rilascio del nulla-osta da parte dell'Amministrazione Regionale, non preclude - di per sè - la successiva eventuale concessione del concorso regionale negli interessi.
Trascorsi i 120 giorni di cui al primo comma senza che sia stata fornita risposta, l'interessato può, a proprio rischio, realizzare l'iniziativa senza che ciò precluda - di per sè - l'ammissibilità alle agevolazioni qualora sussistano tutti gli altri requisiti.
Comunque l'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole, è consentito anche prima del rilascio del certificato di idoneità sia successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
L'Amministrazione Regionale, entro 30 giorni dall'accertamento dell'esistenza della disponibilità finanziaria, richiede, a completamento della domanda, la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa, prevista dalle istruzioni, che deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione della legge.
L'Amministrazione Regionale, qualora venga confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e sulla base della normativa e dei parametri vigenti in quel momento, è tenuta ad emettere il provvedimento di impegno entro 60 giorni dal completamento della documentazione nel rispetto della normativa, procedure, priorità e preferenze previste dalla legge e dalle relative istruzioni vigenti in quel momento.
L'interessato deve attuare l'iniziativa, entro il periodo indicato nel provvedimento, e comunicare alla Amministrazione Regionale l'avvenuta esecuzione delle iniziative allegando la documentazione prevista.
L'Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare gli adempimenti di competenza dell'Assessorato Agricoltura e Foreste necessari per la liquidazione entro i 45 giorni successivi alla presentazione della documentazione. Le presenti procedure entrano in vigore a partire dalla data stabilita dalla Giunta Regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge; fino a tale data valgono le precedenti procedure
".
 
All'art. 5, la lett. f) è soppressa e così sostituita: "
f) Anticipazione ed acconti.

L'Amministrazione Regionale può erogare anticipazioni ed acconti:
1) sui contributi in capitale per opere o impianti fissi, compresi reimpianti, coltivazioni e rimboschimenti:
a) alle cooperative agricole e loro consorzi, forme associative, Enti pubblici o a maggioranza pubblica:
- anticipazioni fino all'80% da liquidarsi anche contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione.
- ulteriori anticipazioni fino al 90% su dichiarazione del beneficiario sulla entità delle opere eseguite;
b) agli altri beneficiari singoli:
- anticipazioni fino all'80% da liquidarsi anche contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione.
Nel caso che i lavori non vengano realizzati, il beneficiario è tenuto a restituire le somme introitate maggiorate degli interessi.
2) Su tutte le altre agevolazioni previste dalla presente legge e nelle percentuali stabilite dalla Giunta Regionale.
Per tutti i casi di cui ai precedenti punti 1, 2 possono essere inoltre concessi acconti sulla base dei lavori eseguiti e delle attività effettuate.
Inoltre le anticipazioni e gli acconti possono essere estesi in favore di coloro che sono già in possesso di provvedimenti di concessione ai sensi di leggi regionali.
Con deliberazione della Giunta Regionale vengono stabiliti i criteri, le modalità, e le procedure prevedendo in particolare, nella ipotesi di inadempienza, la restituzione immediata delle somme introitate, maggiorate degli interessi pari a cinque punti in più del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione e dell'acconto.
Il recupero delle somme, maggiorate degli interessi, viene attivato secondo la seguente procedura:
1) Relazione del Servizio che ha espletato l'istruttoria;
2) Deliberazione della Giunta Regionale di revoca o di presa d'atto della revoca effettuata dal Servizio competente.
La restituzione deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
Le somme introitate vengono iscritte in apposito capitolo di entrata a cui fa fronte un corrispondente capitolo della spesa per il loro riutilizzo nello stesso tipo di intervento.
Inoltre, fino a quando non sono state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'inadempiente e l'azienda, ditta, Ente, Istituto, società rappresentata, l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dalla Amministrazione Regionale.
" .
 
