Legge regionale n. 78 del 09 dicembre 1980  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale il 30-10-1980 'Modificazioni alle leggi regionali 13-10-1972, n. 10, 10-11-1972, n. 12, 20-6-1977, n. 33, 12-6-1978, n. 32 '."
(B.U. 17 dicembre 1980, n. 51)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 30 ottobre 1980 "Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 20 giugno 1977, n. 33, 12 giugno 1978, n. 32" sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "
Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972 , modificato dall' art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 , è fissato in lire 1.000.000 a far tempo dal l° ottobre 1980. Dalla stessa data il contributo di cui alla lettera b) dello stesso articolo è fissato in lire 250.000
".
b) 
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "
La tabella riportata al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , è sostituita dalla seguente:

anni di contribuzione versati
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
55%
12
56%
13
59%
14
62%
15
63%
16
67%
17
69%
18
71%
19
73%
20 (ed oltre)
75%
La frazione di anno di effettivo servizio in carica non inferiore ai sei mesi ed un giorno viene computata come anno intero, quella minore non è considerata
".
c) 
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 10 e n. 50 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 dicembre 1980
Ezio Enrietti