Legge regionale n. 15 del 07 maggio 1981  ( Versione vigente )
"Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1982 e 1983, nonchè modifiche alla normativa contabile di leggi di settore e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'Area di Intervento Agricoltura".
(B.U. 20 maggio 1981, n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Interventi in materia di agricoltura e foreste)
 
Nel biennio 1982-1983, per gli interventi di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
Concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico.

(articolo 14)

L. 1.600.000.000 per l'anno 1982

L. 2.700.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 2680)
b) 
Concessione di contributi negli interessi su mutui per strutture collettive di allevamento, ecc.

(articoli 14 e 39, lettera a)

L. 500.000.000 per l 'anno 1982

L. 500.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 2720)
c) 
Contributi negli interessi su mutui per la sostituzione di colture frutticole, il reimpianto di vigneti, l'acquisto e l'impianto di strutture e attrezzature stabili per le colture floricole poliennali.

(articolo 18)

L. 200.000.000 per l'anno 1982

L. 300.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 3020)
d) 
Contributi negli interessi su mutui, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali.

(articolo 39, lettere b) e c)

L. 400.000.000 per l'anno 1982

L. 450.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 3140)
e) 
Contributi negli interessi su mutui, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature e per la realizzazione o la sistemazione di laghetti artificiali e per la sistemazione idraulico-agraria del suolo.

(articolo 30)

L. 200.000.000 per l'anno 1982

L. 300.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 3450)
f) 
Contributi negli interessi su mutui, per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle Aziende diretto-coltivatrici nelle zone collinari e montane.

(articolo 33)

L. 280.000.000 con decorrenza dal 1982 (capitolo n. 3555)

L. 380.000.000 con decorrenza dal 1983 (capitolo di nuova istituzione n. 3556);
g) 
Contributi negli interessi su mutui, per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento di fabbricati ad uso di abitazioni, nonchè per la costruzione di nuovi fabbricati ad uso di abitazione, ecc.

L. 250.000.000 per l'anno 1982

L. 500.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 3586)
h) 
Contributi negli interessi su mutui, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali.

(articolo 36)

L. 400.000.000 per l'anno 1982

L. 500.000.000 per l'anno 1983

(capitolo n. 3630).
Art. 2. 
(Interventi in materia di artigianato)
 
Per l'anno 1982 ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 21 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47 , è autorizzata la spesa di 400 milioni, relativa alla concessione di contributi in conto interessi per finanziamenti decennali o quinquennali relativi all'ammodernamento e al miglioramento della produttività delle imprese artigiane.

(capitolo di nuova istituzione n. 5194).
Art. 3. 
(Interventi in materia di opere pubbliche)
 
Con decorrenza dall'anno 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 , sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti, delle fognature, compresi gli impianti di depurazione.

(articolo 2, n. 1 e n. 2)

L. 1.500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 4758)
b) 
Contributi in interesse per la costruzione o l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali.

(articolo 3, lettera d)

L. 300.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7542)
c) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di case albergo, ecc.

(articolo 3, terzo comma)

L. 1.750.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 10270)
d) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la manutenzione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e la manutenzione di loculi), di materiali e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari.

(articolo 3, lettera c)

L. 250.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11140)
e) 
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di opere sanitarie ospedaliere.

(articolo 3, quarto comma)

L. 500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11170)
f) 
Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali.

(art. 2, n. 3)

L. 1.000.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6078).
Art. 4. 
(Interventi in materia di Edilizia residenziale)
 
Con decorrenza dall'anno 1982, per gli interventi di cui alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
Contributi in annualità per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa.

L. 1.040.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7722)
b) 
Contributi quinquennali oltre il periodo di preammortamento per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa.

L. 2.000.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7736)
c) 
Contributi ventennali per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa.

L. 100.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7742).
Art. 5. 
(Interventi per lo sviluppo del turismo e dell'Industria Alberghiera)
 
Con decorrenza dal 1982, per gli interventi di cui alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 , sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
Contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive e di impianti complementari all'attività turistica.

(articolo 3, lettera a)

L. 900.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 8437);
b) 
Contributi costanti della durata massima di 10 anni nelle spese di ristrutturazione e adattamento di immobili rurali a scopo turistico-ricettivo.

(articolo 3, lettera b)

L. 10.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 8465.
Art. 6. 
(Interventi per le calamità naturali)
 
Con decorrenza dal 1982, per gli interventi di cui all' articolo 2 lettera c) della Legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , è autorizzata la spesa di 3.000 milioni per la concessione di contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali.

(capitolo di nuova istituzione n. 9610).
Art. 7. 
(Trasferimento al 1982 di quote di limiti d'impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1980)
 
È autorizzato il trasferimento all'anno 1982 della decorrenza di quote di limiti d'impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:
 
- L. 100.000.000, al capitolo n. 5525;
 
- L. 1.000.000.000, al capitolo n. 6065;
 
- L. 100.000.000, al capitolo n. 6235;
 
- L. 4.300.000.000, al capitolo n. 7455;
 
- L. 1.400.000.000, al capitolo n. 7555;
 
- L. 600.000.000, al capitolo n. 8433;
 
- L. 3.286.311.000, al capitolo n. 8964;
 
- L. 1.100.000.000, al capitolo n. 9313;
 
- L. 1.500.000.000, al capitolo n. 9325;
 
- L. 200.000.000, al capitolo n. 10243;
 
- L. 100.000.000, al capitolo n. 10265.
Art. 8. 
(Diritto allo studio nell'ambito universitario)
 
Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84 , è sostituito dal seguente: "
A decorrere dall'anno finanziario 1981 negli stati di previsione della spesa del bilancio, saranno istituiti i seguenti capitoli:
- Capitolo n. 11960 ''Contributi agli Enti delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio nell'ambito universitario '';
- Capitolo n. 11970 ''Spese per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento, nonchè per l'arredamento di strutture idonee all'espletamento dei servizi per il diritto allo studio nell'ambito universitario '';
- Capitolo n. 11980 ''Spese per l'organizzazione di seminari e convegni, per pubblicazioni e attività di carattere culturale, ricreative e turistiche di supporto all'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario anche in collaborazione con Comuni ed Enti ''
".
 