All'art. 5, la lett. h) Reclami, è soppressa e così sostituita: "
lett. h) Reclami.
Avverso le determinazioni dei servizi decentrati e centrali è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione o, in difetto della pubblicazione, reclamo alla Giunta Regionale, la quale decide entro i successivi 60 giorni, sentito il parere della Commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 8.
La Giunta Regionale può delegare la decisione sui reclami all'Assessore Regionale competente per l'agricoltura e le foreste, il quale è tenuto a sentire il parere della Commissione Consultiva Regionale di cui al successivo art. 8
".
 
All'art. 5, sono aggiunte le seguenti lettere: "
p) Variazioni voci spesa opere miglioramento fondiario.
Nel caso di opere di miglioramento fondiario nell'ambito della somma globalmente ammessa, il richiedente, senza autorizzazione, può apportare, tra le voci di spesa già autorizzate, variazioni in aumento o diminuzione fino al 15% di ognuna di esse.
Comunque le variazioni debbono garantire che continuino a sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dalla legge e dalle relative istruzioni.
Per la casa di abitazione possono essere apportate variazioni soltanto in diminuzione.
q) Esonero responsabilità funzionari.
Le dichiarazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti leggi, per dimostrare condizioni e requisiti oggettivi e soggettivi, esonerano da ogni responsabilità i funzionari incaricati delle istruttorie e dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione
".
 
4) All'art. 6, comma secondo, dopo le parole: "
La Giunta Regionale può attribuire
", sono aggiunte le parole: "
all'Assessore competente, ai servizi regionali centrali
".
 
All'art. 6, comma terzo, dopo le parole: "
L'individuazione
" sono aggiunte le parole: "
dei servizi centrali
".
 
5) All'art. 8, lettera b) sono aggiunte le parole: "
Inoltre la Commissione esprime il parere:
1) sulle istruzioni per l'applicazione della legge;
2) sui reclami avverso le determinazioni dei servizi;
3) sul riparto di fondi ai servizi periferici e sulle linee generali di utilizzazione di tali fondi;"
 
6) All'art. 10, comma secondo, sono soppresse le parole: "
L'esatta misura, riferita ai singoli interventi, è stabilita con delibera del Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere modificata entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno solare
" e sono sostituite dalle parole: "
L'esatta misura riferita ai singoli interventi, è stabilita dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione del Consiglio Regionale per l'agricoltura e le foreste
".
 
7) All'art. 11, sono soppresse le seguenti parole: "
Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale
" e sono sostituite dalle parole: "
Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dalla Giunta Regionale
".
Art. 3. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo V della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1) All'art. 29 sono soppresse le parole: "
La Giunta Regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali Demaniali
". e sono sostituite dalle parole: "
La Giunta Regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali ex Demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione.
"
Art. 4. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo VI della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
All'art. 33, comma primo, dopo le parole: "
Nelle zone collinari e montane ai coltivatori diretti
" sono aggiunte le parole: "
ai lavoratori agricoli dipendenti ed agli altri beneficiari previsti dalle vigenti leggi statali in materia
".
 
All'art. 36, primo comma, punto I ) per opere al servizio di aziende agricole singole, sono aggiunte le parole: "
Per gli allacciamenti elettrici in collina il contributo può essere elevato al 60% della spesa .
".
Art. 5. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo VIII della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
Al titolo dell'art. 52 all'inizio è inserita la parola: "
Opere
".
 
All'art. 52 dopo le parole: "
Al fine di favorire la realizzazione
" sono aggiunte le parole: "
di opere
".
 
All'art. 52 sono aggiunte le parole: "
La Giunta Regionale può concedere, in alternativa al concorso negli interessi, un contributo in capitale entro la misura massima dell'80% per i progetti presentati dalle Comunità Montane ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 17 del 5-2-64, aventi i seguenti requisiti:

1) rientrino nelle linee della programmazione regionale;

2) siano già state approvate dalla C.E.E.;

3) siano già stati iniziati i lavori;

4) siano di sicura e sollecita realizzazione a seguito del contributo regionale.
"
Art. 6. 
(Modificazioni ed integrazioni al titolo X della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
All'art. 61, let. v) dopo le parole: "
per i contributi di cui all'art. 53
", sono aggiunte le parole: "
le spese di cui all'art. 55 ultimo comma
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1981
Ezio Enrietti