Legge regionale n. 27 del 12 agosto 1981  ( Versione vigente )
"Norme inerenti alle modificazioni del suolo in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico".
(B.U. 19 agosto 1981, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Autorizzazioni)
 
Ai sensi del 3° comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 50, nelle porzioni di territorio soggette al vincolo idrogeologico ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è condizionato al rilascio di autorizzazione secondo le procedure e le modalità di cui alla presente legge.
 
Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successiva modificazione con legge regionale 10 dicembre 1979, n. 68, sono abrogati.
Art. 2. 
(Procedure)
 
Le domande, in duplice copia, devono essere indirizzate, a cura del richiedente, al Presidente della Giunta Regionale ed inoltrate, previa pubblicazione di entrambe le copie all'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati per 15 giorni, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.
 
L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ricevute le copie pubblicate, istruisce le domande indicando tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione delle opere e le trasmette quindi, con proprio parere, entro 40 giorni dalla data di ricevimento, salvo motivate cause di forza maggiore o connesse alla mancanza di documentazione idonea che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine, al Presidente della Giunta Regionale per la predisposizione del provvedimento autorizzativo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale si avvale, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo relativo alle attività estrattive ed alle strade, fatta eccezione per le strade ad uso silvo-pastorale, per le piste forestali e per le opere di cui al 1° comma dell'articolo 7 della presente legge, oltre che del parere di cui al comma precedente, anche delle risultanze istruttorie del Servizio Geologico Regionale, a tale fine l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente, invia, nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle domande, copia dell'istanza e relativa documentazione al Servizio Geologico, il Servizio Geologico predispone, tramite attività e procedure per quanto possibile contestuali a quelle esperite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, le risultanze istruttorie inerenti alla compatibilità delle opere con i caratteri geomorfologici delle aree interessate entro 40 giorni dalla data di ricevimento delle istanze, salvo motivate cause di forza maggiore o connesse alla mancanza di documentazione idonea che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine.
 
Le risultanze istruttorie attinenti alle attività estrattive sono comunicate alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.
Art. 3. 
(Documentazione per gli interventi connessi alle attività estrattive)
 
Le domande relative agli interventi connessi alle attività estrattive debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione:
a) 
rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:2000 e con equidistanza tra le curve di livello comunque non superiore a m. 5;
b) 
relazione geologica tecnica che illustri le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche locali, nonchè la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;
c) 
relazione, con relativo schema grafico, che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava o torbiera, i metodi di coltivazione, la stima dei volumi che verranno posti a discarica nonchè la loro ubicazione prevista.
 
Il decreto autorizzativo del Presidente della Giunta Regionale rilasciato ai sensi della presente legge, relativo all'attività di cava, non ha effetto ai fini del provvedimento di autorizzazione di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, con il quale sono determinate le prescrizioni in ordine alle modalità e durata dei lavori di coltivazione ed alle opere di recupero ambientale.
Art. 4. 
(Documentazione per gli interventi connessi alle acque minerali e termali)
 
1. Le domande relative agli interventi connessi alle acque minerali e termali debbono essere corredate in duplice copia da una relazione descrittiva dei lavori che si vogliono intraprendere con indicazione plano-altimetrica della loro ubicazione.
Art. 5. 
(Strade in zone sottoposte al vincolo idrogeologico)
 
Le domande relative alle strade debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione:
a) 
relazione generale che illustri il tipo di viabilità che si intende realizzare, l'uso previsto, nonchè l'indicazione dei carichi massimi di esercizio, la copertura vegetale della zona interessata, le caratteristiche geomorfologiche nonchè geologico tecniche dei terreni interessati dal tracciato, le eventuali opere di difesa realizzate dalla Pubblica Amministrazione e presenti nell'area in esame;
b) 
planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto 1:10000 e con equidistanza tra le curve di livello non superiore a m. 5;
c) 
profili topografici disposti secondo la massima pendenza del versante, tali profili debbono essere realizzati ogni 200 metri di sviluppo planimetrico del tracciato e comunque nei punti più significativi del tracciato medesimo;
d) 
profilo longitudinale del tracciato;
e) 
sezioni trasversali al corpo stradale eseguite ogni 100 metri di sviluppo planimetrico e comunque nei punti più significativi del tracciato;
f) 
progetto delle opere d'arte quali ponti, muri di sostegno, canalette etc;
g) 
relazione scrittografica riguardante lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto.
 
