Legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1981  ( Versione vigente )
"Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali."[1][2]
(B.U. 21 gennaio 1981, n. 3)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto della legge)
 
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile delle Unità Sanitarie Locali nonchè l'utilizzo e la gestione del patrimonio loro affidato, in attuazione degli artt. 50, 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in conformità ai principi fondamentali di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , ed alla legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Art. 2. 
(Collegamento con la programmazione nazionale)
 
La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dall' art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , perseguendo, anche in tale sede, il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.
 
In particolare, ai sensi dell' art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 335 , la Regione e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni connesse al servizio sanitario nazionale e concordano, di concerto con le altre Regioni, i modelli di rilevazione contabile nonchè ogni altro strumento utile al controllo della gestione del servizio sanitario ed alla impostazione di una politica di perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.
Art. 3. 
(Collegamento con la programmazione regionale)
 
Il programma pluriennale di attività e di spesa, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto delle Unità Sanitarie Locali debbono essere predisposti in modo da garantire il collegamento con il programma pluriennale di attività e di spesa, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo della Regione.
 
Deve essere altresì garantito il collegamento organico tra il sistema contabile dell'Unità Sanitaria Locale ed il piano sanitario regionale, disposto in attuazione dell' art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 4. 
(Sistema informativo)
 
Le Unità Sanitarie Locali - nell'ambito del sistema informativo definito nel piano sanitario regionale - sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico-finanziaria occorrenti alla programmazione nazionale e regionale ed alla gestione dei servizi.
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenuto altresì conto dello stato di attuazione del sistema informativo regionale e del programma di sviluppo del medesimo, come stabilito ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 , provvede a definire:
1) 
le modalità e le scadenze relative alla raccolta delle informazioni, prevedendo altresì modelli di rilevazione uniformi per l'intero territorio regionale;
2) 
le modalità del campionamento per le rilevazioni non esperibili sull'universo dei casi;
3) 
le elaborazioni da effettuare a livello di Unità Sanitaria Locale;
4) 
i progetti di intervento nel settore, secondo le modalità indicate all' art. 4 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 .
 
La Giunta Regionale provvede a fornire alle Unità Sanitarie Locali i risultati delle elaborazioni delle informazioni raccolte ai sensi dei commi precedenti.
 
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.
Titolo II. 
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 5. 
(Natura del bilancio pluriennale)
 
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'Unità Sanitaria Locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.
 
Il bilancio pluriennale è lo strumento finanziario di attuazione del piano sanitario regionale e del programma pluriennale di attività e di spesa.
 
In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro del corretto utilizzo delle risorse in riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite all'Unità Sanitaria Locale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese disposte dall'Unità Sanitaria Locale a carico di esercizi futuri.
 
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso previste.
 
Il bilancio pluriennale dell'Unità Sanitaria Locale costituisce allegato dei bilanci pluriennali dei Comuni obbligati a redigerlo.
Art. 6. 
(Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale)
 
Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del piano sanitario regionale.
 
Il bilancio pluriennale è aggiornato ogni anno dalla Assemblea congiuntamente alla approvazione del bilancio annuale.
Art. 7. 
(Struttura del bilancio pluriennale)
 
Il bilancio pluriennale è costituito dalla parte I, Entrata, dalla parte II, Spesa, e dal quadro generale riassuntivo.
 
Ciascuna parte è illustrata da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.
 
La nota preliminare alla parte II, Spesa, deve fare specifico riferimento alla riclassificazione per funzioni e per programmi di cui ai commi successivi, utilizzando altresì adeguati indicatori di efficienza ed efficacia.
 
Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza.
 
Le entrate e le spese devono essere ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema di classificazione del bilancio annuale di cui al successivo art. 18.
 
Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico:
1) 
per funzioni, allo scopo di verificare la spesa sostenuta per le varie attività svolte;
2) 
per programmi, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti ed agli usi alternativi delle risorse disponibili.
 
La riclassificazione delle spese, che deve comunque consentire il collegamento con i titoli e le categorie di cui all'art. 18, si avvale dei risultati della contabilità dei costi e della contabilità di magazzino di cui ai successivi artt. 59 e 60.
 
Gli indicatori di efficienza e di efficacia e la procedura per la riclassificazione della spesa vengono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 8. 
(Previsione delle entrate del bilancio pluriennale)
 
Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità:
1) 
la quota del fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale ai sensi del II comma del presente articolo;
2) 
i mezzi finanziari attribuiti dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritti sulla base dell'ultimo accertamento, tenendo conto delle indicazioni del piano sanitario regionale;
3) 
le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.
 
Le norme di riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale, tenuto conto dell'attività svolta dai presidi multizonali dell'Unità Sanitaria Locale e dell'esigenza di assicurare gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale.
Art. 9. 
(Previsione delle spese del bilancio pluriennale)
 
Nel bilancio pluriennale le spese sono previste, per ciascuna categoria, con le seguenti modalità:
1) 
per la parte corrente sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenuto conto dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;
2) 
per la parte in conto capitale sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.
Art. 10. 
(Equilibrio del bilancio pluriennale)
 
Il totale delle previsioni di spesa per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale deve essere pari al totale delle entrate dello stesso anno.
Titolo III. 
BILANCIO ANNUALE DL PREVISIONE
Capo I. 
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Art. 11. 
(Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio)
 
Le Unità Sanitarie Locali adottano ogni anno, entro il 30 novembre, mediante deliberazione dell'Assemblea, il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza ed in termini di cassa.
 
Il bilancio è predisposto dal Comitato di gestione entro il 31 ottobre di ogni anno previa consultazione dei singoli Comuni facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale.
 
