Legge regionale n. 20 del 08 giugno 1981  ( Versione vigente )
"Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 17 giugno 1981, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
 
(...)
[3]
 
(...)
[4]
 
(...)
[5]
4. 
Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari.
[6]
4 bis. 
La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.
[7]
4 ter. 
(...)
[8]
4 quater. 
Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.
[9]
Art. 2.[10] 
(...)
Art. 3.[11] 
1. 
I gruppi consiliari e i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono di:
[12]
a) 
dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
b) 
dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;
c) 
dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.
1 bis. 
Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:
[13]
a) 
nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;
b) 
nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
1 ter. 
Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.
[14]
2. 
I gruppi consiliari ed i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
[15]
3. 
Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.
[16]
4. 
(...)
[17]
5. 
(...)
[18]
Art. 4.[19] 
(...)
Art. 5. 
 
L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.
Art. 6.[20] 
(...)
Art. 7.[21] 
(...)
Art. 8.[22] 
(...)
Art. 9.[23] 
(...)
Art. 10. 
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4 con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.
 
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 11.[24] 
(...)
Art. 12. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 giugno 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1992. L'errata numerazione dei commi 4 (ex 3) e 4 bis è dovuto a mero errore materiale nel testo della l.r. 33/1998.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[4] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[5] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[6] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2014.

[7] Il comma 4 bis dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2012.

[8] Il comma 4 ter dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 16 del 2017.

[9] Il comma 4 quater dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 del 2018. La modifica entra in vigore con l'inizio dellaa XI Legislatura

[10] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[11] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 1999.

[12] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 16 del 2017.

[13] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2012.

[14] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 2014.

[15] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale 16 del 2017.

[16] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 del 2014.

[17] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[18] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[19] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[20] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[21] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[22] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[23] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.

[24] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.