Legge regionale n. 30 del 12 agosto 1981  ( Versione vigente )
"Modifica degli artt. 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , in materia di cave e torbiere".
(B.U. 19 agosto 1981, n. 33)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , è così modificato: "
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante:
a)
progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
b)
progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;
c)
rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;
d)
rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;
e)
per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; per la società di persone il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonchè l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonchè, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f)
il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g)
il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, ad eccezione di quanto previsto al punto h);
h)
copia autentica della domanda presentata, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, con il referto di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
L'Amministrazione delegata si avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente Assessorato Regionale, facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
L'istruttoria si conclude con il parere della Commissione prevista dal successivo articolo 6 che deve essere emesso entro 60 giorni.
Nel caso che la cava ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico la Commissione tecnico-consultiva esamina le risultanze istruttorie del provvedimento autorizzativo di cui alla legge regionale 57/1979 e successive modificazioni.
Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente
".
Art. 2. 
 
L' articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , è così modificato: "
L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
L'eventuale indicazione di durata temporale nell'autorizzazione a trasformazione o modificazione di beni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche, non influisce sulla durata dell'autorizzazione prevista nel presente articolo
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 agosto 1981
Ezio Enrietti.