La consultazione di cui al II comma è disposta dal Comitato di gestione entro il 30 settembre, trasmettendo ai singoli Comuni la seguente documentazione:
1) 
l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso operato ai sensi del successivo art. 27;
2) 
una relazione sulle previsioni operate nel bilancio pluriennale e sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, illustrando in particolare gli oneri connessi all'attuazione dei programmi speciali d'intervento;
3) 
un progetto di bilancio per l'esercizio successivo.
 
Il bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea viene contestualmente inviato al Comitato Regionale di Controllo ed ai singoli Comuni facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 12. 
(Annualità del bilancio)
 
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 13. 
(Universalità ed integrità del bilancio)
 
Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
 
Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo lordo, senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
 
Tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro intero importo, senza apportarvi riduzione per eventuali entrate loro connesse.
Art. 14. 
(Struttura e contenuto del bilancio)
 
Il bilancio annuale è costituito dalla parte I, Entrata, dalla parte II, Spesa, e dal quadro generale riassuntivo.
 
Ciascuna parte è illustrata da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.
 
La nota preliminare alla parte II, Spesa, deve fare specifico riferimento alla riclassificazione per funzioni e per programmi di cui al precedente art. 7, utilizzando altresì adeguati indicatori di efficienza ed efficacia.
 
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e di cassa.
 
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) 
l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi rilevati alla chiusura dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;
2) 
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;
3) 
l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
 
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente assestato.
 
Tra le poste di cui al V comma, punto 3, del presente articolo, è iscritto l'ammontare presunto della giacenza o del deficit di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Art. 15. 
(Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario)
 
Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nei precedenti artt. 8 e 9.
 
Nelle previsioni delle spese debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadere nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
 
L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
 
Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Art. 16. 
(Previsioni in termini di cassa)
 
Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.
 
Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario.
Art. 17. 
(Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa)
 
Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.
 
Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza di cassa.
Art. 18. 
(Classificazione delle entrate e delle spese)
 
Le entrate e le spese di bilancio sono classificate sulla base del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595 .
 
Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.
 
La numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
 
Per le classificazioni di cui al primo comma le Unità Sanitarie Locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta Regionale in applicazione della presente legge.
 
Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico, per funzioni e per programmi, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 7.
Art. 19. 
(Contabilità speciali)
 
Le Unità Sanitarie Locali provvedono alla gestione dei presidi multizonali mediante contabilità speciale alla quale vengono imputate le entrate e le spese ad essa relative.
 
Le Unità Sanitarie Locali potranno altresì istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari, previste distintamente dal piano sanitario regionale, previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
 
Le entrate e le spese relative alle contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, in base alla classificazione di cui al IV comma del precedente art. 18.
Art. 20. 
(Esercizio provvisorio del bilancio)
 
Qualora l'esercizio inizi senza che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione sia esecutiva, l'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, delibera l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi.
 
Con tale provvedimento l'Assemblea autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già deliberato ma non ancora esecutivo.
 
La deliberazione che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese, tenuto conto del presunto andamento della gestione.
 
Nel caso che il bilancio non sia stato ancora deliberato, costituiscono limite per la deliberazione di approvazione dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.
 
Qualora il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al I comma non sia esecutivo, è autorizzata per ciascun mese la gestione in via provvisoria del bilancio nella misura di un dodicesimo della spesa prevista dall'ultimo bilancio approvato, ovvero, nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese aventi carattere pluriennale o tassativamente regolate dalla legge.
Art. 21. 
(Fondo di riserva ordinario)
 
Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza, un fondo di riserva ordinario.
 
Con deliberazione del Comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza di parte corrente. I provvedimenti di prelievo devono essere comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.
Art. 22. 
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
 
Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza, un fondo per le spese impreviste.
 
Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato, mediante deliberazione del Comitato di gestione, soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano prorogarsi senza evidente detrimento del servizio. I provvedimenti di prelievo devono essere comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.
Art. 23. 
(Determinazione dei fondi di riserva)
 
L'ammontare dei fondi di riserva, "ordinario" e "per le spese impreviste", è determinato annualmente nell'ambito del provvedimento di riparto del fondo sanitario regionale, in misura non superiore, nel loro insieme, al due per cento del totale delle spese correnti.
Art. 24. 
(Fondo di riserva di cassa)
 
Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa determinati in sede di previsione iniziale.
 
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio in termini di cassa è disposto con deliberazione del Comitato di gestione non soggetta a controllo.
 
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo non può superare un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.
Art. 25. 
(Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti)
 
Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti, dal quale, con provvedimento del Comitato di gestione, sono prelevati e iscritti, in aumento di appositi capitoli di spesa, fondi da utilizzare per il pagamento di residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
Art. 26. 
(Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale)
 
Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti di spese in conto capitale dal quale, con provvedimento del Comitato di gestione, sono prelevati ed iscritti, in aumento di appositi capitoli di spesa, fondi da utilizzare per il pagamento di residui passivi in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
Art. 27. 
(Assestamento del bilancio)
 
Entro il 30 giugno l'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale delibera l'assestamento del bilancio. Con tale deliberazione provvede:
1) 
all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio pregresso, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa;
2) 
all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso;
3) 
all'applicazione dell'avanzo o del disavanzo finanziario risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso.
 
Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17 della presente legge.
Art. 28. 
(Variazioni di bilancio)
 
L'Unità Sanitaria Locale provvede, con deliberazione dell'Assemblea, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendano necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17 della presente legge.
 