La somma complessiva di L. 9.183.776.000, iscritta al capitolo n. 197 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981, è iscritta ai capitoli n. 11960, n. 11970 e n. 11980, dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, in termini di competenza e di cassa, nella rispettiva misura di lire 7.683.776.000, lire 1.000.000.000 e lire 500.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. 
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 )
 
Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 30 e 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 rispettivamente al capitolo n. 4207, nella misura di 315 milioni in termini di competenza e di 200 milioni in termini di cassa, ed al capitolo n. 3710, nella misura di 5.213 milioni in termini di competenza e di 4.000 milioni in termini di cassa, non utilizzate per gli scopi precisati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , per carenza di domande, sono devolute come di seguito indicato:
 
1) per gli interventi di cui all' articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte al capitolo n. 2520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 3.000 milioni in termini di competenza e di 1.700 milioni in termini di cassa;
 
2) per gli interventi di cui all' articolo 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte al capitolo n. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 117 milioni in termini di competenza e di 89 milioni in termini di cassa;
 
3) per gli interventi di cui all' articolo 15, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritte al capitolo n. 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 2.211 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
4) per gli interventi di cui all' articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritte al capitolo n. 3690 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. 
(Trasferimento dei limiti di impegno autorizzati ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352 )
 
La decorrenza dei limiti di impegno autorizzati ai sensi dell' articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell' articolo 10, lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 352 , è trasferita all'esercizio finanziario 1982 .
 
Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1981 e per gli importi, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicati:
capitolo n. 2550
L. 1.020.000.000
e L. 200.000.000
capitolo n. 2565
L. 1.235.000.000
e L. 150.000.000
capitolo n. 2575
L. 1.544.250.000
e L. 160.000.000
capitolo n. 2584
L. 3.088.000.000
e L. 450.000.000
capitolo n. 2589
L. 104.685.000
e L. 40.000.000
capitolo n. 2594
L. 198.903.000
e L. 90.000.000
capitolo n. 2599
L. 279.668.000
e L. 135.000.000
capitolo n. 2610
L. 172.164.000
e L. 20.000.000
Totale
L. 7.642.670.000
e L. 1.245.000.000
 
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio per l'anno 1981.
Art. 11. 
(Utilizzo delle disponibilità derivanti dal trasferimento delle somme di cui al precedente articolo)
 
Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo precedente vengono utilizzate quale incremento degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nell'ammontare in termini di competenza e di cassa, rispettivamente a fianco di ciascuno indicato:
capitolo n. 2690
L. 1.000.000.000
e L. 300.000.000
capitolo n. 2735
L. 3.142.670.000
e L. 400.000.000
capitolo n. 3030
L. 500.000.000
e L. 145.000.000
capitolo n. 3220
L. 1.000.000.000
e L. 200.000.000
capitolo n. 3480
L. 1.000.000.000
e L. 100.000.000
capitolo n. 3560
L. 1.000.000.000
e L. 100.000.000
Totale
L. 7.642.670.000
e L. 1.245.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Utilizzazione dell'assegnazione disposta per gli esercizi 1979 e 1980 quale reintegrazione delle spese già erogate alle Associazioni Provinciali Allevatori)
 
In applicazione dell' articolo 21, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 , la somma di L. 2.341.000.000, assegnati dal Ministero Agricoltura e Foreste per la concessione di contributi alle Associazioni Provinciali degli Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, relativa agli esercizi 1979 e 1980 ed iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 2800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, è utilizzata ai fini dell'aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo, nella misura a fianco di ciascuno indicata:
capitolo n. 2735
L. 541.000.000
capitolo n. 2775
L. 500.000.000
capitolo n. 3290
L. 400.000.000
capitolo n. 3460
L. 400.000.000
capitolo n. 3590
L. 500.000.000
Totale
L. 2.341.000.000
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Utilizzazione delle quote assegnate alla Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 )
 
Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell' articolo 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 al capitolo n. 3835 nella misura di L. 918.068.000 in termini di competenza e di L. 500.000.000 in termini di cassa e non interamente utilizzate per gli scopi precisati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , per carenza di domande, sono devolute agli interventi previsti dall' articolo 36 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , ed iscritte al capitolo n. 3655 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 nella misura di lire 800.000.000 in termini di competenza e di L. 381.932.000 in termini di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Interventi in materia di protezione e risanamento delle acque)
 
Con decorrenza dal 1982, per gli interventi di cui alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 , modificata con la legge regionale 10 maggio 1979, n. 22 , è autorizzata la spesa di 3.500 milioni per la concessione di contributi in annualità a favore di Consorzi e di altri Enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.

(capitolo n. 8965)
Art. 15. 
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
 
Con decorrenza dal 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 , è autorizzata la spesa di 1.200 milioni per la concessione di contributi negli interessi a favore di Consorzi fra Enti locali nelle spese per la realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti solidi.

(capitolo n. 9050)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 maggio 1981
Ezio Enrietti