Legge regionale n. 33 del 03 settembre 1981  ( Versione vigente )
"Proroga e modifiche della legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 'Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali ' ".
(B.U. 09 settembre 1981, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
È prorogata a tutto l'anno scolastico 1981-1982 la validità delle provvidenze previste dalla legge regionale 22 agosto 1979 . n. 48, sulla promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali, tramite l'assegnazione gratuita di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici alle Scuole medie di primo e secondo grado ed ai Centri di formazione professionale del Piemonte.
Art. 2. 
 
Il secondo comma dell'articolo 4 della citata legge regionale viene così sostituito: "
Nell'elenco di cui al comma precedente sono inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano pervenire richiesta, entro il 31 agosto, alla Giunta Regionale, specificando le tariffe di abbonamento e allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia edito da almeno un anno e per almeno quattro fascicoli all'anno
".
Art. 3. 
 
L'articolo 6 della citata legge regionale viene così sostituito: "
I soggetti di cui agli articoli precedenti fanno pervenire alla Giunta Regionale, entro il 15 ottobre, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici stessi, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa. La Giunta Regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi e, sentita la Commissione consiliare competente, assegna gli abbonamenti entro il successivo 30 novembre
".
Art. 4. 
 
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà in sede di definizione del bilancio 1982, che fisserà l'entità della spesa stessa e la relativa copertura finanziaria.
Art. 5. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale , ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1981
Ezio Enrietti.