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
Art. 29. 
(Storni di fondi)
 
L'Unità Sanitaria Locale provvede, con deliberazione dell'Assemblea, ad effettuare storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in caso di urgente necessità e in quanto la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
 
Sono vietati gli storni da capitoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare capitoli concernenti spese finanziate con mezzi ordinari.
 
Sono altresì vietati gli storni tra i residui e quelli tra residui e fondi della competenza.
 
Sono inoltre vietati gli storni tra capitoli di spesa corrente e capitoli di spesa in conto capitale.
Art. 30. 
(Limiti alle variazioni di bilancio ed agli storni di fondi)
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori vincoli derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale in ordine alle variazioni ed agli storni che le Unità Sanitarie Locali possono apportare al proprio bilancio, prevedendo, se del caso, deroghe sulla base di apposite autorizzazioni.
Capo II. 
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 31. 
(Fasi dell'entrata)
 
La gestione dell'entrata del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate spettanti alla Unità Sanitaria Locale .
 
Tali fasi possono essere, in taluni casi, simultanee.
Art. 32. 
(Accertamento delle entrate)
 
L'entrata è accertata quando l'ufficio di ragioneria della Unità Sanitaria Locale ha appurato il titolo e la ragione del credito, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base ad idonea documentazione.
Art. 33. 
(Riscossione delle entrate)
 
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.
 
Le somme spettanti all'Unità Sanitaria Locale sono riscosse dal tesoriere o - per particolari diritti o proventi, come precisati nel regolamento di cui al successivo art 46 - da dipendenti designati dal Comitato di gestione, con le modalità e nei termini indicati dalle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio di tesoreria e dal regolamento, che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l'onere della resa del conto.
Art. 34. 
(Versamento delle entrate)
 
L'entrata è versata quando il relativo ammontare è introitato dalla tesoreria.
 
Il versamento delle entrate si effettua in conformità di appositi ordinativi sottoscritti dal Presidente del Comitato di gestione e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.
 
Gli ordinativi debbono essere datati e numerati progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1) 
l'esercizio cui si riferisce l'entrata;
2) 
il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata l'entrata, la previsione di bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;
3) 
il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
4) 
la causale del versamento;
5) 
la somma da incassare scritta in lettere e in cifre.
 
Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'Unità Sanitaria Locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati .
 
Per la suddetta entrata l'Unità Sanitaria Locale può provvedere all'emissione di altri ordinativi di incasso del nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.
 
Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell'Unità Sanitaria Locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.
 
La tesoreria è tenuta all'incasso di qualsiasi somma anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere tempestivamente richiesto all'Unità Sanitaria Locale .
Art. 35. 
(Accertamento di nuove o maggiori entrate)
 
L'accertamento di somme dovute all'Unità Sanitaria Locale che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comporta la tempestiva variazione dello stesso ai sensi del precedente art. 28.
Art. 36. 
(Registrazione delle entrate)
 
Gli accertamenti delle entrate e gli ordinativi di cui al precedente art. 34 sono registrati dall'ufficio di ragioneria con riferimento ai capitoli di bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.
Art. 37. 
(Fasi della spesa)
 
La gestione della spesa si effettua mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese.
 
Tali fasi possono essere, in alcuni casi, simultanee.
Art. 38. 
(Impegno delle spese)
 
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio dal Comitato di gestione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea ai sensi di legge.
 
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo semprechè la relativa deliberazione venga assunta entro il termine dell'esercizio; gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
 
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, tenuto conto delle indicazioni contenute nel bilancio pluriennale.
 
Qualora si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se il Comitato di gestione ne riconosca la necessità o la convenienza.
 
Per gli impegni di spesa che prevedono interventi ed acquisizioni ripartite in più esercizi l'impegno può essere assunto a carico di più esercizi.
 
Dopo il 31 dicembre non possono più essere assunti impegni a carico dell'esercizio.
Art. 39. 
(Registrazione degli impegni)
 
Per tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico dell'Unità Sanitaria Locale deve essere effettuata la prenotazione dell'impegno prima della formale adozione dei provvedimenti deliberativi da parte dei competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale.
 
La ragioneria della Unità Sanitaria Locale, ai fini di cui al precedente comma, ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione e la disponibilità del relativo stanziamento.
 
I suddetti atti, ad intervenuta esecutività, debbono essere registrati per l'impegno definitivo.
Art. 40. 
(Liquidazione delle spese)
 
Le spese sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea (fatture, note di addebito, parcelle, ruoli, ecc.) e nei limiti dell'impegno assunto, si individua il creditore e si determina l'esatto ammontare del debito.
 
I responsabili dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale appongono il proprio visto sui documenti giustificativi previa verifica:
a) 
dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno;
b) 
della rispondenza tecnica delle note di spesa alle suddette condizioni;
c) 
della positività del collaudo, se previsto;
d) 
dell'avvenuta registrazione inventariale, se prevista.
 
Alla liquidazione delle spese provvede il Presidente del Comitato di gestione, previa attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria della rispondenza all'impegno assunto e dell'esatto riferimento al capitolo di bilancio.
Art. 41. 
(Ordinazione dei pagamenti)
 
Il pagamento delle spese già liquidate è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sul tesoriere.
 
Nei casi e con le modalità previste dall'art. 44 della presente legge è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.
 
I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono sottoscritti dal Presidente del Comitato di gestione e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.
 
I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, debbono essere datati e numerati e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1) 
l 'esercizio cui si riferisce la spesa;
2) 
il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata la spesa, lo stanziamento di bilancio, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;
3) 
il creditore o i creditori a favore dei quali deve essere effettuato il pagamento;
4) 
la causale del pagamento;
5) 
la somma da pagare scritta in lettere e in cifre.
Art. 42. 
(Estinzione dei titoli di spesa)
 
I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere che li estingue nei termini stabiliti dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria e con le modalità di cui al successivo articolo.
 
