Legge regionale n. 20 del 08 giugno 1981  ( Versione vigente )
"Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 17 giugno 1981, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
 
Ad ogni Gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento è assegnato, per il proprio funzionamento, personale nella seguente misura:
a) 
due unità, per i Gruppi cui è iscritto un solo Consigliere;
b) 
un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo.
 
La specificazione delle qualifiche funzionali del predetto personale è contenuta nella tabella A allegata alla presente legge.
[3]
 
Il personale in servizio presso i Gruppi consiliari è assegnato al Consiglio e distaccato presso i Gruppi con le modalità, di cui all'articolo 3. Esso dipende funzionalmente dai Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 2. 
 
Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:
a) 
fra gli impiegati regionali di qualifica corrispondente a quella da assegnare;
b) 
fra impiegati di Enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione di qualifica corrispondente a quella da assegnare.
Art. 3. 
 
L'assegnazione del personale di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è disposta dalla Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta nominativa dei singoli Gruppi o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio qualora si tratti di personale in servizio negli uffici del Consiglio Regionale. In ogni caso è richiesto il preventivo assenso dell'interessato.
Art. 4. 
 
La richiesta nominativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari di assegnazione del personale di cui alla lettera b) dell'articolo 2, è trasmessa dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, all'Ente pubblico presso il quale è in servizio il dipendente.
 
L'assegnazione ai Gruppi è disposta dalla Giunta Regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'Ente di appartenenza del dipendente stesso, esperite le procedure di cui all' art. 35 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .
 
Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'Ente pubblico di appartenenza e i doveri ed i diritti del proprio stato giuridico.
Art. 5. 
 
L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.
Art. 6. 
 
L'assegnazione ai Gruppi consiliari del personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge, ha termine con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza assunta su motivata richiesta del Presidente del Gruppo consiliare cui il personale è assegnato.
 
L'assegnazione stessa è revocata in caso di scioglimento del Gruppo presso cui il personale presta servizio ed ha comunque termine con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale.
 
L'assegnazione ai Gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione.
Art. 7. 
 
Ai Gruppi che non si avvalgano di personale messo a disposizione ai sensi dei precedenti articoli o che se ne avvalgano solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto all'articolo 1 della presente legge.
 
Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili, commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio regionale.
Art. 8. 
 
Ai Gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano avvalsi in forma continuativa di personale per il proprio funzionamento, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è corrisposto, a rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, un contributo una tantum di lire: - 3.000.000 per i Gruppi fino a 3 Consiglieri; - 5.000.000 per i Gruppi fino a 10 Consiglieri; - 10.000.000 per i Gruppi oltre 10 Consiglieri.
Art. 9. 
 
Per l'attuazione della presente legge in base a quanto disposto dal precedente art. 1, la dotazione organica del personale prevista all' art. 10 della L.R. 17-12-1979, n. 73 , è integrata di 23 unità così ripartite per livelli: - 7° livello n. 8 unità; - 6° livello n. 5 unità; - 5° livello n. 8 unità; - 4° livello n. 2 unità; Totale n. 23 unità.
Art. 10. 
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4 con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.
 
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 11. 
 
Nella prima applicazione della presente legge il costo per il personale per il finanziamento sostitutivo ai Gruppi previsto dal precedente art. 7, si intende comprensivo dei diritti eventualmente maturati dal personale in servizio presso i Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge, secondo debita certificazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e comunque nei limiti dei livelli determinati ai sensi del precedente art. 1.
Art. 12. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 giugno 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1992. L'errata numerazione dei commi 4 (ex 3) e 4 bis è dovuto a mero errore materiale nel testo della l.r. 33/1998.

[3] L'allegato A citato in questo comma è l'allegato A della l.r. 2/1992