Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 1981  ( Versione vigente )
"Recepimento dei contenuti del 2° accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla legge regionale 17-12-1979, n. 74 ."
(B.U. 04 febbraio 1981, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITÀ
Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979/1981 la cui scadenza è stabilita al 31-12-1981.
Titolo II. 
STATO GIURIDICO
Capo I. 
MODALITÀ DI SELEZIONE
Art. 2. 
(Modalità di selezione del personale)
 
Fermo restando quanto previsto all' art. 12 della L.R. 17-12-1979, n. 74 , a sua integrazione, si aggiunge il seguente 18° comma: "
Per il personale con peculiari professionalità, le modalità di reclutamento possono altresì articolarsi in due fasi distinte:
- la prima consistente in una selezione di candidati previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
- la seconda di un accertamento sulla formazione conseguita nel corso stesso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti. Le peculiari professionalità e le modalità di reclutamento di cui al comma precedente saranno determinate con Regolamento consiliare.
"
.
Capo II. 
DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 3. 
(Orario di lavoro)
 
Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.
 
Il raggiungimento di tale condizione avviene con la seguente gradualità:
 
37 ore e mezza settimanali fino al 30-6-1981;
 
37 ore settimanali a decorrere dall'1-7-1981 e 36 ore settimanali a decorrere dall'1-1-1982.
 
L'articolazione dell'orario è stabilita, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Art. 4.[1] 
(...)
Art. 5. 
(Interruzione ferie)
 
L' art. 17 della L.R. 17-12-1979, n. 74 , è integrato nel penultimo comma: "
L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi, adeguatamente documentati.
".
Art. 6. 
(Congedo per gravidanza e puerperio)
 
La lettera g) dell'art. 18 della L.R. 17-12-1979, n. 74 , è abrogata e sostituita dalla seguente lettera g): "
g)
per gravidanza e puerperio: nei limiti della L. 30-12-1971, n. 1204 , con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria, anteriore e successiva al parto.
".
 
Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità, con diritto al trattamento giuridico economico spettante in base alle vigenti norme per il personale statale.
Art. 7. 
(Congedo per cure)
 
L' art. 20 della L.R. 17-12-1979, n. 74 , è integrato dal seguente secondo comma: "
È considerato assenza per malattia il congedo fruito per attendere a cure idropiniche e termali. Il dipendente è tenuto a documentare tale necessità, tramite produzione di certificato rilasciato dal medico curante attestante il tipo di cura cui deve sottoporsi, la durata delle stesse e la località prescelta. Al suo rientro il dipendente deve documentare all'Amministrazione l'avvenuta terapia.
".
Capo III. 
DIRITTI SINDACALI E POLITICI
Art. 8.[2] 
(...)
Art. 9. 
(Contrattazione decentrata)
 
Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, la Giunta Regionale adotta le decisioni nelle materie di seguito indicate previo confronto in sede regionale con le OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale:
a) 
(...)
[3]
b) 
(...)
[4]
c) 
(...)
[5]
d) 
(...)
[6]
e) 
proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) 
(...)
[7]
 
Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali, si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
 
A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
 
(...)
[8]
Art. 10. 
(Scioperi brevi)
 
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
 
In tal caso la trattenuta per ogni ora di astensione dal lavoro è pari alla misura oraria del lavoro straordinario di cui all' art. 40 della L.R. 17-12-79, n. 74 , escluse le maggiorazioni ivi previste, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.
 
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro.
 
Possono altresì riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di 12 ore annue.
Capo IV. 
MOBILITÀ E FORMAZIONE
Art. 11. 
(Trasferimento di personale tra Regioni e gli Enti locali)
 
(...)
[9]
 
Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando o assegnazione con convenzione dalle ULS, non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'Ente di provenienza.
Art. 12. 
(Formazione e aggiornamento professionale)
 
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale secondo i principi di cui agli artt. 8 e 31 della L.R. 20-2-1979, n. 6 .
 
La Giunta Regionale definisce, previa contrattazione con le OO.SS. del personale, i piani periodici delle iniziative e dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonchè le loro modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione.
 
A tale fine vengono stabiliti con le stesse procedure anche gli orari di lavoro che favoriscano la partecipazione del personale alle iniziative di formazione e corsi, nonchè i criteri di utilizzo parziale delle 150 ore.
 
Il personale che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare alle iniziative e corsi decisi o approvati dalla Giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.
 