Le domande relative ad interventi per la costruzione di strade ad uso silvo-pastorale e piste forestali, ossia di opere viarie a fondo naturale o a fondo stabilizzato finalizzate esclusivamente all'utilizzazione e/o salvaguardia di complessi silvo-pastorali, debbono essere corredate in duplice copia dalla seguente documentazione:
a) 
relazione che illustri le necessità immediate e future a cui è finalizzata la strada, la rispondenza dell'opera alle necessità medesime, il modo in cui si intende procedere allo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto;
b) 
planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala funzionale ad una precisa individuazione del tracciato medesimo e in ogni caso non inferiore al rapporto 1:2500
0. 
È facoltà degli Uffici istruttori richiedere l'integrazione dei documenti presentati nel caso essi non garantiscano l'esatta valutazione della compatibilità dell'opera con i caratteri geomorfologici dell'area.
 
Nel caso di domande inerenti all'apertura di strade ad uso silvo-pastorale e piste forestali, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dal 2 comma del presente articolo, è compito degli Uffici istruttori valutare, oltre alla compatibilità dell'opera con i caratteri geomorfologici delle aree interessate dal tracciato:
a) 
prioritariamente la possibilità di utilizzo della rete viaria esistente e l'eventuale modifica del tracciato proposto;
b) 
nel caso di opere finalizzate prevalentemente all'esbosco, la possibilità di sostituire le medesime con altri più opportuni sistemi di esbosco.
 
Le strade ad uso silvo-pastorale e le piste forestali sono interdette al passaggio di ogni tipo di mezzo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, per i mezzi dei proprietari del fondo, nonchè per i mezzi di chi vi debba necessariamente accedere per motivati scopi professionali.
 
Il divieto di passaggio di cui al comma precedente è reso noto al pubblico mediante l'affissione, a cura del proprietario, di un apposito segnale recante gli estremi della presente legge.
 
Il Presidente della Giunta Regionale può altresì subordinare l'autorizzazione relativa all'apertura di strade ad uso silvo-pastorale e di piste forestali all'interdizione al traffico mediante l'installazione di apposite chiudende, purchè venga costantemente garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
Art. 6. 
(Cauzioni ed opere di rimboschimento)
 
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a 10 volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione e al versamento di una cauzione proporzionale a L 1.500.000 per ogni ettaro di terreno soggetto a trasformazione, e comunque non inferiore a lire 1 milione, qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, oltre al versamento cauzionale, il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo del rimboschimento sul bilancio della Regione, dalle prescrizioni del presente comma si deroga quando la trasformazione:
a) 
è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
b) 
è finanziata da leggi o provvedimenti statali, regionali o CEE;
c) 
riguardi interventi di trasformazione che costituiscano mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti.
 
Il decreto di autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale stabilisce il termine entro il quale debbono essere terminati i lavori, le modalità dell'eventuale rimboschimento, nonchè la durata delle relative cure colturali.
 
Il versamento della cauzione e del corrispettivo del rimboschimento deve essere effettuato direttamente alla Tesoreria della Regione Piemonte, ovvero tramite conto corrente postale intestato alla Regione Piemonte, il versamento del deposito cauzionale può essere altresì effettuato anche tramite fidejussione bancaria, o assicurativa, ovvero di altri Enti pubblici a ciò autorizzati.
 
La restituzione della cauzione avviene a seguito di accertamento della regolare esecuzione dei lavori e delle eventuali opere di rimboschimento e/o di quelle accessorie previste nel decreto di autorizzazione, alla restituzione della cauzione si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, a norma del quarto comma dell'articolo 55 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.
 
