Legge regionale n. 21 del 16 giugno 1981  ( Versione vigente )
"Classificazione delle aziende alberghiere."[1][2][3][4]
(B.U. 24 giugno 1981, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
 
La Regione Piemonte provvede, ai sensi dell' art. 1, 1° comma, lettera g) del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 e dell'art. 56. 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1971, n. 616 , alla classificazione delle aziende alberghiere prevista dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 , secondo le modalità di cui alla presente legge.
Art. 2. 
(Aziende alberghiere)
 
Sono "alberghiere" le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio e eventuali servizi di bar, ristorante ed altri servizi accessori.
 
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) 
"Alberghi", quando possiedono le caratteristiche indicate nell'allegata tabella A);
b) 
"Alberghi residenziali", quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e possiedono le altre caratteristiche indicate nell'allegata tabella B).
 
Le tabelle A) e B) di cui al precedente comma, nonchè il quadro di classificazione di cui al successivo articolo, formano parte integrante della presente legge.
Art. 3. 
(Criteri di classificazione)
 
Le aziende alberghiere sono classificate conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione e alle tabelle A) e B) allegati alla presente legge in cinque categorie denominate: lusso, prima, seconda, terza e quarta e contrassegnate rispettivamente dal segno distintivo di cinque, quattro, tre, due e una stella.
Art. 4. 
(Durata della classifica)
 
La classifica ha efficacia per un quinquiennio. Qualora durante il quinquiennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.
 
Per le nuove aziende, aperte durante il quinquiennio, la classifica ha efficacia per la frazione del quinquiennio in corso.
Art. 5. 
(Pubblicità della categoria)
 
È fatto obbligo di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'Azienda alberghiera il segno distintivo della categoria assegnata, realizzato in conformità a modello approvate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 6. 
(Denominazioni e indicazioni)
 
Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10% nonchè i servizi di primo intervento di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar, possono assumere la denominazione di "Motel".
 
Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti possono assumere la denominazione di "Villaggio albergo ".
 
Le aziende alberghiere di II, III e IV categoria che forniscono alloggio e servizio di ristorante prevalentemente per periodi superiori al mese e con la determinazione di prezzi mensili possono assumere la denominazione di "Pensione", rispettivamente di I, II e III categoria.
 
In alternativa all'indicazione "Albergo" può essere usata l'indicazione "Hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da quattro o cinque stelle, "Grand Hotel" o "Grande Albergo" o "Palace".
 
Per gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio può essere usata in aggiunta l'indicazione "Meublè ". È vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni ed indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 7. 
(Sanzioni)
 
Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.
 
Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
 
Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.
 
Chiunque eserciti un'azienda alberghiera che non abbia le caratteristiche previste dalla presente legge o che non abbia ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 3.000.000.
 
In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate.
Art. 8.[5] 
(Norme transitorie e finali)
 
La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1983. Le aziende di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle A e B.
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera, di cui al R.D.L. 18-1-1937, n. 975 è delegato al Comune che emana provvedimenti definitivi e ne dà comunicazione alla Regione entro 15 giorni.
 
La classificazione delle aziende alberghiere determinata dagli Enti provinciali per il Turismo del Piemonte, per il biennio 1980-1981 ai sensi del R.D.L. 18-1-1937, n. 975 convertito nella legge 30-12-1937, n. 2651 , è convalidata a tutti gli effetti ed è prorogata al 31-12-1982. Sono comunque fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del R.D.L. 18-1-1937, n. 975 , in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.
 
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenza alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1983 non possiedano i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo di 30 punti, sono classificate per un quinquennio in categoria denominata locanda.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 giugno 1981
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] La legge regionale 30 agosto 1984, n. 46 ha modificato l'allegato A della legge

[2] La legge regionale 28 agosto 1987, n. 44 proroga a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1988 l'efficacia della classificazione delle aziende alberghiere del Piemonte.

[3] Le disposizioni contenute nella presente legge, in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale 16 luglio 1988, n. 34, sono abrogate.

[4] La legge regionale 9 agosto 1993, n. 43 proroga a tutti gli effetti la classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994.

[5] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 59 del 1981.