Il tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle imposte, delle quote di ammortamento mutui e delle altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norma di legge.
 
In tali casi il tesoriere richiede tempestivamente all'Unità Sanitaria Locale l'emissione del relativo mandato di pagamento.
 
I mandati di pagamento individuali e collettivi, totalmente o parzialmente inestinti, secondo le disposizioni della convenzione relativa al servizio di tesoreria, entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono, non debbono più essere pagati e sono rinviati all'Unità Sanitaria Locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.
 
Per le suddette spese l'Unità Sanitaria Locale può provvedere all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con imputazione al conto dei residui.
Art. 43. 
(Modalità per l'estinzione dei mandati di pagamento)
 
I mandati di pagamento si estinguono mediante versamento diretto al titolare del mandato, o ad un suo legale procuratore, che debbono rilasciare regolare quietanza.
 
Le Unità Sanitarie Locali, possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere mediante:
a) 
accreditamento in conto corrente postale: in questo caso la ricevuta di versamento del conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere;
b) 
accreditamento in conto corrente bancario: in questo caso l'ordine di accreditamento costituisce titolo di scarico per il tesoriere;
c) 
commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere la matrice dell'assegno circolare unitamente all'avviso di ricevimento debitamente firmato dal destinatario;
d) 
commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere il documento rilasciato dall'ufficio postale.
 
I mandati di pagamento, individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L. 1.000.
 
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi della operazione ed il timbro del tesoriere.
 
Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento previste dal II comma, lettere a), b) e c) del presente articolo sono poste a carico del creditore.
Art. 44. 
(Pagamenti mediante funzionari delegati)
 
Per particolari tipi di spesa il Comitato di gestione, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, può far ricorso, mediante provvedimento motivato, all'anticipazione di fondi a favore di un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale, che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perchè provveda al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.
 
I fondi occorrenti ai funzionari delegati per l'espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso l'istituto bancario assuntore del servizio di tesoreria.
 
I mandati di anticipazione sono emessi con imputazione ad apposito capitolo di spesa.
 
Sui fondi depositati in tali conti correnti debbono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per il conto di tesoreria.
 
Gli interessi maturati su detti conti debbono essere versati annualmente alla tesoreria.
 
Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme pagate, corredato dei documenti giustificativi delle spese, alle scadenze fissate nell'atto amministrativo di delega e comunque alla scadenza di ciascun trimestre solare.
 
Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere, comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.
 
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in quindici giorni dalle scadenze di cui ai precedenti commi .
 
I competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmettono il rendiconto al Comitato di gestione, il quale con proprio atto, lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme pagate ed autorizzando il rimborso con imputazione ai competenti capitoli di bilancio.
 
L'anticipazione ricevuta ai sensi del secondo comma del presente articolo è restituita con imputazione ad uno specifico capitolo di entrata.
Art. 45. 
(Cassa economale)
 
Presso le Unità Sanitarie Locali può essere istituito un servizio di cassa economale composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'Unità Sanitaria Locale.
 
I funzionari preposti alle casse economali, a favore dei quali sono disposti mandati di anticipazione, provvedono all'ordinazione, liquidazione e pagamento delle spese di economato previste dal regolamento di cui al successivo art. 46 e sottopongono il rendiconto al Comitato di gestione per gli adempimenti di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 44 della presente legge.
Art. 46. 
(Regolamento per la riscossione delle entrate, per i pagamenti da parte dei funzionari delegati e per la gestione delle casse economali)
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il regolamento tipo per la riscossione delle entrate da parte dei dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale di cui al precedente art. 33, per i pagamenti da parte dei funzionari delegati e per la gestione delle casse economali.
Art. 47. 
(Accertamento dei residui attivi)
 
Costituiscono residui attivi le entrate accertate ai sensi della presente legge e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio finanziario.
 
Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o non sono più esigibili per prescrizione od altra causa.
 
Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle relative previsioni.
Art. 48. 
(Accertamento dei residui passivi)
 
Costituiscono residui passivi le spese legittimamente impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 
Tutte le somme iscritte tra le spese del bilancio in termini di competenza e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa rispetto alle relative previsioni.
Art. 49. 
(Conservazione e perenzione dei residui passivi)
 
La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.
 
Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui.
 
Le suddette somme sono riprodotte in appositi capitoli di spesa dei successivi bilanci allorquando sono richieste dai creditori.
 
L'eliminazione dal conto dei residui delle spese iscritte in bilancio in relazione a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto.
Capo III. 
RENDICONTO FINANZIARIO
Art. 50. 
(Struttura e formazione del rendiconto generale)
 
I risultati della gestione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale.
 
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.
 
Al rendiconto generale debbono essere allegati:
1) 
un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;
2) 
un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi;
3) 
un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari.
 
Lo schema del rendiconto generale e degli allegati allo stesso è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
 
Il rendiconto generale è predisposto dal Comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
 
Entro il successivo mese di maggio, il progetto di rendiconto è trasmesso, dal Presidente del Comitato di gestione, ai singoli Comuni per l'esame ed il parere.
 
Ove i Consigli Comunali, interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
 
Il rendiconto generale deve essere deliberato dall'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 51. 
(Contenuto del rendiconto generale)
 
Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) 
l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;
2) 
le previsioni finali in termini di competenza;
3) 
le previsioni finali in termini di cassa;
4) 
l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
5) 
l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
6) 
l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;
7) 
l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
8) 
l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;
9) 
l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa;
10) 
l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
11) 
l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
12) 
l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
 
Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) 
l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;
2) 
le previsioni finali in termini di competenza;
3) 
le previsioni finali in termini di cassa;
4) 
l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) 
l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) 
l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;
7) 
l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
8) 
le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
9) 
le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;
10) 
l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
11) 
l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
12) 
l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.
 
Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio ed il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonchè detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.
 
Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti, per il soddisfacimento del disposto del secondo comma, lettera c, dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
Il conto del patrimonio è costituito dall'inventario dei beni patrimoniali e da ogni altra attività o passività patrimoniale.
Art. 52. 
(Utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ripresa del disavanzo)
 
L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere notificato alla Regione, anche ai fini della determinazione del finanziamento per gli esercizi successivi, ed è applicato al bilancio dell'esercizio in corso.
 
Il disavanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio dell'esercizio in corso.
Titolo IV. 
SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI
Art. 53. 
(Libri e registri obbligatori)
 
Le Unità Sanitarie Locali devono tenere i seguenti libri e registri:
1) 
giornale dei mandati e delle reversali e libri mastro;
2) 
giornale del riscuotitore interno;
3) 
protocollo fatture fornitori;
4) 
partitario fornitori;
5) 
inventario dei beni immobili;
6) 
inventario dei beni mobili;
7) 
libro relativo ai contratti finanziari.
 
La Giunta Regionale può, con propria deliberazione, stabilire le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.
Titolo V. 
RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 54. 
(Rapporti con gli Enti territoriali)
 
Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 50, I comma, punti 6 e 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'Unità Sanitaria Locale trasmette, entro 10 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale, copia della deliberazione stessa e dei documenti contabili allegati, ai rispettivi Comuni o Comunità Montane.
 
La stessa procedura viene adottata per la trasmissione delle deliberazioni che apportano modifiche al bilancio di previsione e della deliberazione di approvazione del rendiconto finanziario.
Titolo VI. 
CONTROLLI DI GESTIONE
Art. 55. 
(Tipi e finalità dei controlli)
 
Il controllo di gestione sull'attività delle Unità Sanitarie Locali si esplica mediante:
1) 
il controllo sugli atti;
2) 
il controllo finanziario;
3) 
il controllo economico.
 
Il controllo sugli atti è esercitato ai sensi e con le modalità di cui all' art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
 
Il controllo finanziario si esercita mediante:
a) 
verifiche periodiche di cassa;
b) 
rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
 
Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.
 
Il controllo economico viene esercitato mediante il supporto di rilevazioni extra-contabili e statistiche.
Art. 56. 
(Verifiche periodiche di cassa)
 
Le verifiche di cassa, da effettuarsi con ritmo almeno bimestrale, sono attuate dai competenti uffici del Comune o della Comunità Montana interessati al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente al Sindaco o al Presidente della Comunità Montana competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58.
 
Qualora nell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale siano compresi i territori di più Comuni o di una Comunità Montana e di uno o più Comuni che non facciano parte della stessa, l'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale stessa individua il Comune o la Comunità Montana a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.
Art. 57. 
(Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa)
 
Le Unità Sanitarie Locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, e devono dare conto dei debiti e dei crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro 90 giorni dal ricevimento fattura, come stabilito dal successivo art. 76.
 
I rendiconti di cui al I comma devono essere forniti anche ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Comunità Montane competenti territorialmente.
Art. 58. 
(Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario della gestione)
 
Ove, dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane sono tenuti a convocare, nel termine di 30 giorni, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
 
Nel caso in cui il disavanzo derivi da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari, il Comitato di gestione deve darne immediata comunicazione, oltre che ai Comuni ed alle Comunità Montane competenti territorialmente, alla Regione.
Art. 59. 
(Contabilità dei costi)
 
La contabilità dei costi ha come fine:
1) 
la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alle valutazioni di efficienza ed efficacia della spesa articolata per funzioni e per programmi;
2) 
l'elaborazione di indici di produttività;
3) 
l'elaborazione su base regionale di " standards " di riferimento, anche al fine del riparto del fondo sanitario regionale .
 
Le norme per la tenuta della contabilità dei costi sono disposte dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione.
 
Il piano sanitario regionale individua le unità operative per le quali deve essere attivata obbligatoriamente la contabilità dei costi.
Art. 60. 
(Contabilità di magazzino)
 
Nell'ambito della contabilità dei costi, le Unità Sanitarie Locali provvedono ad attuare apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.
 
Le norme per la tenuta della contabilità di magazzino sono disposte dalla Giunta Regionale, con apposita deliberazione.
Titolo VII. 
SERVIZIO DL TESORERIA
Art. 61. 
(Affidamento del servizio di tesoreria)
 
L'Unità Sanitaria Locale provvede alla effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonchè alla conservazione dei fondi, mediante il servizio di tesoreria.
 
Il servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento della Assemblea, a seguito di appalto o trattativa privata, mediante convenzione, ad un Istituto di credito di cui all' art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , operante nell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale, sulla base del capitolato di cui al successivo art. 62.
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il capitolato tipo per l'affidamento dei servizi di tesoreria.
Art. 62. 
(Capitolato del servizio di tesoreria)
 
Il capitolato deve prevedere:
 
- i criteri per l'affidamento del servizio;
 
- la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;
 
- le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni di cassa;
 
- le modalità per la comunicazione dei provvedimenti dell'Unità Sanitaria Locale e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;
 
- le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;
 
- la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una corretta rilevazione contabile;
 
- l'invio giornaliero alle Unità Sanitarie Locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.
Art. 63. 
(Verifiche periodiche di cassa)
 
Il capitolato deve prevedere le modalità per la effettuazione - da parte dei competenti uffici dei Comuni e delle Comunità Montane interessate - delle verifiche di cassa di cui al precedente art. 56.
Art. 64. 
(Responsabilità del tesoriere)
 
Il tesoriere dell'Unità Sanitaria Locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.
 
