Legge regionale n. 20 del 08 giugno 1981  ( Versione vigente )
"Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 17 giugno 1981, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
 
(...)
[3]
 
(...)
[4]
 
(...)
[5]
4. 
Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l' articolo 2 della l.r. 65/1994 .
[6]
4 bis. 
L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall' articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).
[7]
4 ter. 
In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.
[8]
Art. 2. 
 
Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:
a) 
fra gli impiegati regionali di qualifica corrispondente a quella da assegnare;
b) 
fra impiegati di Enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione di qualifica corrispondente a quella da assegnare.
Art. 3.[9] 
1. 
Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei Gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, full time o part time (a tempo pieno o a tempo parziale) o con collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli Enti strumentali e degli Enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2. 
Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
3. 
Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. E' in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio regionale o in caso di scioglimento del Gruppo consiliare.
4. 
Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare.
5. 
Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi.
Art. 4. 
 
La richiesta nominativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari di assegnazione del personale di cui alla lettera b) dell'articolo 2, è trasmessa dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, all'Ente pubblico presso il quale è in servizio il dipendente.
 
L'assegnazione ai Gruppi è disposta dalla Giunta Regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'Ente di appartenenza del dipendente stesso, esperite le procedure di cui all' art. 35 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .
 
Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'Ente pubblico di appartenenza e i doveri ed i diritti del proprio stato giuridico.
Art. 5. 
 
L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.
Art. 6. 
 
L'assegnazione ai Gruppi consiliari del personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge, ha termine con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza assunta su motivata richiesta del Presidente del Gruppo consiliare cui il personale è assegnato.
 
L'assegnazione stessa è revocata in caso di scioglimento del Gruppo presso cui il personale presta servizio ed ha comunque termine con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale.
 
L'assegnazione ai Gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione.
Art. 7. 
 
Ai Gruppi che non si avvalgano di personale messo a disposizione ai sensi dei precedenti articoli o che se ne avvalgano solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto all'articolo 1 della presente legge.
 
Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili, commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio regionale.
Art. 8. 
 
Ai Gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano avvalsi in forma continuativa di personale per il proprio funzionamento, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è corrisposto, a rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, un contributo una tantum di lire: - 3.000.000 per i Gruppi fino a 3 Consiglieri; - 5.000.000 per i Gruppi fino a 10 Consiglieri; - 10.000.000 per i Gruppi oltre 10 Consiglieri.
Art. 9. 
 
Per l'attuazione della presente legge in base a quanto disposto dal precedente art. 1, la dotazione organica del personale prevista all' art. 10 della L.R. 17-12-1979, n. 73 , è integrata di 23 unità così ripartite per livelli: - 7° livello n. 8 unità; - 6° livello n. 5 unità; - 5° livello n. 8 unità; - 4° livello n. 2 unità; Totale n. 23 unità.
Art. 10. 
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4 con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.
 
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 11. 
 
Nella prima applicazione della presente legge il costo per il personale per il finanziamento sostitutivo ai Gruppi previsto dal precedente art. 7, si intende comprensivo dei diritti eventualmente maturati dal personale in servizio presso i Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge, secondo debita certificazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e comunque nei limiti dei livelli determinati ai sensi del precedente art. 1.
Art. 12. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 giugno 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1992. L'errata numerazione dei commi 4 (ex 3) e 4 bis è dovuto a mero errore materiale nel testo della l.r. 33/1998.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[4] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[5] Questo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[6] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.

[7] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 del 1999.

[8] Il comma 4 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 39 del 2006.

[9] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 1999.