Le normative di cui al presente articolo non si applicano per l'apertura di cave, per le quali si applica il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 69, nonchè per le opere ad esse accessorie.
 
La cauzione di L 1.500.000 di cui al primo comma del presente articolo può essere annualmente rivalutata con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Ai fini dell'introito delle somme versate a norma del presente articolo è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Art. 7. 
(Interventi di limitata entità)
 
Per tutti gli interventi di limitata entità in zone sottoposte al vincolo idrogeologico che, a discrezione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, siano tali da non pregiudicare la stabilità dei versanti o l'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Ispettorato Ripartimentale medesimo predispone un proprio nulla osta, contenente le modalità di esecuzione delle opere a cui il richiedente deve attenersi, entro il termine di 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
 
Gli interventi autorizzabili secondo le modalità di cui al comma precedente devono essere finalizzati all'attività agro-silvo-pastorale, ovvero devono costituire mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti, ovvero devono riguardare gli interventi relativi alle opere di cui al 2° comma del successivo articolo 8.
 
Copia del nulla osta e copia della relativa istanza debbono essere inviati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste al Presidente della Giunta Regionale, trascorsi 15 giorni dalla data di ricevimento senza che sia sollevata alcuna eccezione, richiedente ulteriori istruttorie, il nulla osta viene rilasciato al richiedente dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
 
Gli eventuali rilievi e le condizioni del Presidente della Giunta Regionale sono inclusi nell'autorizzazione rilasciata, entro gli stessi 15 giorni, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
 
Gli interventi di cui al presente articolo sono esenti dalle prescrizioni del primo comma dell'articolo 6 della presente legge.
Art. 8. 
(Opere di interesse pubblico nelle zone sottoposte a vincolo)
 
Le opere previste dall'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 50, sono soggette alla procedura di cui al 1° comma dell'articolo 2 della presente legge, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio invia, nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle domande, copia dell'istanza e relativa documentazione al Servizio Geologico Regionale.
 
Le opere di palificazione relative agli elettrodotti non superiori a 30 mila volts ed agli impianti di telecomunicazione, sono soggette alla procedura di cui al precedente articolo 7.
 
Sono esenti da autorizzazione tutte le opere di pronto intervento successive a calamità naturali e le opere di inverdimento e di rimboschimento. 4 Le opere di cui al presente articolo sono esenti dai versamenti e dalle opere di rimboschimento di cui al precedente articolo 6.
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Gli interventi di cui alla presente legge eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o in difformità della stessa comportano le sanzioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
 
Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, commi 5° e 6°, della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L 50.000 ad un massimo di L 1.000.000; la vigilanza è affidata al personale dipendente dal Corpo Forestale dello Stato ed agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
 
Delle violazioni di cui al comma precedente viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che deve essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronuncia entro 90 giorni.
Art. 10. 
(Disposizioni contabili per il versamento delle sanzioni)
 
Ai fini dell'introito delle somme versate a titolo di sanzione per le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, commi 5° e 6°, della presente legge, è istituito, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981, apposito capitolo con la denominazione ''Proventi connessi alle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del divieto di transito su strade silvo-pastorali e piste forestali e derivanti da omissione di segnalazione del divieto di transito medesimo '' e con la dotazione di L 5.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2 Nei bilanci per gli anni finanziari 1982 e successivi saranno istituiti i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti che saranno determinati ai sensi delle singole leggi di approvazione dei bilanci stessi.
Art. 11. 
(Norma Finale)
 
La denominazione del capitolo n. 3045 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1981 è così modificata: ''Proventi connessi al versamento di cauzioni e versamenti effettuati a seguito di trasformazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed utilizzabili per l'esecuzione di interventi inerenti alla ricostruzione e al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale ''. 2 Analogamente la denominazione del capitolo n. 14145 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è così modificata: ''Restituzione di somme versate a titolo di cauzione e interventi da effettuarsi per la ricostruzione ed il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale ''.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 agosto 1981
Ezio Enrietti..