Il tesoriere dell'Unità Sanitaria Locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.
 
La vigilanza ed il riscontro esercitati dall'ufficio di ragioneria dell'Unità Sanitaria Locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonchè le verifiche espletate ai sensi dei precedenti articoli 56 e 63, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.
 
Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
 
Il responsabile dell'ufficio di ragioneria dell'Unità Sanitaria Locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'Unità Sanitaria Locale e i dati evidenziati da tale conto.
Art. 65. 
(Limiti all'indebitamento con gli Istituti di credito)
 
È vietato, ai sensi dell'art. 50, I comma, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa corrente stanziata nel bilancio di previsione per l'anno in corso in termini di competenza, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.
Titolo VIII. 
CONTRATTI
Art. 66. 
(Stipulazione dei contratti)
 
La deliberazione di addivenire alla stipulazione dei contratti, la determinazione delle condizioni essenziali, nonchè la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Comitato di gestione, salva la riserva disposta in ordine alla competenza dell'Assemblea di cui all' VIII comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 67. 
(Forme di contrattazione)
 
I contratti dell'Unità Sanitaria Locale dai quali derivi una entrata o una spesa debbono essere stipulati previo esperimento di asta pubblica o licitazione privata.
 
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui all'art. 66. È ammesso il ricorso all'appalto-concorso ed alla trattativa privata nei casi previsti dai successivi articoli.
 
I contratti devono essere espletati con l'osservanza di quanto disposto dai successivi articoli del presente titolo e, per quanto non previsto, dalle norme statali che disciplinano la materia, in quanto applicabili.
Art. 68. 
(Scelta del contraente)
 
Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri, da esplicitare nel bando:
1) 
per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'Unità Sanitaria Locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
2) 
per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Unità Sanitaria Locale, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 :
a) 
al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
 
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
 
Per i contratti di cui al punto 2), lett. a), l'Unità Sanitaria Locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 25% alla media delle offerte.
Art. 69. 
(Appalto-concorso)
 
È ammesso il ricorso all'appalto-concorso per lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.
 
In questo caso la scelta del progetto deve essere effettuata dal Comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal Comitato stesso e presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o da un consigliere da lui delegato. Della commissione tecnica fa parte il responsabile del competente servizio.
Art. 70. 
(Trattativa privata)
 
Le Unità Sanitarie Locali possono procedere a trattativa privata:
1) 
quando le aste e le licitazioni siano andate deserte ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'Amministrazione;
2) 
quando si tratti dell'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) 
quando si tratti dell'acquisto all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4) 
quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'Unità Sanitaria Locale;
5) 
quando occorre affidare studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) 
quando occorre effettuare lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 10% dell'importo del contratto originario;
7) 
quando si tratti di contratti di valore non superiore ai cinquanta milioni. Ai fini della presente disposizione:
a) 
le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni;
b) 
quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dal prodotto del costo relativo al singolo periodo per il numero dei periodi;
8) 
quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
9) 
quando si tratti di affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione, comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.
 
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 7) e 8) devono essere interpellate almeno tre ditte.
Art. 71. 
(Uniformità dei contratti)
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indica capitolati tipo riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle Unità Sanitarie Locali.
 
La Giunta Regionale può indicare le liste merceologiche tipo dei beni e materiali di generale consumo occorrenti alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 72. 
(Pubblicità dei contratti)
 
I contratti e i verbali per aste, licitazioni private, appalti e tutti gli atti delle Unità Sanitarie Locali per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, da un funzionario all'uopo designato dal Comitato di gestione.
 
Il funzionario designato provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge sull'imposta di registro e tiene lo speciale repertorio. È fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.
Art. 73. 
(Formazione e stipulazione dei contratti)
 
Le norme concernenti la formazione e la stipulazione dei contratti sono fissate dal regolamento dell'Unità Sanitaria Locale.
 
La stipulazione dei contratti relativi a beni immobili e beni mobili registrati viene espletata dal Comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario al quale il bene mobile registrato è assegnato.
 
Le eventuali spese per la stipulazione dei contratti e le relative tasse e imposte che per legge sono a carico del Comune sono recuperate a carico del bilancio dell'Unità Sanitaria Locale che ha adottato la deliberazione preliminare di cui al successivo art. 83.
Art. 74. 
(Forme collaborative)
 
Le Unità Sanitarie Locali possono stipulare intese tra di loro al fine di:
a) 
acquistare beni o realizzare opere di comune interesse;
b) 
regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni appartenenti ad una sola di essa od a terzi;
c) 
attivare ogni intervento comune utile per la gestione economica e funzionale dei servizi.
Art. 75. 
(Analisi di mercato regionali)
 
La Giunta Regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale, giungendo, eventualmente ed ove opportuno, ad accordi preliminari, vincolanti per le imprese fornitrici, cui le Unità Sanitarie Locali possono rivolgersi .
 
Le modalità di esplicazione di tali ricerche di mercato, ove portino ad accordi preliminari, e delle eventuali successive procedure d'acquisto da parte delle Unità Sanitarie Locali, sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 76. 
(Modalità di pagamento)
 
I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.
 
Il termine di pagamento di cui al I comma si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a 30 giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali .
 
Nel caso di vizi o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine ed al contratto, gli organi dell'Unità Sanitaria Locale dovranno tempestivamente dar luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per le somme che i contraenti debbono anticipare per l'esecuzione dei contratti, essendo solo ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.
 
