Legge regionale n. 9 del 13 marzo 1981  ( Versione vigente )
"Modifica dell' art. 15, legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 'Coltivazione di cave e torbiere '."
(B.U. 25 marzo 1981, n. 12)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' ultimo periodo del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale 69/78 , è così modificato: "
L'Amministrazione comunale provvede in merito, a norma dell'art. 7, entro 60 giorni dal pervenimento del parere della Commissione tecnico-consultiva ed in ogni caso entro il 31 marzo 1982
".
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 marzo 1981
Ezio Enrietti