Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 1981  ( Versione vigente )
"Istituzione del servizio per il coordinamento delle funzioni di competenza regionale in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E."
(B.U. 25 febbraio 1981, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte istituisce nei limiti di quanto previsto dal D.P.R. 24-7-1977, n. 616, un servizio per il coordinamento delle funzioni regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunità Economica Europea.
 
Tale servizio, le cui attribuzioni sono descritte nell'allegato A alla presente legge, opera, secondo i principi di cui alle leggi regionali 20-7-1979, n. 6 e 17-12-1979, n. 73, per garantire l'integrazione degli interventi di competenza regionale nei diversi settori di attività, connessi alla attuazione di normative statali e comunitarie, per garantire il collegamento con l'organizzazione statale competente in materia.
Art. 2. 
 
Il servizio istituito con la presente legge costituisce servizio comune al Consiglio ed alla Giunta Regionali ai sensi dell'articolo 12, 4° comma, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6.
Art. 3. 
 
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 è aggiunto il seguente articolo 6/bis: "
''Servizi comuni al Consiglio ed alla Giunta'' la Giunta Regionale si avvale dei servizi comuni di cui all'allegato n. 5/bis
".
 
L'allegato n. 5/bis della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1981
Ezio Enrietti

Allegato A 

(SERVIZIO COMUNE DEGLI ORGANI DELLA REGIONE, FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DAL PRESIDENTE E DALLA GIUNTA REGIONALE.)

Servizio per il coordinamento delle funzioni dl competenza regionale in materia dl attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.

1 - Ausilio tecnico alle iniziative del Consiglio, della Giunta, del Presidente della Giunta e della Consulta Europea;

2 - raccordo delle attività dei competenti servizi della Regione per la attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie;

3 - rapporti con gli uffici statali per le materie e le attribuzioni di competenza della Comunità Europea;

4 - attività di documentazione e informazione della legislazione comunitaria e di quella statale attuativa (raccolta delle normative comunitarie-direttive, raccomandazioni, decisioni, pareri, bollettini ufficiali della Comunità e delle leggi e regolamenti nazionali in materia di competenza C.E.E.);

5 - assistenza ai servizi regionali competenti durante l'iter delle domande inoltrate alla Commissione (Fondo Sociale, Fondo Regionale, FEOGA, etc.);

6 - organizzazione di incontri, convegni, seminari attinenti le problematiche C.E.E., in raccordo con gli altri servizi;

7 - divulgazione e pubblicizzazione dell'attività C.E.E. soprattutto per quanto attiene la sfera di collegamento con la realtà regionale;

8 - raccordo con le organizzazioni, a livello regionale, che operano con la Comunità Europea per i problemi specifici di cui al punto 4;

9 - informazione e consulenza agli Enti locali e ai cittadini del Piemonte sull'accesso ai fondi comunitari e le relative normative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 1981 Ezio Enrietti