Tale divieto non si applica ai contratti di prestazione d'opera intellettuale per i fondi spese, ove la disciplina professionale ne preveda l'anticipo.
 
Tale divieto non si applica altresì ai contratti per la fornitura di beni strumentali da parte di ditte di notoria solidità che non usino assumere incarico di lavoro o di fornitura senza anticipazione di parte del prezzo, nonchè per l'acquisto di beni strumentali finanziati con specifici contributi.
Titolo IX. 
UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 77. 
(Classificazione dei beni)
 
Agli effetti della presente legge i beni destinati alle Unità Sanitarie Locali sono classificati in:
a) 
beni destinati alla erogazione dei servizi;
b) 
altri beni.
 
Il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali è disciplinato da apposita legge regionale
[3]
Art. 78. 
(Assunzione in uso dei beni immobili)
 
I beni immobili di cui alla lettera a) del precedente art. 77 fanno parte del patrimonio del Comune in cui sono collocati e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del Comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni immobili dell'Unità Sanitaria Locale che ne ha l'uso.
 
L'inventario dell'Unità Sanitaria Locale deve contenere le seguenti indicazioni:
1) 
il numero progressivo di registrazione;
2) 
la data di assunzione in uso;
3) 
la denominazione, la descrizione, l'ubicazione e i dati catastali di ogni singolo bene;
4) 
la destinazione funzionale nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale;
5) 
gli estremi dei provvedimenti di assegnazione;
6) 
il numero e carico inventariale del Comune proprietario.
Art. 79. 
(Assunzione in uso dei beni mobili)
 
I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 77 fanno parte del patrimonio del Comune in cui sono collocati e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del Comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili dell'Unità Sanitaria Locale che ne ha l'uso.
 
I beni mobili debbono essere suddivisi in:
a) 
macchine di ufficio e mobilio;
b) 
automezzi;
c) 
attrezzatura tecnico-sanitaria compresa quella diagnostica;
d) 
attrezzature ed impianti tecnici ed economali.
 
L'inventario deve contenere le seguenti indicazioni:
1) 
il numero progressivo di registrazione;
2) 
la data di assunzione in uso;
3) 
la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;
4) 
la quantità e il numero per ciascuna specie;
5) 
l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
6) 
gli estremi del provvedimento di assegnazione;
7) 
il numero di carico inventariale del Comune proprietario.
Art. 80. 
(Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili)
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente art. 77, lettera a), spetta all'Unità Sanitaria Locale che li utilizza.
Art. 81. 
(Gestione dei beni di consumo)
 
Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:
1) 
il materiale sanitario, lo strumentario ed i prodotti farmaceutici;
2) 
il materiale tecnico;
3) 
il materiale economale.
 
Per la registrazione dei movimenti di tali beni si rinvia a quanto disposto dall'art. 60 della presente legge.
Art. 82. 
(Consegnatari dei beni)
 
I beni immobili e mobili destinati al servizio sanitario ed ubicati nelle Unità Sanitarie Locali, nonchè eventuali altri beni a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale, sono affidati dal Comitato di gestione a consegnatari responsabili.
 
Il regolamento dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'individuazione, le attribuzioni e la responsabilità dei consegnatari nonchè le modalità di consegna e di registrazione contabile.
 
Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, debbono essere dati in consegna al tesoriere.
Art. 83.[4][5] 
(...)
Art. 84.[6][7] 
(...)
Titolo X. 
RESPONSABILITÀ
Art. 85. 
(Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione)
 
Gli amministratori dell'Unità Sanitaria Locale ed i responsabili dell'Ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale rispondono in proprio ed in solido quando:
a) 
contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) 
non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza od immediatamente esecutive;
c) 
abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione dell'Unità Sanitaria Locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbosità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al IV comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 86. 
(Responsabilità dei dipendenti)
 
I dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese impegnate con deliberazioni o atti che non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
 
I dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro ufficio.
Art. 87. 
(Esenzione da responsabilità)
 
Sono esenti da responsabilità gli amministratori che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale della seduta il loro motivato dissenso o il richiamo a proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.
 
Le disposizioni di cui sopra sono estese anche nei confronti dei responsabili dell'ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale in quanto applicabili.
 
I dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, fermo restando la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Art. 88. 
(Responsabilità dei funzionari delegati)
 
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti l'utilizzo dei fondi anticipatigli ai sensi dell'art. 44 della presente legge.
Art. 89. 
(Responsabilità per maneggio di denaro)
 
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro dell'Unità Sanitaria Locale ne risponde a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste verso coloro che usurpano pubbliche funzioni.
Art. 90. 
(Responsabilità per danni)
 
Gli amministratori ed i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale sono responsabili dei danni derivanti all'Unità Sanitaria Locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
Art. 91. 
(Obbligo di denuncia)
 
Gli amministratori ed i responsabili dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della presente legge debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
 
Se il fatto dannoso è imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale; se esso è imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia compete al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Titolo XI. 
NORME PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 92. 
(Gestione dei servizi sociali)
 
Fino all'intervenuta adozione di apposita normativa regionale e comunque fino all'attuazione della riforma dell'assistenza, le norme della presente legge, ove compatibili, si applicano alla gestione dei servizi sociali esercitata dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi del titolo V della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 .
 
Per la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio per la gestione dei servizi sociali, nonchè per la riclassificazione delle spese per funzioni e per programmi, le Unità Sanitarie Locali debbono attenersi allo schema di bilancio ed alle procedure determinati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
 
Il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali esistenti nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari e contabili, viene assicurato dalle norme di cui al successivo art. 94.
 