Qualora le iniziative e i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione e il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.
Titolo III. 
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 13.[10] 
(...)
Art. 14.[11] 
(...)
Art. 15. 
(Compenso per la funzione di coordinamento)
 
Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all' art. 11 della L.R. 17-12-79, n. 74 , non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 20% della retribuzione iniziale del livello VIII.
 
Art. 16.[12] 
(...)
Art. 17. 
(Retribuzione del lavoro straordinario)
 
Le tariffe orarie per il lavoro straordinario, determinate in conformità al 1° e 2° comma dell'art. 40 della L.R. 74/79 , restano congelate per il triennio contrattuale indicato all'art. 1 della presente legge, negli importi tariffari spettanti in base all'accordo contrattuale nazionale 76/78, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.
Titolo IV. 
NORME TRANSITORIE
Art. 18. 
(Beneficio da riparametrazione)
 
A decorrere dall'1-2-1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:
 
Livelli
Stipendi iniziali annui
Benefici mensili ;
I
2.160.000
45.000;
I (dopo sei mesi)
2.400.000
51.500;
II
2.688.000
51.500;
III
3.012.000
55.000;
IV
3.372.000
61.200;
V
4.140.000
101.250;
VI
4.920.000
128.700;
VII
5.964.000
133.600;
VIII
8.700.000
180.416.
Art. 19. 
(Inquadramento economico nei nuovi livelli)
 
L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli artt. 13 e 14 della presente legge decorre dall'1-2-1981.
 
La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello di inquadramento avviene in base al maturato economico così costituito:
a) 
stipendio tabellare in godimento al 31-1-1981 complessivo di scatti e classi (escluso quanto erogato a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali ai sensi della deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980);
b) 
beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 18, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;
c) 
riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento in ragione di L. 800 mensili per anno di servizio e per 12 mesi.
 
L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall' art. 49 della L.R. 17-12-1979, n. 74 .
 
Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
Art. 20. 
(Assegni ad personam)
 
Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù della L.R. 74/79 , vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 18 e il beneficio mensile di cui all'art. 22.
 
L'eventuale parte residua viene riassorbita con i futuri miglioramenti.
Art. 21. 
(Inquadramento di personale comandato tra le Regioni)
 
I dipendenti regionali che sono in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22-7-1980, possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.
 
I dipendenti di altre Regioni che sono in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.
Titolo V. 
NORME FINALI
Art. 22. 
(Anticipazione dei benefici)
 
I benefici mensili di cui alla deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980 attribuiti fino al 31 gennaio 1981, sono pensionabili e soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali. Per la 13a mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra viene ridotto del 50%.
Art. 23. 
(Attribuzione dei livelli)
 
Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli derivanti esclusivamente dal presente contratto decorre, ai fini giuridici, per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello, per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico che non comportano incremento nell'onere della spesa, dall'1-1-1979, ovvero dalla data dell'effettivo conseguimento se successiva.
Art. 24. 
(Norma di rinvio)
 
Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano state sostituite o modificate dalla presente legge, sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla L.R. 17-12-79, n. 74 .
Art. 25. 
(Oneri finanziari)
 
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilità di 3.000 milioni e di 750 milioni esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio per l'anno finanziario 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] L'articolo 4 è stato abrogato dal sesto comma dell'articolo 39 della legge regionale 40 del 1984.

[2] L'articolo 8 è stato abrogato dal sesto comma dell'articolo 4 della legge regionale 40 del 1984.

[3] La lettera a del primo comma dell'articolo 9 è stata abrogata dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 1984.

[4] La lettera b del primo comma dell'articolo 9 è stata abrogata dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 1984.

[5] La lettera c del primo comma dell'articolo 9 è stata abrogata dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 1984.

[6] La lettera d del primo comma dell'articolo 9 è stata abrogata dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 1984.

[7] La lettera f del primo comma dell'articolo 9 è stata abrogata dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 1984.

[8] Il quarto comma dell'articolo 9 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 1984.

[9] Questo comma dell'articolo 11 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986 tramite modifica dell' art. 27 della l.r. 1984/40

[10] L'articolo 13 è stato abrogato dal nono comma dell'articolo 34 della legge regionale 40 del 1984, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

[11] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 9 dell'articolo 34 della legge regionale 40 del 1984 con decorrenza 1 gennaio 1983.

[12] L'articolo 16 è stato abrogato dal quarto comma dell'articolo 37 della legge regionale 40 del 1984.