(SERVIZIO COMUNE DEGLI ORGANI DELLA REGIONE, FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DAL PRESIDENTE E DALLA GIUNTA REGIONALE.)
Servizio per il coordinamento delle funzioni dl competenza regionale in materia dl attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.
1 - Ausilio tecnico alle iniziative del Consiglio, della Giunta, del Presidente della Giunta e della Consulta Europea;
2 - raccordo delle attività dei competenti servizi della Regione per la attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie;
3 - rapporti con gli uffici statali per le materie e le attribuzioni di competenza della Comunità Europea;
4 - attività di documentazione e informazione della legislazione comunitaria e di quella statale attuativa (raccolta delle normative comunitarie-direttive, raccomandazioni, decisioni, pareri, bollettini ufficiali della Comunità e delle leggi e regolamenti nazionali in materia di competenza C.E.E.);
5 - assistenza ai servizi regionali competenti durante l'iter delle domande inoltrate alla Commissione (Fondo Sociale, Fondo Regionale, FEOGA, etc.);
6 - organizzazione di incontri, convegni, seminari attinenti le problematiche C.E.E., in raccordo con gli altri servizi;
7 - divulgazione e pubblicizzazione dell'attività C.E.E. soprattutto per quanto attiene la sfera di collegamento con la realtà regionale;
8 - raccordo con le organizzazioni, a livello regionale, che operano con la Comunità Europea per i problemi specifici di cui al punto 4;
9 - informazione e consulenza agli Enti locali e ai cittadini del Piemonte sull'accesso ai fondi comunitari e le relative normative.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1981 Ezio Enrietti