La gestione dei servizi sociali si avvale di un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari.
Art. 93. 
(Previsione delle entrate dei bilanci di previsione)
 
Nei bilanci di previsione per la gestione dei servizi sociali le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità:
1) 
la quota dei contributi regionali, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale;
2) 
la quota degli Enti consorziati è iscritta sulla base dell'ultimo accertamento, tenendo conto delle percentuali di incremento previste per le spese a carico della finanza locale;
3) 
le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.
 
In carenza di indicazione del Piano Sanitario, il riparto del contributo regionale di cui al punto 1 del I comma è determinato con deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 94. 
(Consolidamento dei dati economico-finanziari)
 
L'Assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale per la gestione dei servizi sanitari, approva quello relativo alla gestione dei servizi sociali ed un bilancio riepilogativo in cui, oltre alle funzioni gestite direttamente dalle Unità Sanitarie Locali, siano previste, con apposite poste figurative, le funzioni gestite direttamente dai Comuni.
 
La procedura di cui al I comma viene altresì adottata per la approvazione del rendiconto finanziario nonchè per gli allegati contabili (bilancio pluriennale, riclassificazione dei bilanci e del rendiconto per funzioni e per programmi).
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione, dispone:
1) 
le norme procedurali per operare il consolidamento delle poste relative ai servizi sanitari e sociali;
2) 
lo schema del bilancio e del rendiconto consolidato;
3) 
le procedure da adottare per la determinazione delle poste figurative relative ai servizi sociali gestiti direttamente dai Comuni.
Titolo XII. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 95. 
(Indirizzo sull'attività economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali)
 
Al fine di promuovere il perseguimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici alle indicazioni del piano sanitario, la Giunta Regionale può istituire una struttura organizzativa con compiti di consulenza e di analisi sulla gestione economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 96. 
(Adempimenti conseguenti alla rilevazione di irregolarità amministrative)
 
Qualora il Presidente della Giunta Regionale accerti, dopo aver disposto un'inchiesta, gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile di una Unità Sanitaria Locale, procede ai sensi della legislazione vigente.
Art. 97. 
(Norme transitorie per la predisposizione dei documenti contabili)
 
Per la durata del primo piano sanitario regionale la riclassificazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e del rendiconto finanziario per funzioni e programmi può essere operata congiuntamente con le seguenti modalità:
1) 
le spese connesse al mantenimento dei livelli di servizio esistenti vengono riclassificate per funzioni;
2) 
le spese connesse ai nuovi interventi vengono classificate in base ai programmi e progetti.
Art. 98. 
(Norme transitorie per l'adozione del bilancio pluriennale)
 
In assenza di piano sanitario regionale, ed in prima applicazione della presente legge, le Unità Sanitarie Locali sono esentate dall'adozione del bilancio pluriennale.
 
All'atto dell'approvazione del piano sanitario regionale il bilancio pluriennale viene adottato a far tempo dall'esercizio successivo.
Art. 99. 
(Norme transitorie per il riparto del fondo sanitario regionale)
 
Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, il riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è determinato con deliberazione del Consiglio Regionale, tenendo conto della spesa storica nonchè dell'esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari di base.
 
La determinazione del riparto del fondo sanitario regionale di cui al I comma deve intendersi comunque provvisoria in attesa della definitiva determinazione con le procedure previste dal piano sanitario regionale.
Art. 100. 
(Norme transitorie per le materie disciplinate da regolamenti tipo adottati dalla Regione)
 
Nei casi in cui la presente legge prevede l'adozione di provvedimenti sulla base di regolamenti tipo da assumere dalla Regione, gli stessi devono essere assunti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; inoltre l'Unità Sanitaria Locale è tenuta all'adozione dei regolamenti stessi entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento regionale.
Art. 101. 
(Norme transitorie per la gestione stralcio relativa alle funzioni sanitarie esercitate anteriormente al loro trasferimento alle Unità Sanitarie Locali)
 
Alle Unità Sanitarie Locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni sanitarie anteriormente al loro trasferimento.
 
Per tali gestioni, ove non assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro ai sensi dell' art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le Unità Sanitarie Locali possono provvedere mediante apposite contabilità stralcio.
 
Fermo restando quanto disposto dall' art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le disponibilità finanziarie degli Enti erogatori di assistenza sanitaria, derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al trasferimento delle funzioni alle Unità Sanitarie Locali, devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso altri Enti erogatori di assistenza sanitaria, al termine della gestione delle funzioni.
 
Qualora al 31 dicembre 1982 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura del medesimo sarà definita con apposito provvedimento legislativo.
 
L'eventuale avanzo netto verrà utilizzato ai sensi dell'art. 52 della presente legge.
Art. 102. 
(Rinvio alle norme di contabilità generale)
 
Per quant'altro attiene la materia della contabilità delle Unità Sanitarie Locali non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive variazioni, nei provvedimenti delegati da tale legislazione e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 gennaio 1981
Ezio Enrietti

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 del 1995 abroga nel testo i riferimenti al Comitato di gestione ed alla Assemblea; agli stessi si sostituisce il termine Direttore Generale.

[2] Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 69 del 1996, integra il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 del 1995 e abroga nel testo i riferimenti al Presidente del comitato di gestione.

[3] Questo comma dell'articolo 77 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 del 1983.

[4] L'articolo 83 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 del 1983.

[5] L'articolo 83 è stato nuovamente abrogato dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 del 1995.

[6] L'articolo 84 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 del 1983.

[7] L'articolo 84 è stato nuovamente abrogato dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 del 1995.